Cassation appeal dismissed due to failure to respond to early settlement proposal within statutory time limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal against the Council of State's 2021 decision extinguished. The appellant, Vinorte s.r.l., failed to request a ruling on the case after the opposing party formally proposed an early settlement under Article 380-bis of the Civil Procedure Code. Consequently, the court applied Article 391 to declare the litigation abandoned and ordered the appellant to pay the legal costs totaling €5,000.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ.; Art. 391, comma 2, cod. proc. civ.: Failure to respond to a formal proposal for early settlement within the prescribed forty-day period results in the deemed renunciation of the appeal and the extinction of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
eguente Oggetto DECRETO Sul ricorso iscritto al n. 13788-2022 R.G., proposto da: DITTA VINORTE s.r.l., rappresentata e difes a da gli Avvocat i Antonio Guantario e Antonio Gaudio; - ricorrente - contro MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio presso gli Uffici dell’Avvocatura in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; - controricorrente - avverso la sentenza del Consiglio di Stato n. 7765 del 2021, depositata il 22 novembre 2021; rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti il 20 marzo 2023; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Estinzione – cessazione materia del contendere ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380 - bis , secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsil’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.000 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in