Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days of proposed early termination.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period following the proposal for early termination. The procedural outcome resulted in the dismissal of the appeal against the Sicilian Regional Administrative Council's judgment. Consequently, the appellants were ordered to pay the opposing party's litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ.; Art. 391, comma 2, cod. proc. civ.: A cassation appeal is deemed withdrawn and the proceedings extinguished if the appellant does not request a decision within forty days of the proposal for early termination.
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ZIONE(artt. 380-bise 391 cod. proc. civ.) LA PRIMA PRESIDENTE Visti gli atti del procedimento n. 27878-2022 R.G., relativo al ricorso proposto da: INFISUD S.R.L., NICOLETTA Soc. Coop. a R.L., AVANTI EUROPA Soc. Coop. a R.L., XIII MAGGIO Soc. Coop. a R.L., TERZOCCHIO Soc. Coop. a R.L., tutte rappresentate e difese dall’Avvocato Giambattista Schininà; - ricorrenti - contro COMUNE DI SIRACUSA, rappresentato e difeso dall’Avvocato Mauro Di Pace; - controricorrente - e nei confronti di ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELLA IDENTITÀ SICILIANA DELLA REGIONE SICILIANA;
SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI SIRACUSA; ENTE PARCO ARCHEOLOGICO DI SIRACUSA, ELORO E VILLA DEL TELLARO; - intimati - avverso la sentenza del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, n. 447 del 2022, depositata il 11aprile 2022;rilevato che è stata formulata proposta di definizi one anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti il 6 aprile 2023; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna le ricorrenti in solido al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge. R