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Ordinanza — n. 9326/2023 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses administrative court's jurisdictional challenge because ordinary court already declined jurisdiction in urgent proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9326/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the jurisdictional regulation inadmissible because the ordinary court had already declined jurisdiction in urgent proceedings. The administrative court attempted to raise a negative jurisdictional conflict regarding school personnel rankings, arguing for its own authority. The court ruled that since the ordinary judge had previously declined jurisdiction, the administrative judge cannot unilaterally transfer the case to the Supreme Court.

Regesto Legislator

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Art. 59 of Law 69/2009; Art. 37 of Civil Procedure Code: If an ordinary court has already declined jurisdiction in urgent proceedings, the subsequently adjoined administrative judge cannot raise a jurisdictional conflict to the Supreme Court and must decide on jurisdiction itself.

Parole chiave

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negative jurisdictional conflict ordinary court decline administrative judge power urgent proceedings nature Supreme Court referral risoluzione del conflitto giurisdizionale categorie di competenza autorità disciplinare

Disposizioni normative citate

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Art. 59 of Law 69/2009
4297/2022) Questa Corte ha osservato a riguardo che "ai sensi dell'art. 59 della legge 18 giugno 2009, n.
Art. 37 of Civil Procedure Code
69 - ma anche in costanza della disciplina processuale antecedente -, il giudice adito sulla controversia non può investire direttamente le Sezioni Unite della Corte di Cassazione della risoluzione di una questione di giurisdizione, ma è tenuto a statuire sulla stessa ai sensi dell'art. 37 cod.
Art. 700 of Civil Procedure Code
RAGIONI DELLA DECISIONE Assume preliminare rilievo la circostanza che il conflitto negativo di giurisdizione sia stato sollevato dal Tribunale amministrativosiciliano a fronte della precedente declinatoria della giurisdizione assunta dal tribunale ordinario di Ragusa in sede di procedimento ex art. 700 cod.proc.civ.
Art. 63, paragraph 4 of D.Lgs 165/2001
art. 700 c.p
RAGIONI DELLA DECISIONE Assume preliminare rilievo la circostanza che il conflitto negativo di giurisdizione sia stato sollevato dal Tribunale amministrativosiciliano a fronte della precedente declinatoria della giurisdizione assunta dal tribunale ordinario di Ragusa in sede di procedimento ex art. 700 cod.proc.civ.
art. 700 cod.proc.civ
RAGIONI DELLA DECISIONE Assume preliminare rilievo la circostanza che il conflitto negativo di giurisdizione sia stato sollevato dal Tribunale amministrativosiciliano a fronte della precedente declinatoria della giurisdizione assunta dal tribunale ordinario di Ragusa in sede di procedimento ex art. 700 cod.proc.civ.
art. 37 cod. proc. civ
59, ma detto giudice è da considerarsi il giudice della causa di merito, tenuto, a statuire sulla questione di giurisdizione ex art. 37 cod. proc. civ." (Cass., Sez.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U. n. 4297/2022
Si verte, pertanto, in una ipotesi di conflitto “virtuale” attesa la carenza di due pronunce assunte in sede di giudizi a cognizione piena (Cass. Sez. U. n. 4297/2022) Questa Corte ha osservato a riguardo che "ai sensi dell'art.
Cass. Sez. U. n. 23224/2016
Cass. Sez. U. n. 17123/2019
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento di giurisdizione 23009 - 2022 proposto d’ufficio dal: TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA SICILIA, con ordinanza n. 1908/22 depositata il 09/06/2022 nella causa tra: MANDOLFO CONCETTA; -ricorrente non costituita in questa fase - contro MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA – DIREZIONE GENERALE, UFFICIO SCOLASTICO Ric. 2022 n. 23009 sez. SU -ud. 04-04-2023 - 2 - REGIONALE PER LA SICILIA –UFFICIO IX, AMBITO TERRITORIALE DI RAGUSA, ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE G.CURCIO DI ISPICA, CAPPELLO SANTA, GUASTELLA ANTONELLA; -resistenti non costituiti in questa fase - Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/04/2023 dal Consigliere MARGHERITA MARIA LEONE; lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale ROBERTO MUCCI, il quale conclude affinché le Sezioni Unite della Corte di cassazione dichiarino inammissibile il regolamento di giurisdizione proposto dal TAR della Sicilia.

FATTI DI CAUSA Mandolfo Concetta aveva adito in via di urgenza il Tribunale di Ragusa per vedersi riconoscere il servizio prestato nei centri di formazione professionale accreditati dall’Assessorato regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale, ai fini dell’inserimento nelle graduatorie di istituto del personale ATA per il triennio 2021-2024. Il Tribunale, con ordinanza resa ai sensi dell’art. 700 c.p.c., riteneva inammissibile il ricorso per carenza di giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di controversia relativa alla formazione delle graduatorie d’istituto e, dunque, a procedura di natura concorsuale, per la quale era da affermarsi la giurisdizione del Giudice amministrativo ai sensi dell’art. 63,co.4 d.lgs n.165/2001.

