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Ordinanza — n. 10139/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to appellant's withdrawal after new authorization and settlement reached.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10139/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinct following the appellant's formal withdrawal. Engie Rinnovabili s.p.a. had previously challenged a State Council decision annulling a regional wind farm authorization, but withdrew the appeal after concluding a settlement and receiving a new authorization from the Calabria Region. The Court ruled that the withdrawal rendered the proceedings unnecessary, exempting the parties from cost allocation and the standard unified contribution fee.

Regesto Legislator

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Art. 111 Cost.; Art. 362 c.p.c.: The cassation procedure is extinguished upon the appellant's voluntary withdrawal, terminating the litigation without a substantive ruling on the merits.

Parole chiave

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cassation appeal extinction voluntary withdrawal of appeal wind farm authorization settlement agreement unified contribution fee exemption State Council decision regional administrative law energia eolica

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 111 Cost.
Art. 362 c.p.c.
Art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
1878/11); che, in mancanza di attività difensiva degli intimati, non vi è luogo alla regolazione delle spese del presente giudizio; che non si applica il disposto dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.
articoli 111 Cost
ha proposto ricorso ai sensi degli articoli 111 Cost.

Giurisprudenza citata

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Cass. 19051/10
Andrea Fiocchi, e dal difensore della stessa, avv.ssa Annalisa Di Giovanni - il presente giudizio di cassazione va dichiarato estinto; che, poiché la rinuncia è pervenuta dopo la fissazione dell’adunanza, la declaratoria di estinzione va pronunciata dal Collegio (Cass. 19051/10, Cass.
Cass. 1878/11
19051/10, Cass. 1878/11); che, in mancanza di attività difensiva degli intimati, non vi è luogo alla regolazione delle spese del presente giudizio; che non si applica il disposto dell'art.
Cass. 23175/15
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Testo completo

- ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 850-2022 proposto da: ENGIE RINNOVABILI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO SALANDRA 34, presso lo studio dell'avvocato ANNALISA DI GIOVANNI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato EUGENIO PICOZZA; -ricorrente - contro FALBO MAURIZIO, CITRARO LEOPOLDA, COMUNE DI GIRIFALCO, REGIONE CALABRIA; -intimati - avverso la sentenza n. 4981/2021 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 30/06/2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/01/2023 dal Consigliere ANTONELLO COSENTINO.

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Rilevato: che la società Engie Rinnovabili s.p.a. ha proposto ricorso ai sensi degli articoli 111 Cost. e 362 c.p.c. contro i sigg. Maurizio Falbo e Leopolda Citraro, nonché nei confronti del Comune di Girifalco e della Regione Calabria, per la cassazione della sentenza del Consiglio di Staton. 4981/2021 che ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione dalla stessa proposto avverso la sentenza del Consiglio di Staton. 6881/2020; che con quest’ultima sentenza il Consiglio di Stato, riformando la sentenza di primo grado del T.A.R.

Calabria, aveva parzialmente annullato, in accoglimento della domanda dei sigg. Falbo e Citraro, il decreto della Regione Calabria con cui l’odierna ricorrente era stata autorizzata alla costruzione ed esercizio dell’impianto eolico Serre di Girifalco; che nessuna delle parti intimate si è costituita nel presente giudizio di cassazione; che la causa è stata chiamata per la discussione all’adunanza di camera di consiglio del 10 gennaio 2023; che in prossimità dell’adunanza la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso per cassazione, motivato con riferimento all’intervenuta adozione di un nuovo provvedimento autorizzativo all’esercizio dell’impianto eolico, rilasciato dalla Regione Calabria alla stessa società Engie Rinnovabili s.p.a. all’esito della transazione da quest’ultima conclusa con i sigg.

Falbo e Citraro; che a seguito di detto atto di rinuncia - sottoscritto dal legale rappresentante della Engie Rinnovabili s.p.a., dott. ing. Andrea Fiocchi, e dal difensore della stessa, avv.ssa Annalisa Di Giovanni - il presente giudizio di cassazione va dichiarato estinto; che, poiché la rinuncia è pervenuta dopo la fissazione dell’adunanza, la declaratoria di estinzione va pronunciata dal Collegio (Cass. 19051/10, Cass. 1878/11); che, in mancanza di attività difensiva degli intimati, non vi è luogo alla regolazione delle spese del presente giudizio; che non si applica il disposto dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico delricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato; tale misura, infatti, trova applicazione nei soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, "lato sensu" sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass. 23175/15).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione perrinuncia. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio de