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Decreto — n. 9226/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as withdrawn, ruling internal judicial error is not jurisdictional excess of power.

Numero d'incarto Decreto — n. 9226/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the civil procedure case extinguished after the appellant explicitly withdrew their appeal following a proposed early settlement. Although the appellant initially challenged the Council of State's decision on organizational models for public bodies, they later renounced the lawsuit citing a lack of interest. The court ruled that the alleged abuse of power concerned the internal exercise of judicial authority rather than a lack of jurisdiction, rendering the substantive argument irrelevant to the final dismissal.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis c.p.c.; Art. 390 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: A withdrawal of appeal by the appellant extinguishes the proceedings, regardless of the court's preliminary finding that the alleged defect concerns the internal exercise of jurisdiction rather than a lack of jurisdiction.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings excess of power jurisdictional error internal judicial exercise civil procedure code public body organization interesse pubblico prevalente

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis cod. proc. civ.
Art. 390 cod. proc. civ.
Art. 391, primo comma, cod. proc. civ.
e di essa è stata data comunicazione alla parte controricorrente a cura della cancelleria; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto, ai sensi dell’art. 391, primo comma, cod. proc. civ., come modificato, da ultimo, dall’art.
art. 1-bis, comma 1, lettera i), numero 1), del decreto-legge n. 168 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016
civ., come modificato, da ultimo, dall’art. 1-bis, comma 1, lettera i), numero 1), del decreto-legge n. 168 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; considerato inoltre che, non essendovi accettazione della rinun cia, le spese vanno poste a carico della ricorrente.
art. 380- bis cod. proc. civ
art. 390 cod. proc. civ

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., Sez. Un., n. 16766 del 2022
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Testo completo

DECRETO sul ricorso iscritto al n. 7157/2022 R.G. proposto da: ASMEL CONSORTILE S.C. A R.L., elettivamente domiciliato in ROMA VIA BARNABA TORTOLINI 30, presso lo STUDIO PLACIDI,rappresentato e difeso dagli avvocati LENTINI LORENZO (LNTLNZ57A19H703F), PINTO FERDINANDO (PNTFDN52L16H703R) -ricorrente - contro AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro ASSOCIAZIONE NAZIONALE AZIENDE CONCESSIONARIE E PUBBLICITÀ (ANACAP)- -intimato- avverso SENTENZA di CONSIGLIO DI STATO ROMA n.8072/2021 depositata il 06/12/2021.

Vistoil ricorso proposto da Asmel Consortile soc. coop. a r.l. (RGN 7157 del 2022) avverso la sentenza del Consiglio di Stato, n. 8072 del 2021, di conferma della pronuncia del TAR che ha rigettato l’impugnativa della deliberazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) sulla non corrispondenza di Asmel ai modelli organizzativi per la costituzione delle centrali di committenza; vistoil controricorso di ANAC; Ritenuto che l’unico motivo di ricorso censura l’eccesso di potere giurisdizionale in cui sarebbe incorsa l’impugnata sentenza per Estinzione – cessazione materia del contendere avere proceduto ad una interpretazione abnorme del requisito teleologico che qualifica l’organismo di diritto pubblico; considerato che è stata formulata, in data 27 febbraio 2023, proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380- bis cod. proc. civ., come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022, rilevandosi che il ricorso si appalesa inammissibile, perché il vizio denunciato, al di là della prospettazione formale, non attiene alla giurisdizione, ma all’esplicazione interna del potere giurisdizionale del giudice amministrativo (Cass., Sez.

Un., n. 16766 del 2022); che la proposta di definizione anticipata è stata ritualmente comunicata alle parti il 27 febbraio 2023; rilevatoche, ricevuta la comunicazione della proposta di definizione anticipata, la ricorrente Asmel Consortile ha espressamente rinunciato al ricorso, con atto depositato il 14 marzo 2023, allegando di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio; considerato che la rinuncia ha i requisiti richiesti dall’art. 390 cod. proc. civ. e di essa è stata data comunicazione alla parte controricorrente a cura della cancelleria; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto, ai sensi dell’art. 391, primo comma, cod. proc. civ., come modificato, da ultimo, dall’art. 1-bis, comma 1, lettera i), numero 1), del decreto-legge n. 168 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; considerato inoltre che, non essendovi accettazione della rinun cia, le spese vanno poste a carico della ricorrente.

P.Q.M.

dichiara estinto il processo; dispone che del presente decreto sia data comunicazione alle parti costituite, avvisandole che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata la camera di consiglio; pone a carico della ricorrente le spese sostenute dalla controricorrente ANAC, che liquida in complessivi euro 5.000 per compensi, oltre alle spese prenota