Cassation appeal dismissed due to failure to respond to early settlement proposal within statutory time limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to a formal proposal for early settlement within the required forty-day period. The appellant, Betti Giuseppe e Angelo, had not requested a decision on the appeal after the proposal was communicated, while the appellee, Comune di Chiari, argued for the dismissal based on this procedural default. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to pay the legal costs of the proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ.; Art. 391, comma 2, cod. proc. civ.: A cassation appeal is deemed withdrawn and the proceedings extinguished if the appellant fails to request a decision on a proposed early settlement within the statutory period.
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ZIONE(artt. 380-bise 391 cod. proc. civ.) LAPRIMA PRESIDENTE Visti gli atti del procedimento n. 14398 - 2022 R.G., relativo al ricorso proposto da: BETTI GIUSEPPE E ANGELO SOCIETA’ AGRICOLA S.S. , rappresentata e difes a da gli Avvocat i Francesco Onofri e Filippo Lattanzi; - ricorrente - contro COMUNE DI CHIARI, rappresentato e difesodagli Avvocati Mauro Ballerini e Marco Ciapponi; - controricorrente - avverso la sentenza del Consiglio di Stato n. 1733 del 2022, depositata l’11 marzo 2022; rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti il 28marzo 2023; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che, a n orma dell’art. 380 - bis , secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsil’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.000 per compensied euro 200 per esborsi, oltre a spese generali nella misura del 15% e ad accessori di legge. Roma, lì 19ma