Italian court dismisses administrative appeal as inadmissible due to late payment of unified contribution fee.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the administrative appeal inadmissible because the applicant failed to pay the additional unified contribution required by law after the statutory deadline. The applicant challenged a municipal demolition decision following a criminal court order, arguing the administrative body lacked autonomy in its reasoning. The court ruled that the procedural defect regarding the late fee payment was fatal, rendering the appeal inadmissible regardless of the substantive merits of the demolition dispute.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002; Art. 1, comma 17, L. n. 228/2012: Appeals filed after the deadline for paying the unified contribution are inadmissible if the additional amount is not paid.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 23367-2022 proposto da: PRESTIGIACOMO GIUSEPPE, rappresentato e difeso dall’avvocato LORENZO BRUNO ANTONIO MOLINARO; -ricorrente - contro COMUNE DI MISILMERI, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difesodall'avvocato STEFANO POLIZZOTTO; -controricorrente - Ric. 2022 n. 23367 sez. SU -ud. 18-04-2023 - 2 - avverso la sentenza n. 671/2022 del CONSIGLIO DI GIUST IZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIA NA - PALERMO, depositata il 03/06/2022. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/04/2023 dal Consigliere ANTONELLA PAGETTA; lette le conclusioni scritte del l’Avvocato Generale RENATO FINOCCHI GHERSI, il quale chiede che le SezioniUnite della Corte di cassazione rigettino il ricorso dichiarandolo inammissibile.
FATTI DI CAUSA 1. Giuseppe Prestigiacomo, proprietario di un immobile realizzato in assenza di titolo edilizio – immobile che a seguito di ordinanza di demolizione non ottemperata veniva acquisito al patrimonio del Comune Misilmeri - adiva il giudice amministrativo chied endo l’annullamento della deliberazione comunale n. 9/2018 avente ad oggetto la “presa d’atto” della ordinanza della Corte di appello di Palermo del 10.7.2017 e la demolizione della costruzione abusiva; chiedeva inoltre l’annullamento delle determinazioni successive alla delibera con le quali:
a) era stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di demolizione;
b) era stata indetta la procedura ex art. 36 d. lgs. n. 50/2016 per l’esecuzione dei detti lavori;
c) era stato chiesto al Prestigiacomo il pagamento dell’importo di € 45.463,00 per la esecuzione dell’intervento demolitorio, e l’annullamento di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale, comunque lesivo della sua posizione soggettiva.
2. Il T.A.R. Sicilia respingeva il ricorso constatuizione confermata dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana. 2.1. Ha premesso in diritto il giudice amministrativo di secondo grado in relazione all’esito della parallela vicenda penale, originata dal medesimo abuso edilizio, esito che, per quanto in questa sede rileva, aveva comportato l’adozione,quale sanzione accessoria, dell’ordine di demolizione del manufatto, che il provvedimento del giudice penale, Ric. 2022 n. 23367 sez. SU -ud. 18-04-2023 - 3 - non si poneva in rapporto alternativo con l’ordine omologo impartito dalla Pubblica Amministrazione anche se doveva ritenersi sussistente una esigenza di coordinamento nella fase esecutiva.
Ha quindi escluso che in concreto con la delibera n. 9/2018 il Comune, in violazione sia dell’art. 3 della legge n. 241/1990 sia dell’art. 654 cod. proc. pen., si fosse limitato sic et simpliciter a recepire l ’ ordinanza della Corte di appello di Palermo che, (all’esito di cassazione con rinvio) aveva confermato l’ordine di demolizione; la delibera infatti aveva dato conto dell’iter procedimentale e della autonoma ponderazione dei contrapposti interessi presi in considerazione dalla Pubblica Amministrazione nell’ordinare la demolizione; in particolare in essa si faceva riferimento alla impossibilità di concedere all’autore dell’abuso ildiritto di abitazione ai sensi dell’art. 4 l. reg. n. 17/1994 per essere l’immobile stato ultimato oltre il termine ultimo del 23 marzo 1992, e si evidenziava il carattere antieconomico del mantenimento del manufatto.
