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Ordinanza Interlocutoria — n. 14094/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court remands jurisdiction dispute between ordinary court and Court of Accounts to public hearing.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 14094/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court ordered the remittal of the case to a new public hearing due to the complexity of the jurisdictional issue. The dispute involves a municipality suing Eurodata S.R.L. and others for accounting, while the defendants claim exclusive competence belongs to the Court of Accounts. The court declined to rule immediately on the jurisdictional objection, citing the need for public deliberation on the intricate legal matter.

Regesto Legislator

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Art. 60, comma 1, lett. a) c.p.c.; Art. 10, comma 1, lett. a) c.p.c.: When a jurisdictional question involves complex legal issues, the Supreme Court may decide to remit the case to a new public hearing rather than issuing an immediate interlocutory ruling.

Parole chiave

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jurisdictional dispute Court of Accounts ordinary court competence public hearing remittal complex legal matter rendiconto di Stato contabilità pubblica conti regionali

Disposizioni normative citate

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Art. 60, comma 1, lett. a) c.p.c.
Art. 10, comma 1, lett. a) c.p.c.
art. 263 cod. proc. civ
Davide Pierandrea in persona, chiedendo che fosse ordinato, ai sensi dell’art. 263 cod. proc. civ., di rendere il conto del loro operato nei confronti della parte attrice; che a sostegno della domanda l’Unione ha premesso che la società convenuta, unitamente allo studio legale suindicato e all’avv.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso n. 23035-2022 proposto da: EURODATA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, legalmente domiciliata in Roma, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato ALBERTO TEDOLDI; -ricorrente - contro UNIONE COMUNALE DEI COLLI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ALBERICO II 33, presso lo studio dell’avvocato ANDREA MANZI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALDO COPPETTI; -controricorrente - nonché contro PIETRANDREA DAVIDE; -intimato - per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 13151/2020 del TRIBUNALE di MILANO.

Lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale CORRADO MISTRI, il quale ha chiesto che la Corte di c assazione dichiari la giurisdizione del giudice ordinario e la conseguente competenza del Tribunale di Milano. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/04/2023 dal Consigliere FRANCESCO MARIA CIRILLO. FATTI DI CAUSA Ritenuto che l’Unione Comunale dei Colli ha convenuto in giudizio, davanti al Tribunale di Milano, l’Eurodata s.r.l., lo studio legale tributario Casati e Pierandrea e l’avv. Davide Pierandrea in persona, chiedendo che fosse ordinato, ai sensi dell’art. 263 cod. proc. civ., di rendere il conto del loro operato nei confronti della parte attrice; che a sostegno della domanda l’Unione ha premesso che la società convenuta, unitamente allo studio legale suindicato e all’avv.

Pierandrea, aveva svolto attività di recupero dei crediti derivanti dall’omesso pagamento, da parte di terzi, di sanzioni amministrative conseguenti a violazioni del codice della strada; che tale attività, originariamente concordata per l’anno 2010, era stata poi richiesta anche per i successivi anni 2011 e 2012 e, con determinazione del 12 settembre 2013, fino al settembre 2014, e in conseguenza di tale accordo la società Eurodata aveva aperto due conti correnti, a sé intestati, l’uno dedicato all’incasso dei pagamenti per le violazioni del codice della strada commesse da veicoli con targa italiana e l’altro per l’incasso dei pagamenti, per le stesse violazioni, commesse da veicoli con targa straniera; che nel settembre 2015, in base ad una serie di segnalazioni pervenute da soggetti destinatari degli atti prodromici all’esecuzione forzata, l’Unione aveva appreso che i convenuti avevano aperto un terzo conto corrente, non reso noto alla parte attrice, sul quale essi avevano invitato i contravventori ad effettuare il pagamento delle sanzioni pecuniarie e che per tale ragione l’Unione aveva chiesto chiarimenti e, non avendoli ricevuti, aveva deciso di adire la via giudiziaria; che si è costituita in giudizio la società Eurodata, eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, ritenendo la controversia appartenente alla giurisdizione della Corte dei conti; che nel corso del giudizio di primo grado la società Eurodata ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione, sostenendo che la controversia sia da devolvere alla giurisdizione della Corte dei conti; che ha resistito con controricorso l’Unione Comunale dei Colli, chiedendo che venga dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario; che il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte nelle quali ha chiesto che sia dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario; che le parti hanno depositato memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE Consideratoche la questione di giurisdizione sulla quale queste Sezioni Unite sono chiamate a pronunciarsi ne consiglia la trattazione in pubblica udienza, in considerazione della complessità della materia; che, pertanto, la decisione del ricorso va rinviata a nuovo ruolo.

P.Q.M.

La Corte dispone il rinvio a nuovo ruolo, affinché il ricorso venga trattato alla pubblica udienza. Così deciso in