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Ordinanza — n. 8756/2023 — snciv Generato dall'IA

Court declares ordinary jurisdiction over ERP housing succession disputes, rejecting administrative court authority.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8756/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the ordinary court competent to hear the case, overturning the administrative court's claim of jurisdiction. The applicant sought suspension of a public housing agency's rejection of his right to succeed in a lease contract after his father's death. The court ruled that since the dispute concerns a subjective right of succession rather than a discretionary administrative act, ordinary jurisdiction applies.

Regesto Legislator

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Art. 700 c.p.c.; Art. 59, comma 3, l. 69/2009; Art. 11, comma 3, c.p.a.: In disputes regarding the succession to an ERP housing lease contract, ordinary jurisdiction prevails over administrative jurisdiction when the claimant asserts a subjective right rather than challenging a discretionary administrative act.

Parole chiave

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ERP housing succession conflict of jurisdiction subjective right administrative discretion ordinary court competence lease contract transfer public housing allocation disdetta della locazione abitativa

Disposizioni normative citate

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Art. 700 c.p.c.
Art. 59, comma 3, l. 69/2009
Art. 11, comma 3, c.p.a.
articolo 700 c.p
RITENUTO CHE: Con ricorso ex articolo 700 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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S.U. ord. 27 giugno 2018 n. 16971
S.U. ord. 15 gennaio 2021 n. 621
Il Tar ha rilevato che S.U. ord. 15 gennaio 2021 n. 621, richiamando molteplici precedenti, afferma che è “ormai consolidato indirizzo” della corte regolatrice che, in materia di alloggi di E.R.P.
SS.UU. 12 luglio 2019 n. 18828
SS.UU. 19 agosto 2016 n. 17201
SS.UU. 26 ottobre 2017 n. 25411
SS.UU. 16 gennaio 2007 n. 757
SS.UU. 10 gennaio 2003 n. 178
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Testo completo

- ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 21798-2022 per regolamento di giurisdizione proposto d'ufficio dal: TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA, con ordinanza n. 1406/2022 depositata il 15/09/2022 nella causa tra: MANNO ROMEO; -ricorrente non costituito in questa fase - contro AGENZIA REGIONALE PER LA CASA E L'ABITARE ARCA SUD SALENTO; -resistente non costituita in questa fase - Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/03/2023 dal Consigliere CHIARA GRAZIOSI;lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale FULVIO TRONCONE, il quale conclude per il dichiararsi il difetto di giurisdizione del T.A.R.Puglia -Lecce e disporre la prosecuzione del giudizio innanzi al giudice ordinario competente per materia e territorio.

RITENUTO CHE: Con ricorso ex articolo 700 c.p.c. Romeo Manno chiedeva al Tribunale di Lecce di disporre la sospensione cautelare della nota prot. n. 2674 del 28 febbraio 2022 emessa da Arca Sud Salento - Agenzia Regionale per la Casa e l’Abitare con cui era stata disattesa la sua istanza di subentro nel contratto di locazione di immobileE.R.P. da lui richiesta il 22 aprile 2021. Con ordinanza del 28 giugno 2022 il Tribunale dichiarava il proprio difetto di giurisdizione a favore del giudice amministrativo, affermando che la pubblica amministrazione, “rigettando la domanda di voltura, nonagisce iure privatorum nei confronti di Manno Romeo, ma svolge un’attività amministrativa discrezionale” per cui “gli atti di cui si chiede la sospensione dell’efficacia … sono atti riconducibili all’esercizio del potere autoritativo della Pubblica Amministrazione … con la conseguenza che l’istanza di sospensione dell’efficacia di tali atti va proposta dinanzi al Giudice amministrativo” (veniva citata S.U. ord.27 giugno 2018 n. 16971).

Il Manno ha riassunto il giudizio davanti al Tar della Puglia – Lecce, che con ordinanza del 15 settembre 2022 ha sollevato conflitto di giurisdizioneai sensi degli articoli 59, terzo comma, l.69/2009 e 11, terzo comma, c.p.a. Il Tar ha rilevato che S.U. ord. 15 gennaio 2021 n. 621, richiamando molteplici precedenti, afferma che è “ormai consolidato indirizzo” della corte regolatrice che, in materia di alloggi di E.R.P. il riparto di giurisdizione si fonda“nell’essere la controversia relativa alla fase antecedente o successiva al provvedimento di assegnazione dell’alloggio, che segna il momento a partire dal quale l’opera della pubblica amministrazione non è più riconducibile all’esercizio di pubblici poteri, ma ricade invece nell’ambito di un rapporto paritetico”.

Il giudice amministrativo ha poi osservato che, “nelcaso di specie, si tratta di una nota riportante il rigetto dell’istanza di subentro formulata dal ricorrente, nel contratto di locazione intestato al padre”, per cui la giurisdizione spetta al giudice ordinario come è già stato riconosciuto da questa Suprema Corte: viene richiamata una serie di pronunce – SS.UU. 12 luglio 2019 n. 18828, 19 agosto 2016 n. 17201, 26 ottobre 2017 n. 25411, 16 gennaio 2007 n. 757 e 10 gennaio 2003 n. 178 - in tal senso per l’ipotesi di controversia promossa dal familiare dell’assegnatario, deceduto, di alloggio di E.R.P. per l’accertamento del proprio diritto a succedere nel contratto locatizio, perché viene fatto valere un diritto soggettivo, non avendo al riguardo la pubblica amministrazione alcun potere discrezionale.

Il Procuratore Generale ha concluso per la dichiarazione del difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e la prosecuzione del giudizio dinanzi al giudice ordinario competente per materia e territorio. CONSIDERATO CHE:

1. Il conflitto si risolve agevolmente proprio sulla base delle ragioni dispiegate nell’ordinanza del Tar, in quanto la consolidata, e ivi ben citata,giurisprudenza di queste Sezioni Unite (inclusa in realtà anche la pronuncia invocata dal Tribunale di Lecce, S.U. 27 giugno 2018 n. 16971, non massimata) riconosce il discrimenproprio nel provvedimento di assegnazione dell’alloggio, ravvisando nella fase anteriore la giurisdizione amministrativa e per quella posteriore la giurisdizione ordinaria, proprio come è stato ben riassunto da S.U. ord. 15 gennaio 2021 n. 621, che si richiama per tutti gli altri conformi arresti. Si deve pertanto di dichiarare il difetto della giurisdizione del giudice amministrativo a favore del giudice ordinario, con ogni conseguenza di legge.

P.Q.M.

Dichiara la giurisdizione del giudice ordinario con ogni conseguenza di legge , rimettendo al giudice ordi