La sentenza impugnata ha respinto le ulteriori doglianze del Prestigiacomo rilevando che a fronte di un provvedimento vincolato nell’an e nel quomodo la mancata comunicazione al suddetto dell’avvio del provvedimento non aveva alcuna efficacia invalidante, ulteriormente evidenziando il carattere dirimente dell’assenza di una posizione giuridicamente qualificata in capo al privato, una volta intervenuta l’acquisizione al Comune dell’immobile abusivo. Ha escluso, quindi l’obbligo dell’Amministrazione della necessità , in via di autotuela, di procedere all’annullamento o alla revoca della delibera n. 2/2016 (con la quale il Consiglio comunale di Misilmeri aveva dichiarato la esistenza di prevalenti interessi pubblici al mantenimento in sito delle opere sanzionate), atteso che l’immobile era ormaistabilmente acquisito alla proprietà comunale e in forza della circostanza che il privato occupava sine titulo l’immobile senza avere mai effettuato alcun versamento a titolo di indennità di occupazione; infine ha escluso che l’ Amministrazione fosse vincolata Ric. 2022 n. 23367 sez.
SU -ud. 18-04-2023 - 4 - al rispetto dell’ordine cronologico nell’esame delle pratiche relative agli abusi edilizi, godendo in materia di ampia discrezionalità.
3. Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso Giuseppe Prestigiacomo sulla base di tre motivi. Il Comune di Misilmeri ha resistito con controricorso.
4. Il PG ha depositato requisitoria scritta con la quale ha concluso per la inammissibilità del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce eccesso di potere giurisdizionale per denegata giustizia in relazione all’art.111 Cost., all’ art.110 cod. proc. amm. e all’art. art. 360, comma 1 n. 1 cod. proc. civ.; prospetta il diniego di giustizia in relazione alla omessa pronunzia sul quarto motivo di appello con il quale ci si doleva che con la delibera comunale n. 9/2018 era stata operata in suo danno un’irragionevole disparità di trattamento rispetto ad altri cittadini di Misilmeri che versavano in identica situazione; nei casi in questione non si era infatti proceduto alla demolizione dell’opera abusiva la quale era stata mantenuta in sito sulla base del corrispondente interesse pubblico ritenuto “prevalente” su ogni altro interesse di segno opposto.
2. Con il secondo motivo di ricorso deduce eccesso di potere giurisdizionale per sconfinamento nella sfera del merito; denunzia l’errore in diritto del giudice amministrativo nel ritenere ancora in vigore il principio di unitarietà della funzione giurisdizionale; sostiene, infatti, che con la delibera comunale n. 9/2018 si era inteso solo recepire la decisione della Corte di appello penale e in questa prospettiva lamenta che il giudice amministrativo si fosse illegittimamente sostituito alla P.A. in quanto aveva attribuito alla delibera oggetto di domanda di annullamento un contenuto non riscontrabile nella relativa motivazione.
Ric. 2022 n. 23367 sez. SU -ud. 18-04-2023 - 5 - 3. Con il terzo motivo deduce eccesso di potere giurisdizionale per sconfinamento nella sfera della giurisdizione del giudice penale in relazione all’ art. 111 Cost. comma 3, all’art. 110 cod. proc. amm. e all’art. 360, comma 1 c.p.c.; tale sconfinamento si era realizzato per avere il giudice amministrativo affermato la sussistenza nella specie di una esigenza di coordinamento in fase esecutiva del provvedimento amministrativo e del provvedimento del giudice penale, che non si pone come alternativo con l’omologo ordine impartito dalla P.A.; ciò – assume- in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo la quale la competenza a eseguire l’ordine di demolizione adottato contestualmente a una sentenza penale spetta esclusivamente all’autorità giudiziaria e non può essere demandato al sindaco, titolare in materia urbanistica di una propria competenza amministrativa concorrente.
4. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per la dirimente considerazione che esso è ancorato a un presupposto insussistente; a differenza di quanto sostenuto dall’odierno ricorrente, infatti, la sentenza impugnata ha espressamente affrontato la questione della ingiustificata disparità di trattamento riferita alla situazione di altri manufatti abusivi del Comune di Misilmeri nonché al rispetto dell’ordine cronologico nell’esame delle pratiche relative agli abusi edilizi, rimarcando l’ampia discrezionalità dell’Amministrazione nell’esame delle pratiche edilizie e la esistenza di congrua motivazione dei provvedimenti tale da escludere vizi di irragionevolezza, illogicità o eccesso di potere per disparità di trattamento ( v. in particolare, sentenza, pag. 9, punti 16 e 17). 4.1.
