Cassation appeal dismissed due to failure to respond to early settlement proposal within statutory time limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to a formal proposal for early settlement within the required forty-day period. The appellant, Lopez Gaetano Lorenzo, had challenged a decision by the Ministry of Agricultural, Food, and Forestry Policies, while the opposing parties did not file a counter-claim. Since no response was received after the deadline expired, the court ruled that the appellant had effectively renounced the appeal, resulting in the termination of the proceedings without a substantive ruling on the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ.; Art. 391, cod. proc. civ.: Failure to respond to a proposal for early settlement within the statutory period constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
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ZIONE(artt. 380-bise 391 cod. proc. civ.) LAPRIMA PRESIDENTE Visti gli atti del procedimento n. 21522 - 2022 R.G., relativo al ricorso proposto da: LOPEZ Gaetano Lorenzo, rappresentato e difes o da gli Avvocat i Michele di Donna e Domenico Damato; - ricorrente - contro MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI; - intimato - e nei confronti di FANTACCI Roberto e altri; - intimati - avverso la sentenza del Consiglio di Stato n. 784 del 202 2 , depositata il 4 febbraio 2022; rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata allaparte ricorrente il 2 8 marzo 2023; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380 - bis , secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsil’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.391 cod. proc. civ. ritenuto che non vi è luogo a pronuncia sulle spese processuali, non avendo gli intimati svolto attività difensiva con controricorso;
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio di cassazione. Roma, lì 19mag