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Ordinanza — n. 11444/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of independent review of the Superintendence's negative opinion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11444/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the Council of State correctly ruled that the Superintendence's negative opinion could not be independently challenged as it was issued beyond the statutory deadline. The Council of State had previously reformated a lower court decision that dismissed the appeal against this opinion, finding the subsequent denial of the tax amnesty request lacked independent reasoning. The appellant argued this constituted an excess of jurisdiction, but the court rejected this, upholding the lower court's procedural handling of the timeline and the necessity of autonomous judicial review.

Regesto Legislator

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Art. 10 bis l. 241/1990; Art. 146, comma 8, d.lgs. n. 41/2004: The administrative judge must independently examine the legality of administrative acts, including those issued beyond statutory deadlines, and cannot simply defer to the discretion of the public administration regarding procedural timelines.

Parole chiave

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inadmissibility appeal statutory deadline independent judicial review tax amnesty denial excess of jurisdiction rinuncia all'espropriazione revoca dell'opposizione effetto sospensivo della licenza edilizia

Disposizioni normative citate

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Art. 10 bis l. 241/1990
Art. 146, comma 8, d.lgs. n. 41/2004
Art. 13, comma 1 quater del DPR 115/2002
art. 362 cod. proc. civ
360 e del primo comma dell'art. 362 cod. proc. civ., cui si sono aggiunti, pì di recente, l'art.
art. 111 Cost
3349), ancorchési siano concretati in violazioni dei principi del giusto processo consacrati nel novellato art. 111 Cost..

Giurisprudenza citata

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Cass. sez. Un. n. 29082/2019
Cass. Sez. Un. n. 19085/2020
29082/2019, in relazione a sentenza pronunciata dal giudice amministrativo in materia di revocazione; Cass. Sez. Un. n. 19085/2020, in materia di violazione del principio del contraddittorio in sede di accertamento peritale svoltosi dinanzi alla Corte dei Conti).
Sez.Un. 8311/2019
Sez.Un. 27770/2020
Sez.Un. 27770/2020; Cass.
Sez.Un. 19244/2021
Sez.Un.28800/2022
Sez.Un. n. 1996/2022
Sez.Un. n. 1996/2022; Cass.
Sez.Un. n. 2879/2022
Sez.Un. n. 2879/2022; Cass.
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 22973-2022 proposto da: CANISTRO ASSUNTA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA E. MOROSINI 16, presso lo studio dell'avvocato GUIDO GUERRA, rappresentatae difesa dall'avvocato UGO DELLA MONICA; -ricorrente - contro COMUNE DI PRAIANO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GALLIA 122, presso CARMINE DE VITA, rappresentato e difeso dall’avvocatoSABATO CRISCUOLO; Ric. 2022 n. 22973 sez. SU -ud. 18-04-2023 - 2 - -controricorrente - nonchè contro MINISTERO CULTURA - SOPRINTENDENZA ARCHEOL OGICA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DISALERNO ED AVELLINO; -intimato - avverso la sentenza n. 3849/2022 del CONSIGLIO DI STATO , depositata il 17/05/2022.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/04/2023 dal Consigliere GIULIA IOFRIDA. FATTI DI CAUSA Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 3849/2022, pubblicata il 17/5/2022, - in controversie riunite promosse da Assunta Canistro, nei confronti del Comune di Praiano e del Ministero della Cultura, al fine di sentire annullare sia il parere negativo n. 14424 CI 34.19.10/41- 168 del 14/6/2018, adottato, dalla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Salerno e Avellino, sull’istanza di autorizzazione paesaggistica presentata dalla Canistro, a corredo di una domanda di condono avanzata, ai sensi l.n. 724/1994, per un immobile in Praiano, ricadente in zona territoriale 3, «Tutela degli insediamenti antichi sparsi o per nucleo», del vigente Piano Urbanistico Territoriale della L.

Regione Campania n. 35/1987, sia il successivo diniego definitivo all’istanza di condono, adottato dal Comune nel 2020, - ha riformato la decisione del Tar Campania - Sez. di Salerno, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso avverso il parere della Soprintendenza, in quanto lo stesso non poteva assurgere ad atto autonomamente impugnabile, essendo stato adottato oltre il termine perentorio di legge (di 45 gg. decorrente dallo scadere del termine di 10 gg assegnati alla parte con il preavviso dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, operante «anche in caso di riscontro tardivo dei motivi ostativi»), e accolto il secondo ricorso, atteso che il Ric. 2022 n. 22973 sez.