Successivamente adito, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, con ordinanza del 9.6.2022, sollevava d’ufficio il conflitto negativo di giurisdizione chiedendo alla Corte di cassazione a sezioni unite che fosse dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario. Il giudice amministrativo valutava che la procedura in esame, disciplinata dal D.M. n. 50/2021, demandata, nella gestione, ai Ric. 2022 n. 23009 sez. SU -ud. 04-04-2023 - 3 - dirigenti delle istituzioni scolastiche destinatari delle domande, sulla base di rigidi criteri contenuti nella tabella allegata alla fonte normativa, non poteva ritenersi atto finale del concorso bandito a tal fine.

Riteneva infatti che le dette graduatorie erano formate solo sulla base dei titoli in possesso con successiva automatica attribuzione dei punteggi e con esclusione di valutazioni di confronto tra i candidati. Pertanto, analogamente a quanto già statuito dalle Sezioni Unite della Corte di legittimità ( 26 giugno 2019, n.17123), le controversie relative alla formazione delle graduatorie erano ritenute appartenenti alla giurisdizione ordinaria, trattandosi di posizioni soggettive fatte valere al fine del giusto collocamento in graduatoria. La Procura Generale depositava memoria concludendo per la inammissibilità del proposto regolamento di giurisdizione.

RAGIONI DELLA DECISIONE Assume preliminare rilievo la circostanza che il conflitto negativo di giurisdizione sia stato sollevato dal Tribunale amministrativosiciliano a fronte della precedente declinatoria della giurisdizione assunta dal tribunale ordinario di Ragusa in sede di procedimento ex art. 700 cod.proc.civ. Si verte, pertanto, in una ipotesi di conflitto “virtuale” attesa la carenza di due pronunce assunte in sede di giudizi a cognizione piena (Cass. Sez. U. n. 4297/2022) Questa Corte ha osservato a riguardo che "ai sensi dell'art. 59 della legge 18 giugno 2009, n. 69 - ma anche in costanza della disciplina processuale antecedente -, il giudice adito sulla controversia non può investire direttamente le Sezioni Unite della Corte di Cassazione della risoluzione di una questione di giurisdizione, ma è tenuto a statuire sulla stessa ai sensi dell'art. 37 cod. proc. civ., giacché il citato art. 59 impone che già altro giudice abbia declinato la propria giurisdizione a favore di quello successivamente investito mediante translatio iudicii Ric. 2022 n. 23009 sez.

SU -ud. 04-04-2023 - 4 - potendo solo quest'ultimo rimettere d'ufficio la questione alla decisione delle Sezioni Unite fino alla prima udienza fissata per la trattazione del merito, sempre che, nelle more, le medesime Sezioni Unite non abbiano già statuito al riguardo. Ne consegue che ove il difetto di giurisdizione sia stato dichiarato dal giudice ordinario in sede cautelare, il giudice amministrativo successivamente adito non può sollevare d'ufficio il regolamento di giurisdizione atteso che, avendo il provvedimento cautelare ancorché emesso ai sensi dell'art. 700 cod. proc. civ., natura strumentale rispetto al giudizio di meritoa cognizione piena anche dopo la riforma processuale introdotta con la legge n. 80 del 2005, il procedimento davanti al giudice amministrativo è il primo giudizio di merito ai fini del rilievo del difetto di giurisdizione.

Pertanto, tale giudice, ancorché successivamente adito non può essere considerato quello dinanzi al quale, ai sensi del terzo comma dell'anzidetto art. 59, la "causa è riassunta", né in tal caso può parlarsi di "successivo processo" ai sensi del secondo comma dello stesso art. 59, ma detto giudice è da considerarsi il giudice della causa di merito, tenuto, a statuire sulla questione di giurisdizione ex art. 37 cod. proc. civ." (Cass., Sez. U. n. 23224 del 15.11.2016; Cass. Sez.U. n.4297 del 10.2.2022). Quest’ultimo potrà rimette re al giudice ordinario la controversia, ove ritenuto in discussione il diritto della ricorrente al riconoscimento del servizio prestato nei centri di formazione accreditati dalla regione, ai fini dell’inserimento nelle graduatorie di istituto del personale ATA per il triennio 2021-2024.

In conclusione, per quanto detto,il regolamento deve essere dichiarato inammissibile. PQM La Corte, a sezioni unite, dichiara il regolamento inamm