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Decreto — n. 12484/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses preliminary ruling request as the asbestos exposure benefit interpretation lacks novelty under civil procedure code.

Numero d'incarto Decreto — n. 12484/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the preliminary ruling request inadmissible because the legal question regarding the interpretation of the asbestos exposure benefit lacked novelty. While the lower court debated whether the benefit affects pension calculation periods or only amounts, the Supreme Court found existing jurisprudence sufficient to resolve the issue. Consequently, the request was rejected under Article 363-bis of the Code of Civil Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 13, comma 8 della legge n. 257 del 1992; Art. 363-bis cod. proc. civ.: A preliminary ruling request is inadmissible if the interpretative question regarding the asbestos exposure benefit lacks novelty given existing Supreme Court jurisprudence.

Parole chiave

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preliminary ruling inadmissibility novelty requirement asbestos exposure benefit pension calculation periods Code of Civil Procedure

Disposizioni normative citate

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Art. 13, comma 8 della legge n. 257 del 1992
13870).Il giudice a quorileva , tuttavia , che in ordine all’applicazione dell’art. 13, comma 8, della legge n.
Art. 47, comma 1 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269
Art. 363-bis cod. proc. civ.
Visto l’art. 363-bis cod. proc. civ., dichiara inammissibile il rinvio pregiudiziale sollevato dal Tribunale di Taranto con l’ordinanza in premessa.
art. 363-bis cod. proc. civ
Visto l’art. 363-bis cod. proc. civ., dichiara inammissibile il rinvio pregiudiziale sollevato dal Tribunale di Taranto con l’ordinanza in premessa.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. IV, 6 luglio 2015, n. 13870
Cass., Sez. IV, 13 luglio 2017, n. 17433
Cass., Sez. VI-L, 23 dicembre 2016, n. 26923
Cass., Sez. IV, 14 ottobre 2022, n. 30264
26923; Cass., Sez. IV, 14 ottobre 2022, n. 30264), nonché sulla portata del giudicato formatosi sul diritto alla rivalutazione dei contributi da esposizione all'amianto ed ai suoi riflessi sulla posizione contributiva del titolare (Cass., Sez.
Cass., Sez. IV, 18 ottobre 2022, n. 30639
30264), nonché sulla portata del giudicato formatosi sul diritto alla rivalutazione dei contributi da esposizione all'amianto ed ai suoi riflessi sulla posizione contributiva del titolare (Cass., Sez. IV, 18 ottobre 2022, n. 30639; Cass., Sez.
Cass., Sez. IV, 11 gennaio 2023, n. 528
30639; Cass., Sez. IV, 11 gennaio 2023, n. 528).

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Testo completo

. “misto”, vale a dire retributivo sino al 1995 e contributivo per il tempo successivo, per il quale l’INPS ha contestato il fondamento della domanda di riliquidazione della relativa quota di pensione, escludendo di poter incrementare il periodo lavorativo perché, ai fini del calcolo della misura del trattamento, occorre considerare solo i contributi versati, essendo irrilevante il numero di settimane di contribuzione, sicché il beneficio dell'esposizione all’amianto, di cui all’art. 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992 risulta ininfluente, poiché è determinante solo l’ammontare della retribuzione.

Il Tribunale evidenzia che la tesi sostenuta dall’INPS si fonda sull’argomento testuale della norma (riferita espressamente solo al periodo lavorativo) e sulla ratiodella stessa, intesa non già a conferire una provvidenza a titolo risarcitorio o indennitario, ma quella di consentire un più agevole esodo dal mondo del lavoro, non trovando il beneficio applicazione ove l’interessato abbia già raggiunto l’anzianità contributiva massima nel regime pensionistico di appartenenza (Cass., Sez. IV, 6 luglio 2015, n. 13870).Il giudice a quorileva , tuttavia , che in ordine all’applicazione dell’art. 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992, si profila anche una opposta interpretazione -che porterebbe all’accoglimento della domanda del pensionato -orientata a dare risalto alla funzione “risarcitoria” o “indennitaria” del beneficio in questione, come emergerebbe dalla disposizione di cui all’art. 47, comma 1, del decreto-legge30 settembre 2003, n. 269 (convertito, con modificazione, nella legge 24 novembre 2003, n. 326), ove è previsto che, con decorrenza dal 1° ottobre 2003, il coefficiente moltiplicatore, ridotto da 1,5 a 1,25, si applica ai soli fini della determinazione dell’importo delle prestazioni pensionistiche e non della maturazione del diritto di accesso alle medesime.

Va osservato che,nella giurisprudenza di questa Corte, si rinvengono principi idonei ad orientare ai fini della risoluzione della questione interpretativa posta. La Sezione Lavoro di questa Corte si è espressa, come ricordato dallo stesso rimettente, non soltanto sulla ratio della disciplina rilevante ai fini della decisione della controversia oggetto del giudizio a quo (sul punto anche Cass., Sez. IV, 13 luglio 2017, n. 17433), ma pure sul rilievo che il beneficio in esame assume in relazione alle concrete modalità di calcolo delle pensioni (Cass., Sez.

VI-L, 23 dicembre 2016, n. 26923; Cass., Sez. IV, 14 ottobre 2022, n. 30264), nonché sulla portata del giudicato formatosi sul diritto alla rivalutazione dei contributi da esposizione all'amianto ed ai suoi riflessi sulla posizione contributiva del titolare (Cass., Sez. IV, 18 ottobre 2022, n. 30639; Cass., Sez. IV, 11 gennaio 2023, n. 528). In questo contesto, il rinvio pregiudiziale non può essere ammesso, facendo difetto il requisito della novità della questione, richiesto dall’art. 363-biscod. proc. civ.

P.Q.M.

Visto l’art. 363-bis cod. proc. civ., dichiara inammissibile il rinvio pregiudiziale sollevato dal Tribunale di Taranto con l’ordinanza in premessa. R