Le considerazioni che precedono assorb ono il rilievo della inconfigurabilità, già in astratto, del dedotto eccesso di potere giurisdizionale per diniego di giustizia, il quale, per come concretamente prospettato , si configura quale mero error in Ric. 2022 n. 23367 sez. SU -ud. 18-04-2023 - 6 - procedendoe quindi quale vizio che si colloca all’interno del perimetro della giurisdizione del giudice amministrativo.
5. Il secondo motivo di ricorso è anch’esso inammissibile. 5.1. Parte ricorrente ascrive al giudice amministrativo di secondo grado lo sconfinamento nella sfera del merito riservato alla Pubblica Amministrazione sulla base di un presupposto che non si rinviene nella decisione impugnata, la quale in nessun punto esprime la volontà dell’organo giurisdizionale di sostituirsi all’ente pubblico nella valutazione degli interessi coinvolti dalla vicenda in oggetto, ma si limita a dare conto del fatto che la delibera n. 9/2018 non si configurava come mera presa d’atto del provvedimento del giudice penale ma esprimeva un’autonoma valutazione, propria della Pubblica Amministrazione, circa la convenienza (amministrativa) alla demolizione del manufatto.
Le deduzioni dell’odierno ricorrente, in realtà, si sostanziano e sconfinano in una critica che investe il piano dell’interpretazione ed esatta qualificazione del contenuto del provvedimento amministrativo, vale a dire di un’attività che non esula dai confini della giurisdizione del giudice speciale. L’accertamento di errores in iudicando come di errores in procedendo rientra infatti nell'ambito del sindacato afferente i limiti interni dellagiurisdizione, trattandosi di violazioni endoprocessuali rilevabili in ogni tipo di giudizio e non inerenti all'essenza dellagiurisdizione o allo sconfinamento dai limiti esterni di essa, ma solo al modo in cui la relativa potestà è stata esercitatadal giudice speciale (Cass.
Sez. Un.20529/2018, Cass. Sez. Un. n. 12643/2008).
6. Il terzo motivo di ricorso è anch’esso inammissibile in quanto non si confronta con le effettive ragioni alla base del decisum. 6.1. L’intero impianto motivazionale della decisione impugnata, secondo quanto emerge anche dalla giurisprudenza richiamata, riposa sulla ribadita autonomia dell’ordine di demolizione del giudice penale, quale espressione di un potere sanzionatorio, ispirato Ric. 2022 n. 23367 sez. SU -ud. 18-04-2023 - 7 - all'autonomafunzione ripristinatoria del bene giuridico leso, rispetto all’ordine di demolizione adottato dal Comune, espressione dei poteri di vigilanza e governo del territorio che fanno capo all’autorità amministrativa; in tale contesto il riferimento alla esigenza di coordinamento in fase esecutiva, riferimento che riprende costanti affermazioni del giudice di legittimità (cfr.,tra le altre, Cass. pen. n. 55295/2016, Cass. pen. n. 368572013, Cass. pen n. 72/1992), non implica anche che il giudice amministrativo abbia inteso affermare la competenza dell’autorità amministrativa ad eseguire l’ordine di demolizione adottato in sede penale,ma vale solo a rendere conto del significato che, nell’ambito della delibera impugnata , assumeva la “presa d’atto” dell’ordine di demolizione disposto, all’esito di cassazione con rinvio dalla Corte di appello di Palermo. 6.2.
Alla luce delle considerazioni che precedono, costituendo i provvedimenti amministrativi impugnati dall’odierno ricorrente, espressione del potere di demolizione del manufatto spettante in via autonoma alla amministrazione comunale, in concorrenza con il potere del giudice penale, la controversia che attiene alle relative modalità di esercizio e alla sussistenza medesima dei presupposti di esercizio di tale potere spetta al giudice amministrativo (Cass.n.19889/2014).
7. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ricorrono i presupposti processuali per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1-quater all’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 5.000,00 Ric. 2022 n. 23367 sez. SU -ud. 18-04-2023 - 8 - per compensi professionali, € 200,00 per esborsi oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge. Aisensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo