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Decreto — n. 16658/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to respond to early settlement proposal within statutory time limits.

Numero d'incarto Decreto — n. 16658/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within forty days of receiving the early settlement proposal. The procedural outcome was the automatic termination of the proceedings under Article 380-bis and 391 of the Code of Civil Procedure. No substantive arguments were heard as the court ruled that the appellant's inaction constituted a formal waiver of the right to continue the litigation.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ.; Art. 391, cod. proc. civ.: Failure to request a decision on an early settlement proposal within the statutory period results in the automatic extinction of the cassation proceedings.

Parole chiave

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early settlement proposal extinction of proceedings statutory time limits waiver of appeal Code of Civil Procedure impugnazione della cancellazione domanda di rigetto dell'opposizione ritiro della domanda di revisione

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, cod. proc. civ.
411/2022, depositata il 5 agosto 2022; rilevatoche è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod.
Art. 391, cod. proc. civ.
civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis cod. proc. civ
411/2022, depositata il 5 agosto 2022; rilevatoche è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod.
art. 391 cod. proc. civ
civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.
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Testo completo

ZIONE(artt. 380-bise 391 cod. proc. civ.) LAPRIMA PRESIDENTE Visti gli atti del procedimento n. 4811-2023 R.G., relativo al ricorso proposto da: BOSCHERINI Vittorio, PARTENZA Elisabetta, PETRONE Annibale Franco Giuseppe, BISCHI SPINELLI Alessandro, TOGNONI Claudia, UCCI Francesca, UCCI Mauro, tutti rappresentati e difesi dall’Avvocato Vincenzo Barrasso; - ricorrenti - contro PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA CORTE DEI CONTI; - controricorrente - avverso la sentenza della Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale centrale d’appello,n. 411/2022, depositata il 5 agosto 2022; rilevatoche è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alla parte ricorrente il 27 aprile 2023; considerato che è trascor so il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. ritenutoche non vi è luogo a pronuncia sulle spese, essendo il Procuratore Generale della Corte dei conti parte soltanto in senso formale;

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio di cassazione. Roma, lì 12gi