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Ordinanza — n. 9816/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinary court jurisdiction affirmed for 'Fondo salva-opere' claims as they constitute subjective rights, not legitimate interests.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9816/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation affirmed the jurisdiction of the ordinary court over a claim for the 'Fondo salva-opere' against the Ministry of Infrastructure. Castaldo S.p.A. argued that the credit was certain and exigible, while the Ministry contended administrative jurisdiction was exclusive due to the discretionary nature of public funding. The court ruled that because the law directly grants the right upon verification of prerequisites without administrative discretion, it constitutes a subjective right under ordinary court jurisdiction.

Regesto Legislator

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Art. 47 d.l. n. 34/2019; Art. 133 c.p.a.: When public funding is granted directly by law based on verified prerequisites without administrative discretion, the claim constitutes a subjective right and falls under ordinary court jurisdiction.

Parole chiave

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Fondo salva-opere giurisdizione ordinaria diritto soggettivo interesse legittimo giudice amministrativo subappalto procedura concorsuale competenza di autorizzare la spesa

Disposizioni normative citate

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Art. 47, commi da 1-bis a 1-septies del d.l. n. 34/2019, conv. in l. n. 58/2019
è basata sulle previsioni dell’art. 47 del d.l.
Art. 133 c.p.a.
Art. 702 bis c.p.c.
art. 133 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass., S.U. n. 19042/2018
Cass., S.U. n. 19042/2018; Cass., S.U.
Cass., S.U. n. 30418/2018
19042/2018; Cass., S.U. n. 30418/2018; Cass., S.U.
Cass., S.U. n. 1132/2014
30418/2018; Cass., S.U. n. 1132/2014; Cass., S.U.
Cass., S.U. n. 10377/2019
1132/2014; Cass., S.U. n. 10377/2019; cfr.
Cass., S.U. n. 15941/2014
Cass., S.U. n. 3057/2016
15941/2014 e Cass., S.U. n. 3057/2016); in linea con tali principi, anche il Consiglio di Stato (Adunanza Plenaria n.
Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria n. 6/2014
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 18569-2022 proposto da: CASTALDO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE ERITREA 43, presso lo studio dell'avvocato LEANDRO BOMBARDIERI, che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; -controricorrente - per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 58194/2020 del TRIBUNALE di ROMA.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/03/2023 dal Consigliere DANILO SESTINI; lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale STANISLAO DE MATTEIS, il quale chiede che le Sezioni Unite della Corte di cassazione dichiarino la giurisdizione del giudice ordinario.Rilevato che: la Castaldo s.p.a.ha adito il Tribunale di Roma, con ricorso ex art.702 bis c.p.c., per sentir accertare il proprio diritto a essere ammessa al “Fondo salva-opere”istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili -ai sensi dell’art. 47, commi da 1-bis a 1-septies del d.l. n. 34/2019, conv. in l. n. 58/2019- e per sentir condannare il Ministero alpagamento della somma di 2.326.800,00 euro; l’Amministrazione ha eccepito il difetto di giurisdizione del G.O., ritenendo sussistente quella del giudice amministrativo, e ha contestato la pretesa avversaria sull’assunto che, essendo stata chiesta dal committente la risoluzione del contratto di subappalto, il credito vantato non era certo ed esigibile, in quanto contestato sia dall’asserito debitore (Astaldi s.p.a.) che dallo stesso soggetto certificatore (Dipra2 s.c. a r.l.); rinviata la causa per la precisazione delle conclusioni, la Castaldo s.p.a. ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione per sentir affermare la giurisdizione del giudiceordinario; ad esso ha resistito, con controricorso, il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, che ha insistito per la dichiarazione della giurisdizione del giudice amministrativo; il P.G. ha depositato conclusioni scritte con cui ha richiesto che venga dichiarata la giurisdizione del G.O..

