Decreto — n. 16640/2023 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAZIONE(artt. 380-bise 391 cod. proc. civ.) LAPRIMA PRESIDENTE Visti gli atti del procedimento n. 28848-2022 R.G., relativo al ricorso proposto da: BAR CENTRALE S.A.S. DI ROMITO FRANCESCO C., rappresentata e difesa dagli Avvocati Gabriele Bavaro e Pierpaolo Fischetti; - ricorrente - contro COMUNE DI MANFREDONIA, rappresentato e difeso dall’Avvocato Teresa Totaro; - controricorrente - e nei confronti di MINISTERO DELLA CULTURA; - intimato - avverso la sentenza del Consiglio di Stato, n. 4482/2022, depositata il 1° giugno 2022; rilevatoche è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alla parte ricorrente il 28 aprile 2023; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenutoche, a norma dell’art. 391, sec ondo comma, cod. proc. civ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-bis cod. proc. civ, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 16640/2023 — snciv · Corte di Cassazione: ZIONE(artt. 380-bise 391 cod. proc. civ.) LAPRIMA PRESIDENTE Visti gli atti del procedimento n. 28848-2022 R.G., relativo al ricorso proposto da: BAR CENTRALE S.A.S. DI ROMITO FRANCESCO C., rappresentata e difesa dagli Avvocati Gabriele Bavaro e Pierpaolo Fischetti; - ricorrente - contro COMUNE DI MANFREDONIA, rappresentato e difeso dall’Avvocato Teresa Totaro; - controricorrente - e nei confronti di MINISTERO DELLA CULTURA; - intimato - avverso la sentenza del Consiglio di Stato, n. 4482/2022, depositata il 1° giugno 2022; rilevatoche è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alla parte ricorrente il 28 aprile 2023; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenutoche, a norma dell’art. 391, sec ondo comma, cod. proc. civ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
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ZIONE(artt. 380-bise 391 cod. proc. civ.) LAPRIMA PRESIDENTE Visti gli atti del procedimento n. 28848-2022 R.G., relativo al ricorso proposto da: BAR CENTRALE S.A.S. DI ROMITO FRANCESCO C., rappresentata e difesa dagli Avvocati Gabriele Bavaro e Pierpaolo Fischetti; - ricorrente - contro COMUNE DI MANFREDONIA, rappresentato e difeso dall’Avvocato Teresa Totaro; - controricorrente - e nei confronti di MINISTERO DELLA CULTURA; - intimato - avverso la sentenza del Consiglio di Stato, n. 4482/2022, depositata il 1° giugno 2022; rilevatoche è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alla parte ricorrente il 28 aprile 2023; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenutoche, a norma dell’art. 391, sec ondo comma, cod. proc. civ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 4.200, di cui euro 4.000 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge. Roma,