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Decreto — n. 14771/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses jurisdictional objection due to plaintiff's withdrawal, extinguishing the pending proceedings.

Numero d'incarto Decreto — n. 14771/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the jurisdictional objection proceedings extinguished following the plaintiff's formal withdrawal. STS Oberholz GmbH Co.KG voluntarily renounced the appeal against the default judgment issued in Modena, citing compliance with civil procedure requirements. Consequently, the court ruled that no further action on costs was necessary as the opposing party had not engaged in any defensive activity.

Regesto Legislator

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Art. 390, comma 1; Art. 391, comma 1 c.p.c.: The withdrawal of a party extinguishes the proceedings, and the court may declare this extinction by decree without addressing costs if the opposing party has not participated.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings preventive jurisdiction regulation default judgment opposition civil procedure code ritiro dell'istanza giudiziaria tempestività dell'istanza di ricusazione rinuncia al dibattimento orale

Disposizioni normative citate

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Art. 390, comma 1 c.p.c.
Art. 391, comma 1 c.p.c.
civ.; considerato che l’estinzione può essere dichiarata con decreto, ai sensi dell’art. 391, primo comma, cod.
art. 390 cod. proc. civ
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Testo completo

uente Oggetto DECRETO sul ricorso 7070-2023 proposto da: STS OBERHOLZ GmbH Co.KG, rappresentata e difesa dagli Avvocati Roberto A. Jacchia, Maria Cristina Franchini e Maria Francesca Soriano; -ricorrente – contro Zadi S.p.A.; -intimata - per regolamento preventivo di giurisdizione in relazione al giudizio pendente, n. 6888-2022, dinanzi al Tribunale di Modena. Vistoil ricorso, inscritto al N.R.G. 7070 del 2023, proposto da STS Oberholz GmbH Co.KG, per regolamento preventivo di giurisdizione nell’ambito del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Modena in accoglimento del ricorso presentato da Zadi S.p.A.; rilevato che la ricorrente ha rinunciato al ricorso, con atto depositato il 19 maggio 2023; rilevatoche la rinuncia ha i requisiti richiesti dall’art. 390 cod. proc. civ.; considerato che l’estinzione può essere dichiarata con decreto, ai sensi dell’art. 391, primo comma, cod. proc. civ.; estinzione per rinuncia considerato, inoltre, che non si deve provvedere sulle spese, non avendo l’intimata svolto attività difensiva nel presente procedimento.

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio per regolamento preventivo di giurisdizione; dispone che del presente decreto sia data comunicazione alla parte costituita, avvisandola che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può chiedere che sia fissata la camera di consiglio. Roma, lì