Cassation appeal dismissed due to failure to respond to proposed early settlement within statutory time limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal against the Campania Region's management contract decision extinguished. The appellant, a sports society, failed to request a ruling on the proposed early settlement of the case within the mandatory forty-day period following notification. Consequently, the court applied the statutory rule that silence constitutes a waiver of the right to proceed, resulting in the dismissal of the appeal and an order for the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ.; Art. 391, comma 2, cod. proc. civ.: Failure to request a decision on a proposed early settlement within the prescribed period constitutes a waiver of the appeal, leading to the extinction of the proceedings.
Parole chiave
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ZIONE(artt. 380-bise 391 cod. proc. civ.) LAPRIMA PRESIDENTE Visti gli atti del procedimento n. 38 66 - 202 3 R.G., relativo al ricorso proposto da: SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA GIANO SSD S.R.L., rappresentatae difesa da ll’avvocato Francesco Montemurro ; - ricorrente - contro REGIONE CAMPANIA, rappresentata e difesa dagli avvocati Almerina Bove, Massimo Consoli e Tiziana Monti; - controricorrente - e nei confronti di COMMISSARIO AD ACTA PER LA CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE E L’UTILIZZO DEL COMPLESSO SPORTIVO “A. COLLANA”;AGENZIA REGIONALE UNIVERSIADI – A.R.U. 2019;
COMITATO “ASSOCIAZIONI EX COLLANA”; -intimati - per regolamento di giurisdizione promosso nell’ambito del giudizio pendente dinanzi al Consiglio di Stato, iscritto al N.R.G. 4941- 2022; rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata allaparte ricorrente il 14 aprile 2023;considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380 - bis , secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsil’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento , in favore della parte controricorrente,delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge. Roma,