SU -ud. 18-04-2023 - 3 - diniego di condono difettava della necessaria autonoma e motivata disamina del parere suddetto. In particolare, i giudici d’appello, nella contumacia del solo appellato Comune, hanno accolto il gravame del Ministero, sostenendo che, essendo ormai coperta da giudicato la parte della sentenza di primo grado che aveva dichiarato inammissibile il ricorso avverso il parere negativo della Soprintendenza, in difetto di riproposizione, ad opera della ricorrente - appellata, dei motivi del ricorso di primo grado, né con appello incidentale né con memoria, doveva essere respinto l’altro ricorso, proposto contro il diniego di condono, in quanto il parere della Soprintendenza era stato tempestivamente reso (attesa la natura ordinatoria e non perentoria del termine di dieci giorni assegnati, ex art.10 bis l.241/1990, alla parte, con il preavviso di motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, per la presentazione di osservazioni, preavviso di rigetto che aveva altresì valenza interruttiva dei termini del procedimento, cosicché, nella specie, a fronte della comunicazione da parte della Soprintendenza, con atto del 13/4/2018, della sussistenza dei motivi ostativi e della comunicazione della risposta da parte del tecnico di parte ricorrente di primo grado, protocollata il 2/5/2018, il parere negativo,reso dalla Soprintendenza il 14/6/2018, era stato emanato tempestivamente, nel termine di 45 giorni dall’effettivo ricevimento delle osservazioni della parte privata) e non aveva perso la sua natura vincolante, sicchè, di conseguenza, correttamente l’Ente locale aveva basato il proprio diniego di condono sul parere medesimo.

Avverso la suddetta pronuncia, Assunta Canistro propone ricorso per cassazione, notificato il 19/22-09-2022, affidato a due motivi, nei confronti del Comune di Praiano (che resiste con controricorso, notificato il 19/10/22) e del Ministero della Cultura-Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Salerno e Avellino (che non svolge difese). Ric. 2022 n. 22973 sez. SU -ud. 18-04-2023 - 4 - RAGIONI DELLA DECISIONE 1. La ricorrente lamenta:

a) con il primo motivo, «la violazione di legge per omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione o perplessa motivazione circa un fatto controverso», nonché la violazione dell’art.330 c.p.c., in relazione alla omessa notifica dell’atto di impugnazione,da parte del Ministero, anche all’ a vv.to Angela Lodato, co-difensore della Canistro in primo grado;

b) con il secondo motivo, «la violazione di legge per omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione o perplessa motivazione circa un fatto controverso», in relazione al ritenuto carattere di «memoria, osservazione o documentazione»e non di semplice invito al riesame della pratica, di quanto inoltrato dal proprio tecnico di parte in data 2/5/2018, nonché la violazione e falsa applicazione dell’art. 146, comma 8, d.lgs. n. 42/2004, in relazione alla natura perentoria del termine posto dall’art.146, comma 5, d.lgs. parere n. 42/2004, per l’adozione da parte della Soprintendenza del parere e alla conseguente intempestività di quello reso nella fattispecie , da ritenersi non vincolante per il Comune, alla luce di una diversa interpretazione da parte dello stesso Consiglio di Stato (in altra ordinanza della sesta sezione, n. 4927/2015, del 25/10/2015) per «prevalenti ragioni di carattere sistematico».

2. Il ricorso èinammissibile. L'art. 111, ult. comma, Cost., dispone che il sindacato della Corte di cassazione sulle decisionidel Consiglio di Stato e della Corte dei conti ̀ ammesso « per i soli motivi inerenti alla giurisdizione », ripetendo sostanzialmente la formula del primo comma, n. 1, dell'art. 360 e del primo comma dell'art. 362 cod. proc. civ., cui si sono aggiunti, pì di recente, l'art. 110 cod. proc. amm. e l'art. 207 cod. giust. cont. Non v’ha dubbio che l'aggettivo «soli» sta chiaramente ad indicare il carattere limitativo della previsione costituzionale: limitativo, ciò , rispetto all'ambito del sindacato esercitabile dalla Corte di cassazione Ric. 2022 n. 22973 sez.

