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Decreto — n. 16659/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to respond to early settlement proposal within statutory time limits.

Numero d'incarto Decreto — n. 16659/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal against the Court of Accounts' decision extinguished. The appellants, Marino and Rigano, failed to respond to a formal proposal for early settlement of the case submitted by the Public Prosecutor. Consequently, the court applied the statutory rule that silence after such a proposal constitutes a waiver of the right to proceed.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ.; Art. 391, cod. proc. civ.: Failure to respond to a proposal for early settlement within forty days constitutes a waiver of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings.

Parole chiave

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early settlement proposal waiver by silence extinction of proceedings Cassation appeal Public Prosecutor role esclusione del dibattimento pubblico diritto di essere sentito rinvio del dibattimento

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, cod. proc. civ.
527/2022, depositata il 21 novembre 2022; rilevatoche è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod.
Art. 391, cod. proc. civ.
civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis cod. proc. civ
527/2022, depositata il 21 novembre 2022; rilevatoche è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod.
art. 391 cod. proc. civ
civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.
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Testo completo

ZIONE(artt. 380-bise 391 cod. proc. civ.) LAPRIMA PRESIDENTE Visti gli atti del procedimento n. 3171-2023 R.G., relativo al ricorso proposto da: MARINO Giuseppe e RIGANO’ Rocco, rappresentati e difesi dall’Avvocato Rocco Licastro; - ricorrenti - contro PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA CORTE DEI CONTI; - controricorrente - e nei confronti di COMUNE DI OPPIDO MAMERTINA; - intimato - avverso la sentenza della Corte dei conti, Sezione Seconda Giurisdizionale centrale d’appello, n. 527/2022, depositata il 21 novembre 2022; rilevatoche è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alla parte ricorrente il 24 aprile 2023; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. ritenutoche non vi è luogo a pronuncia sulle spese, essendo il Procuratore Generale della Corte dei conti parte soltanto in senso formale e non avendo il Comune di Oppido Mamertina svolto attività difensiva in questa sede.

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio di cassazione. Roma, lì