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Ordinanza — n. 9325/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to withdrawal; appellant condemned to pay costs against remaining parties.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9325/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal extinguished following the appellant's formal withdrawal of the case. While Engie Servizi accepted the withdrawal, the court ruled that costs must be borne by the appellant against the remaining resistant parties, CSEL and Engie ESI, due to the lack of acceptance of cost compensation. Consequently, the appellant was condemned to pay the litigation expenses to these entities.

Regesto Legislator

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Art. 380 bis.1 c.p.c.; Art. 380 c.p.c.: When a party withdraws a cassation appeal, the judgment is declared extinguished; if the withdrawal is accepted by some but not all parties, the withdrawing party bears the costs against those who did not accept.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of judgment litigation costs allocation cassation procedure cost compensation refusal rinuncia alla concessione concorrenza e aiuti di Stato offerente escluso

Disposizioni normative citate

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Art. 380 bis.1 c.p.c.
3570; -) hanno resistito con controricorso Engie Servizi, Engie ESI e CSEL; -) l’AGCM ha depositato “atto di costituzione”, al fine di partecipare all’eventuale udienza pubblica; -) il Consorzio Innova con atto ritualmente depositato - dando seguito a quanto annunciato nella memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c.
Art. 380 c.p.c.
3570; -) hanno resistito con controricorso Engie Servizi, Engie ESI e CSEL; -) l’AGCM ha depositato “atto di costituzione”, al fine di partecipare all’eventuale udienza pubblica; -) il Consorzio Innova con atto ritualmente depositato - dando seguito a quanto annunciato nella memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
55; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art.
Art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n.55
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Testo completo

- ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 17797-2022 proposto da: -) CONSORZIO INNOVA SOC. COOP., anche quale mandataria del Raggruppamento Temporaneo d’Imprese con Arco Lavori Soc. Coop., Omnia Servitia s.r.l. e Clean Service s.r.l.), in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata ope legis presso l’indirizzo PEC del proprio difensore, avvocato MICHELE ROSARIO LUCA LIOI; -ricorrente - contro -) CONSORZIO STABILE ENERGIE LOCALI SCARL- C.S.E.L. , in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato ope legis presso l’indirizzo PEC del proprio difensore, DOMENICO GENTILE, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati CARLO MALINCONICO e DANIELE GRANARA; -controricorrente - nonché -) ENGIE SERVIZI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata ope legis presso l’indirizzo PEC dei propri difensori, avvocati LUISA TORCHIA, GIAN LUCA ZAMPA, MARIO LIBERTINI, VIRGINIA BELLUCCI, FILIPPO ALBERTI e NICOLLE PURIFICATI; -controricorrente - nonché -) ENGIE ENERGY SERVICE INTERNATIONAL S.A., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, domiciliata ope legis presso l’indirizzo PEC del proprio difensore, avvocato ALESSANDRO BOSO CARETTA; -controricorrente - nonché -) AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; -resistente– nonché -) CONSIP S.P.A.; -intimata - avverso la sentenza n. 3570/2022 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 09/05/2022.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/04/2023 dal Consigliere MARCO ROSSETTI. Rilevato che -) il Consorzio Innova ha impugnato per cassazione la sentenza del Consiglio di Stato, VI Sezione, 9.5.2022 n. 3570; -) hanno resistito con controricorso Engie Servizi, Engie ESI e CSEL; -) l’AGCM ha depositato “atto di costituzione”, al fine di partecipare all’eventuale udienza pubblica; -) il Consorzio Innova con atto ritualmente depositato - dando seguito a quanto annunciato nella memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c. - ha dichiarato di rinunciare al ricorso, con richiesta di compensazione delle spese; -) Engie Servizi ha sottoscritto digitalmente, per accettazione, la suddetta rinuncia;

Ritenuto che -) il presente giudizio di legittimità, alla luce della suddetta rinuncia, va dichiarato estinto; -) non è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio nei rapporti tra il Consorzio Innova e la Engie Servizi, secondo quanto richiesto dalle stesse parti; -) nei rapporti tra il Consorzio Innova da un lato, la Engie ESI e la CSEL dall’altro, le spese vanno poste a carico del rinunciante, in assenza di accettazione della richiesta di compensazione formulata da quest’ultimo; -) nei rapporti tra il Consorzio Innova da un lato, l’AGCM e la CONSIP dall’altro, non è luogo a provvedere sulle spese, attesa l’indefensio delle parti intimate;

P.Q.M.

-) dichiara estinto il giudizio; -) condanna il Consorzio Innova alla rifusione in favore di CONSORZIO STABILE ENERGIE LOCALI SCARL- C.S.E.L., delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 5.295, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n.55; -) condanna il Consorzio Innova alla rifusione in favore di ENGIE ENERGY SERVICE INTERNATIONAL S.A., delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 5.295, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art.

13. Così dec