SU -ud. 18-04-2023 - 5 - sulle sentenze dei giudici speciali in genere, consentito invece per qualsiasi «violazione di legge» dal penultimo comma del medesimo art.111 Cost. Nella giurisprudenza di queste Sezioni unite ̀ costante l'affermazione che il sindacato da esse esercitato sulle sentenze del Consiglio di Stato e della Corte dei conti ha per oggetto l'osservanza dei soli limiti esterni della giurisdizione (a fronte di pronuncia su materia attribuita alla giurisdizione ordinaria o ad altra giurisdizione speciale), non gì dei suoi limiti interni, che ricomprendono, in genere , gli errori « in iudicando» o « in procedendo » , ossia le violazioni delle norme sostanziali o processuali, che pertanto non costituiscono vizio attinente alla giurisdizione (tra i numerosissimi precedenti Cass.

Sez. Un.12/06/1999, n. 325; 04/11/2002, n. 15438; 19/02/2004, n. 3349), ancorchési siano concretati in violazioni dei principi del giusto processo consacrati nel novellato art. 111 Cost.. In particolare, alla luce della pronuncia della Corte Costituzionale n. 6/2018 (ove si è affrontato il tema in modo approfondito, superando radicalmente le precedenti oscillazioni giurisprudenziali e disattendendo la tesi, emersa in alcune pronunce di questa Corte, che propugnava uncerto ampliamento del concetto di «motivi inerenti alla giurisdizione», attraverso una interpretazione volta ad estendere il perimetro del controllo della Cassazione in ulteriori ambiti, variamente definiti dalle singole pronunce), «il sindacato della Corte di cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione concerne le ipotesi di difetto assoluto di giurisdizione per «invasione» o «sconfinamento» nella sfera riservata ad altro potere dello Stato ovvero per «arretramento» rispetto ad una materia che può formare oggetto di cognizione giurisdizionale, nonché le ipotesi di difetto relativo di giurisdizione, le quali ricorrono quando la Corte dei Conti o il Consiglio di Stato affermino la propria giurisdizione su materia attribuita ad altro giudice o la neghino sull'erroneo presupposto di quell'attribuzione.

L'eccesso di Ric. 2022 n. 22973 sez. SU -ud. 18-04-2023 - 6 - potere giurisdizionale per invasione della sfera riservata al legislatore è configurabile solo allorché il giudice speciale abbia applicato non la norma esistente, ma una norma da lui creata, esercitando un'attività di produzione normativa che non gli compete, e non invece quando si sia limitato al compito interpretativo che gli è proprio, anche se tale attività ermeneutica abbia dato luogo ad un provvedimento "abnorme o anomalo" ovvero abbia comportato uno "stravolgimento" delle "norme di riferimento", atteso che in questi casi può profilarsi, eventualmente, un "error in iudicando", ma non una violazione dei limiti esterni della giurisdizione» (Cass.

Sez.Un. 8311/2019). Il controllo del limite esterno della giurisdizione -che l'art. 111, comma 8, Cost., affida alla Corte di cassazione -non include quindi il sindacato sulle scelte ermeneutiche del giudice amministrativo, suscettibili di comportare errori «in iudicando» o «in procedendo», senza che rilevi la gravità o intensità del presunto errore di interpretazione, il quale rimane confinato entro i limiti interni della giurisdizione amministrativa, considerato che l'interpretazione delle norme costituisce il «proprium» distintivo dell'attività giurisdizionale (Cass.

Sez.Un. 27770/2020; Cass. Un.Sez.29653/2020; Cass. Sez.Un. 19244/2021). Non è neppure sindacabile, sotto il profilo della violazione del limite esterno della giurisdizione, la decisione con la quale il Consiglio di Stato abbia escluso la necessità di disporre il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE (Sez. Un., Ordinanza n. 11549 del 2022 cit; Cass. Sezioni Unite, 28 luglio 2021, n. 21641; Cass. Sez. Un., 30 ottobre 2020, n. 24107; Cass. Sez. Un., 15 novembre 2018, n. 29391;Cass. Sez. Un., 18 dicembre 2017, n. 30301). L'insindacabilità da parte della Corte di cassazione ex art. 111 Cost., comma 8, delle decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, con riguardo alle eventuali violazioni del diritto dell'Unione Europea, come al mancato rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE ad opera di tali organi giurisdizionali, è stata da ultimo ribadita più volte da queste Sezioni Unite anche quale conseguenza Ric. 2022 n. 22973 sez.

