Cassation appeal dismissed due to failure to respond to early settlement proposal within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to a formal proposal for early settlement within the statutory 40-day period. The proceedings involved the Rizzo family against the Municipality of Crotone, following a prior decision by the Council of State. The court ruled that the appellant's silence constituted a renunciation of the appeal, leading to the dismissal of the case and an order for the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ.; Art. 391, comma 2, cod. proc. civ.: Silence by the appellant within forty days of receiving a proposal for early settlement constitutes a renunciation of the appeal and leads to the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
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ZIONE(artt. 380-bise 391 cod. proc. civ.) LAPRIMA PRESIDENTE Visti gli atti del procedimento n. 13494 - 202 2 R.G., relativo al ricorso proposto da: RIZZO Grazia, RIZZO Maria Giuseppina e RIZZO Giuseppe, rappresentatie difesi da ll’avvocato Oreste Morcavallo; - ricorrente - contro COMUNE DI CROTONE, rappresentato e difes o da gli avvocat i Rosario Medici eNatalia Paoletti; - controricorrente - avverso la sentenza del Consiglio di Stato n. 2920 del 202 2 , depositata il 19 aprile2022; rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata allaparte ricorrente il 1 2 aprile 2023; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380 - bis , secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsil’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.391 cod. proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento , in favore della parte controricorrente,delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge. Roma, lì 5giu