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Sentenza — n. 14933/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses lawyer's appeal regarding disciplinary sanction for defending a former client's wife in a criminal case.

Numero d'incarto Sentenza — n. 14933/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Luigino Mior's appeal against a disciplinary censure for defending the wife of a former client in a criminal proceeding. The National Council of Forensic Lawyers had found Mior violated the two-year cooling-off period rule because he represented the wife of his former client, Devis Caminotto. The court held that the disciplinary statute's prohibition on defending a 'party' applies strictly to the individual person, not to the business entity they might represent, and confirmed the disciplinary act was not time-barred.

Regesto Legislator

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Art. 68, 1° comma Codice Deontologico Forense; The prohibition on defending a previously assisted party applies strictly to the natural person, precluding interpretation based on the legal entity they may represent.

Parole chiave

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disciplinary sanction conflict of interest cooling-off period lawyer ethics criminal procedure prescription period forensic council patrocinio non autorizzato

Disposizioni normative citate

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Art. 68, 1° comma Codice Deontologico Forense emanato a seguito della legge 31/12/2012, n. 247
Caminotto Devis e ciò in violazione dell’art. 68, 1° comma Codice Deontologico”.
Art. 23 Codice Deontologico Forense
Art. 24 Codice Deontologico Forense
Art. 56 l. 247/2012
-In via subordinata, nel terzo motivo, si eccepisce l’estinzione dell’illecito “per intervenuta prescrizione dell’azione disciplinare – art. 56 l. 247/2012 –(..) seppur non ancora maturata”.
Art. 81 d.P.R. n. 115/2002
– Nel secondo motivo il ricorrente chiede la sospensione dell’impugnata sentenza per le conseguenze relative all’esclusione dagli elenchidegli avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato, giacché secondo l’art. 81 del d .P.R.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. Un. 7030-21
Cass. Sez. Un. 8337-22
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Testo completo

liere - ha pronunciato la seguente SENTENZAsul ricorso 28867-2022 proposto da: MIOR LUIGINO, rappresentato e difeso dall'avvocato EMANUELE MARIA FORNER; -ricorrente - contro CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PORDENONE, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE, CAMINOTTO SERRAMENTI DI CAMINOTTO DEVIS; -intimati - avverso la sentenza n. 218/2022 del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, depositata il 25/11/2022. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/05/2023 dal Consigliere FRANCESCO TERRUSI; lette le conclusioni scritte dell’Avvocato Generale RENATO FINOCCHI GHERSI, il quale chiede che le Sezioni Unite della Corte di cassazione rigettino il ricorso in quanto inammissibile o infondato.

Fatti di causa All’esito di denuncia fatta dall’imprenditore Devis Caminotto, l’avv. Luigino Miorè stato sottoposto a procedimento disciplinare avanti il Consiglio distrettuale di disciplina di Triestecon incolpazione di “avere assistito e difeso in qualità di parte civile la moglie del signor Caminotto Devis nel procedimento penale a carico di costui celebrato prima che fosse decorso il biennio dalla cessazione del rapporto professionale con il sig. Caminotto Devis e ciò in violazione dell’art. 68, 1° comma Codice Deontologico”.

Il procedimento si è concluso con l’irrogazione della censura.Il gravame dell’avv. Mior è stato respinto dal Consiglio nazionale forense (CNF) e avverso la relativa sentenza è ora proposto ricorso per cassazione in tre motivi, illustrati da memoria. Gli intimati non hanno svolto difese. Ragioni della decisione I. – Col primo motivo il ricorrente denunzia la viola zione o falsa applicazione degli artt. 23 e68 del codice deontologico forenseemanato a seguito della legge 31/12/2012, n. 247 , perché il rapporto professionale con Devis Caminotto aveva avuto a oggetto vicende relative all’impresa individuale del medesimo, sicché la “parte assistita” in quel caso doveva reputarsi identificabile non col Caminotto qua le persona fisica ma , per l’appunto, con l’impresa , i n relazione ai “beni giuridici”a essa relativi.

II. -Il motivo non ha fondamento. L’art. 68 della l. cit. prevede che “ l’avvocato può assumere un incarico professionale contro una parte già assistita solo quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale”. Dalla circostanza che la norma adoperi il termine “parte”, anziché quelli di “cliente” o “persona”, non può pretendersi (come invece fa il ricorrente)che la norma abbia alluso al soggetto non in quanto tale ma in relazione alle posizioni giuridiche coinvolte nell’affare affidato all’avvocato.

