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Decreto — n. 14852/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to respond to proposed early settlement within statutory time limits.

Numero d'incarto Decreto — n. 14852/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to a proposed early settlement within the required forty-day period. The appellant, Minchella Franco, had filed a challenge against a Council of State judgment regarding a decree, but remained silent after the procedural proposal was communicated. Consequently, the court applied the statutory rule that silence constitutes a waiver, leading to the dismissal of the appeal and an order for the appellant to pay the associated litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, second comma, cod. proc. civ.; Art. 391, second comma, cod. proc. civ.: Failure to respond to a proposed early settlement within the statutory period constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.

Parole chiave

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early settlement proposal extinction of proceedings waiver by silence cassation appeal dismissal litigation costs allocation statutory time limits procedural waiver tempestività dell'inoltro

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, second comma, cod. proc. civ.
201 del 2022, depositata il 2 7 aprile 2022; rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod.
Art. 391, second comma, cod. proc. civ.
civ.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod.
art. 380-bis cod. proc. civ
201 del 2022, depositata il 2 7 aprile 2022; rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod.
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Testo completo

ZIONE(artt. 380-bise 391 cod. proc. civ.) LA PRIMA PRESIDENTE Visti gli atti del procedimento n. 26125-2022 R.G., relativo al ricorso proposto da: MINCHELLA Franco, rappresentato e difeso da ll’Avvocato Massimiliano Fazi; - ricorrente - contro PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; - controricorrente - avverso la sentenza della Corte dei conti– Sezione giurisdizionale centrale di appellon. 201 del 2022, depositata il 2 7 aprile 2022; rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alleparti il 7 aprile 2023; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.391 cod. proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.000 per compensi,oltre alle spese prenotate a debito . Roma, lì 26magg