Cassation appeal dismissed due to failure to respond to early settlement proposal within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to a formal proposal for early settlement within the statutory 40-day period. The appellant, representing the Veneto Region, had not requested a decision on the appeal after the proposal was communicated on April 14, 2023. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ.; Art. 391, comma 2, cod. proc. civ.: Failure to respond to a proposal for early settlement within forty days results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the proceedings.
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ZIONE(artt. 380-bise 391 cod. proc. civ.) LAPRIMA PRESIDENTE Visti gli atti del procedimento n. 3738 - 202 3 R.G., relativo al ricorso proposto da: REGIONE VENETO, rappresentatae difesa da ll’ avv ocat o Maurizio Salvalaio; - ricorrente - contro DISSEGNA Aurea, rappresentata e difesa dagli avvocati Mariagrazia Romeo e Mario Sanino; - controricorrente - avverso la sentenza del Consiglio di Stato n. 10739 del 202 2 , depositata il 7dicembre 2022; rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata allaparte ricorrente il 14 aprile 2023; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380 - bis , secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsil’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.391 cod. proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento , in favore della parte controricorrente,delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.500 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge. Roma, lì 6giug