SU -ud. 18-04-2023 - 7 - delle precisazioni contenute nella sentenza della Corte di Giustizia UE (Grande Sezione) del 21 dicembre 2021, Randstad Italia SpA contro Umana SpA e altri, (C-497/20), non potendo proporsi ricorso per motivi attinenti alla giurisdizione al fine di contestare lo stravolgimento di norme, seppure direttamente applicative del diritto UE, né per sollecitare la pronuncia in via pregiudiziale della Corte di Giustizia dell'Unione Europea sulla illegittimità di quelle decisioni, la quale comunque non porterebbe alla loro cassazione (Cass Sez.Un.28800/2022;

Cass. Sez.Un. n. 11549 del 2022; Cass. Sez.Un., n. 1454/ 2022; Cass. Sez.Un. n. 1996/2022; Cass. Sez.Un. n. 2879/2022; Cass. Sez.Un. n. 5121/2022). Specificamente, in relazione agli errores in procedendo, queste Sezioni unite hanno ripetutamente chiarito che, in tema di sindacato sulle decisioni del giudice speciale per motivi inerenti alla giurisdizione è configurabile l’eccesso di potere giurisdizionale con riferimento alle regole del processo amministrativo «solo nel caso di un radicale stravolgimento delle norme di rito che implichi un evidente diniego di giustizia» (Cass.

Sez.Un. n. 15428/2012; Cass. Sez.Un. n. 24468/2013), mentre prospettare l'esercizio del potere giurisdizionale in concreto al di fuori dei casi consentiti dall'ordinamento, altro non è che dolersi dell'esercizio in tesi errato di detto potere, come tale rientrante nei limiti propri della giurisdizione del giudice amministrativo (Cass. sez. Un. n. 29082/2019, in relazione a sentenza pronunciata dal giudice amministrativo in materia di revocazione; Cass. Sez. Un. n. 19085/2020, in materia di violazione del principio del contraddittorio in sede di accertamento peritale svoltosi dinanzi alla Corte dei Conti).

Con le doglianze in esame, la ricorrente censura il fatto che il Consiglio di Stato abbia ritenuto (implicitamente) che l’atto di appello fosse stato validamente notificato, non al difensore domiciliatario (avv.to Lodato), ma solo all’altro co-difensore (con mandato anche disgiunto) dell’appellata Canistro (che si era comunque costituita nel giudizio di Ric. 2022 n. 22973 sez. SU -ud. 18-04-2023 - 8 - appello, ancocrhé eccependo, tra l’altro, la nullità della notifica del gravame) e abbia altresì espressamente statuito che il parere della Soprintendenza fosse stato tempestivamente reso, stante la ritenuta natura ordinatoria e non perentoria del termine concesso alla parte privata, a seguito di comunicazione del preavviso di motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, per la presentazione di osservazioni, ex art.10 bis l.241/1990, e il conseguente rispetto, da parte della Soprintendenza, del termine di 45 giorni, decorrente dall’effettivo ricevimento delle osservazioni della parte privata (così interpretata la normativa applicabile in riferimento al dies a quoutile per la decorrenza del termine di 45 gg. fissato dall’art.146, comma 8, d.lgs. n. 41/2004), per rendere il parere, ma, sotto il denunciato vizio di eccesso di potere giurisdizionale ai danni del legislatore, si intende contestare l’operazione ermeneutica compiuta dal Consiglio di Stato, affetta al più da error in procedendo o in iudicando , in relazione sia alla notifica dell’atto di appello sia all'atto amministrativo e alla legge da applicare, la quale costituisce il propriumdella funzione giurisdizionale, e non può quindi dar luogo ad uno sconfinamento nell'area riservata alla discrezionalit̀ della Pubblica Amministrazione, cosicché si è al di fuori di una violazione dei limiti esterni della giurisdizione.

3. Per tutto quanto sopra esposto, va dichiarato inammissibile il ricorso. Le spese, nel rapporto ricorrente/Comune di Praiano, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Non v’̀ luogo a pr o vvedere sulle spese, nel rapporto ricorrente / Ministero Cultura – Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Provinc e di Salerno e Avellino, non avendo l’intimato svolto attivit̀ difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali del presente giudizio di legittimi del controricorrente Comune, liquidate in complessivi € 4.100,00, a Ric. 2022 n. 22973 sez. SU -ud. 18-04-2023 - 9 - titolo di compensi, oltre € 200,00 per esborsi, nonché al rimborso forfettario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, d̀ atto della ricorrenza dei presupposti processuali per