Ciò è in dissidio con la più elementare logica, non soltanto giuridica, poiché ai fini dell’illecito disciplinare rileva il nocumento d’immagine cagionato alla professioneforensenel caso in cui l’avvocato, dopo aver assunto la difesa di un soggetto, diventi difensore di un suo avversario senza che sia trascorso un adeguato intervallo temporale. La tesi del ricorrente determinerebbe l’ effetto di sterilizzare i l significato stesso della formula impiegata dal legislatore, per la necessità di discernere “il bene giuridico effettivamente difeso ” al di là del soggettoche abbia postulato di esserne titolare.In altre parole, dire che oggetto d ell’anteriore rapporto professionalenon era “la persona” di Caminotto bensì l’affare , che nel concreto aveva avuto a oggetto il recupero di crediti relativi alla ditta individuale, implica l’artificio di identificare il soggetto con l’affare in sé, in netta violazione del testo -chiarissimo – oltre che della evidente ratio della previsione evocata.

III. - Né d’altronde nel caso d ella ditta individuale esiste un’impresa che possa dirsi distinta dal soggetto che ne è titolare. La ditta individuale non è un soggetto diverso dal titolare, ma è semplicementeil nome col quale l'imprenditore esercita la sua attività. Pertanto non è possibile a nessun effetto di legge attribuire soggettivitàgiuridiche distinte alla ditta individuale e alla persona fisica che con tale denominazione si identifica nell'esercizio della sua attività d’impresa (v. in modo costante Cass. Sez. 3 n. 2255-73, Cass.

Sez. 1 n. 1650-74, Cass. Sez. 3 n. 8246-87, Cass. Sez. 1 n. 8784-98, Cass. Sez. 3 n. 9260-10e moltissime altre finanche non massimate). In questa prospettiva non è necessario più di tanto rimarcare l’ovvia differenza, a fini disciplinari, che corre rispetto al caso – da queste Sezioni Unite affrontato – in cui l'avvocato abbia svolto invece incarichi professionali in favore di una società in nome collettivo e, di seguito, difeso alcuni dei soci (Cass. Sez. U n. 8337-22). Ciò anche a voler prescindere dal fatto che nei rapporti tra avvocato e cliente la nozione di conflitto di interessi, rilevante ai sensi delrichiamato e complementare art. 24 del vigente codice deontologico forense, comprende tutti i casi in cui, per qualsiasi ragione, il professionista si ponga processualmente in antitesi con il proprio assistito(v.

Cass. Sez. U n. 7030-21). IV. – Nel secondo motivo il ricorrente chiede la sospensione dell’impugnata sentenza per le conseguenze relative all’esclusione dagli elenchidegli avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato, giacché secondo l’art. 81 del d .P.R. n. 115/2002 “ è cancellato di diritto dall’elenco l’avvocato per il quale è stata disposta una sanzione disciplinare superiore all’avvertimento”. L’assunto del ricorrente non costituisce motivo di censura e l’istanza di sospensione cautelare è assorbita dalla pronuncia della decisione sul ricorso per cassazione.

V. -In via subordinata, nel terzo motivo, si eccepisce l’estinzione dell’illecito “per intervenuta prescrizione dell’azione disciplinare – art. 56 l. 247/2012 –(..) seppur non ancora maturata”. L’assunto non integra un motivo di censura ma una sollecitazione allaverifica d’ufficio della decorrenza del termine. In questa prospettiva èsufficiente rilevare che il termine non è decorso. L’illecito disciplinare di cui si trattaè integrato dall’attività di difesa e assistenzasvolta dall’avv. Mior in favore della moglie del Caminotto mediante l’assunzione dell’incaricofinalizzato alla costituzione di parte civile nel processo penale.

La costituzione è avvenuta all’udienza penale del 19-1-2016. L’incarico si dice esser stato assunto il 23-12-2015. L’art. 68, primo comma, del codice deontologico forense prevede che “l’avvocato può assumere un incarico professionale contro una parte già assistita solo quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale”. Il riferimento è quindi all’assunzione dell’incarico. Ma nel caso concreto il momento di assunzione dell’incarico è equivoco laddove tratto – come il ricorrente pretende - dalla semplice data scritta in calce all’atto di costituzione di parte civile.

Occorre invece far leva sulla data di consumazione desunta dal momento di costituzione di parte civile (19-1-2016), nella quale la rilevanza dell’assunzione dell’incarico è certa a fronte del suo effettivo espletamento. In tal caso il termine massimo al quale il ricorrente allude (sette anni e mezzo dal fatto)è destinato a spirare il 19-7-2023.VI. –A ogni modo lo stesso ricorso dispensa il collegio da ulteriori considerazioni, perché anche a ritenere probante, quale data di assunzione dell’incarico, ciò che ivi è scritto alternativamente – in propensione della data (23-12-2015) che compare in calce all’atto di costituzione - , il termine di prescrizione non sarebbe egualmente decorso, essendo destinato a spirare il 23-6-2023.

VII. –In conclusione, il ricorso è rigettato. p.q.m. La Corte, a sezioni unite, rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a q