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Decreto — n. 12522/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses preliminary reference due to lack of fact illustration and incorrect prescription start date.

Numero d'incarto Decreto — n. 12522/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the preliminary reference inadmissible because the lower court failed to illustrate the facts and their impact on the decision. The parties argued regarding the start date for the two-year prescription period under the 2017 law. The court ruled that the prescription begins at the invoice payment deadline, not at consumption, and the question lacked necessity.

Regesto Legislator

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Art. 363-bis n. 1 c.p.c.; Art. 1, comma 10, Law n. 205/2017: A preliminary reference is inadmissible if the question is not necessary for the judgment's partial definition due to a lack of factual illustration, and the statutory provision cited does not require difficult interpretation.

Parole chiave

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preliminary reference inadmissibility necessity of question factual illustration requirement prescription period start date invoice payment deadline two-year limitation period transitional law application tardivo pagamento delle spese

Disposizioni normative citate

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Art. 363-bis n. 1 c.p.c.
rilevanza, stabilito all’art. 363-bis n.
Art. 1, comma 10, Law n. 205/2017
(“la questione è necessaria alla definizione anche parziale del giudizio”), mancando totalmente la sintetica illustrazione dei fatti di causa e della conseguente incidenza della questione pregiudiziale sulla decisione; ritenuto, inoltre, che la disposizione transitoria di cui all’art. 1,comma 10, della legge n.
art. 363-bis cod. proc. civ
visto l’art. 363-bis cod. proc. civ., dichiara inammissibile il rinvio pregiudiziale sollevato dal Giudice di pace di Caserta con l’ordinanza di cui in premessa.
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Testo completo

rilevanza, stabilito all’art. 363-bis n. 1 c od . p roc . c iv . (“la questione è necessaria alla definizione anche parziale del giudizio”), mancando totalmente la sintetica illustrazione dei fatti di causa e della conseguente incidenza della questione pregiudiziale sulla decisione; ritenuto, inoltre, che la disposizione transitoria di cui all’art. 1,comma 10, della legge n. 205 del 2017 determina esplicitamente l’evento temporalmente rilevante ai fini della decorrenza del regime prescrizionale biennale, individuandolo nella data di scadenza del pagamento delle fatture e non nella erogazione od effettuazione dei consumi; ritenuto, pertanto, che difetta, oltre al requisito della necessità- rilevanza, anche quello della d ifficoltà interpretativa della norma invocata;

P.Q.M.

visto l’art. 363-bis cod. proc. civ., dichiara inammissibile il rinvio pregiudiziale sollevato dal Giudice di pace di Caserta con l’ordinanza di cui in premessa. Roma, 9 ma