Cassation appeal dismissed due to failure to respond to early settlement proposal within statutory time limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to a proposed early settlement within the required forty-day period. The appellant, Rundo Sotera, challenged a decision by the Sicilian Administrative Justice Council against INPS and the Carabinieri, but remained silent after the proposal was communicated. Consequently, the court applied the statutory rule that silence constitutes a waiver, terminating the proceedings without addressing the merits of the dispute.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ.; Art. 391, cod. proc. civ.: Failure to respond to a proposed early settlement within the statutory period constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ZIONE(artt. 380-bise 391 cod. proc. civ.) LAPRIMA PRESIDENTE Visti gli atti del procedimento n. 7661 - 2022 R.G., relativo al ricorso proposto da: RUNDO SOTERA Ennio, rappresentato e difes o da gli Avvocat i Massimo Miracola e Aurelio Rundo Sotera; - ricorrente - contro INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE ; COMANDO GENERALE DELL’ARMADEI CARABINIERI; - intimat i - avverso la sentenza del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Sicilianan. 83 del 202 2 , depositata il 18 gennaio 2022; rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata allaparte ricorrente il 2 8 marzo 2023; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380 - bis , secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsil’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.391 cod. proc. civ.ritenuto che non vi è luogo a pronuncia sulle spese processuali, non avendo gli intimati svolto attività difensiva con controricorso;
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio di cassazione. Roma, lì 19maggio 2