Considerato che: la pretesa fatta valere dalla Castaldo s.p.a. è basata sulle previsioni dell’art. 47 del d.l. n. 34/2019, come convertito dalla l. n. 58/2019, che, al fine di garantire il completamento delle opere pubbliche e di tutelare i lavoratori, ha istituito presso l’allora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti un “Fondo salva-opere”, le cui risorse “sono destinate a soddisfare, nella misura massima dei 70 per cento, i crediti insoddisfatti dei sub-appaltatori, dei sub-affidatari e dei sub-fornitori nei confronti dell’appaltatore ovvero, nel caso di affidamento a contraente generale, dei suoi affidatari, sub-fornitori, sub-appaltatori, sub-affidatari, quando questi sono assoggettati a procedura concorsuale, nei limiti della dotazione del Fondo”; il comma 1-ter del predetto art. 47 prevede che “i sub-appaltatori, i sub-affittuari e i sub-fornitori, al fine di ottenere il pagamento daparte del Fondo salva-opere dei creditimaturati prima della data di apertura della procedura concorsuale e alla stessa data insoddisfatti, devono trasmettere all’amministrazione aggiudicatrice ovvero al contraente generale la documentazione comprovante l’esistenza del credito e il suo ammontare” e che questi ultimi, svolte le opportune verifiche, certificano l’esistenza e l’ammontare del credito; tale certificazione dev’essere poi trasmessa al Ministero che, “accertata la sussistenza delle condizioni per il pagamento dei crediti, provvede all’erogazione delle risorse del Fondo”; come detto, la controversia verte sulla spettanza alla Castaldo s.p.a (sub-appaltatrice) del diritto a ll’erogazione della somma richiesta a carico del Fondo salva-opere, a fronte di un credito insoddisfatto nei confronti del l’appaltatore sottoposto a procedura concorsuale ; erogazione che è stata negata dal Ministero per difetto di certezza ed esigibilità del credito; tanto premesso, ritiene il Collegio che vada affermata la giurisdizionedel giudice ordinario, in quanto: esclusa la ricorrenza di un’ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (ex art. 133 c.p.a.), il riparto di giurisdizione deve essere effettuato sulla base del criterio generale del la qualificazione della posizione giuridica (se di diritto soggettivo o di interesse legittimo) fatta valere in giudizio; come rilevato dal P.G., i principi individuati da questa Corte in materia di finanziamenti o sovvenzioni pubbliche possono sintetizzarsi nel senso che la situazione giuridica individuabile in capo a chi aspiri a finanziamenti o sovvenzioni è di interesse legittimo tutte le volte in cui la norma di previsione affidi all’amministrazione il discrezionale apprezzamento sull’an, sul quid e sul quomodo dell’erogazione, comportante la ponderazione delle ragioni di pubblico interesse ad essa sottese, mentre è di diritto soggettivo laddove si tratti di erogazion e riconosciuta direttamente dalla legge, sulla base di condizioni puntualmente indicate, e all’Amministrazione spetti solo di verificare l’esistenza dei relativi presupposti, senza alcuna ponderazione degli interessi pubblici sottostanti (cfr.

Cass., S.U. n. 19042/2018; Cass., S.U. n. 30418/2018; Cass., S.U. n. 1132/2014; Cass., S.U. n. 10377/2019; cfr. altresì, quanto alla speculare ipotesi della revoca di pubbliche sovvenzioni, Cass., S.U.n. 15941/2014 e Cass., S.U. n. 3057/2016); in linea con tali principi, anche il Consiglio di Stato (Adunanza Plenaria n. 6/2014) ha affermato che «sussiste sempre la giurisdizione del giudice ordinario quando il finanziamento è riconosciuto direttamente dalla legge, mentre alla Pubblica Amministrazione è demandato soltanto il compito di verificare l'effettiva esistenza dei relativi presupposti senza procedere ad alcun apprezzamento discrezionale circa l'an, il quid, il quomodo dell'erogazione»;

«viceversa, è configurabile una situazione soggettiva d'interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo, solo ove la controversia riguardi una fase procedimentale precedente al provvedimento discrezionale attributivo del beneficio, oppure quando, a seguito della concessione del beneficio, il provvedimento sia stato annullato o revocato per vizi di legittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse, ma non per inadempienze del beneficiario»; appare evidente che, nel caso in esame, ricorre la situazione in cui l’erogazione è prevista direttamente dalla legge, mentre alla pubblica amministrazione è demandato solo il compito di verificare l’effettiva esistenza dei relativi presupposti (ossia, nello specifico, la sussistenza del credito di un sub-appaltatorematurato nei confronti dell’appaltatore prima dell’apertura della procedura concorsuale e a tale data non soddisfatto), senza procedere ad alcun apprezzamento discrezionale circa l’an, il quide il quomodo dell’erogazione medesima ;prospettandosi pertanto la situazione della richiedente in termini di diritto soggettivo, deve dichiara rsi la giurisdizione del giudice ordinario; le spese di lite vanno rimesse alla definizione del giudizio di merito.

P.Q.M.

La Corte d