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Ordinanza — n. 7577/2023 — snciv Generato dall'IA

Court of Cassation allows ordinary jurisdiction for public employment disputes regarding organizational acts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7577/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the appeal to transfer jurisdiction from the administrative court to the ordinary labor court. The applicant, a former secretary general, challenged the appointment of a new secretary general to a newly merged chamber, arguing it violated selection criteria. The court ruled that because the appointment was a discretionary act of micro-organization rather than a macro-organizational act, ordinary jurisdiction applies to protect subjective rights in public employment.

Regesto Legislator

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Art. 103 Cost.; Art. 63 comma 2 d.lgs. 165/2001: In public employment disputes concerning acts of micro-organization, ordinary jurisdiction prevails over administrative jurisdiction when no authoritative administrative activity is involved.

Parole chiave

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ordinary jurisdiction administrative jurisdiction public employment micro-organization macro-organization selection procedure subjective rights risoluzione del conflitto giurisdizionale

Disposizioni normative citate

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Art. 103 Cost.
Art. 63 comma 2 d.lgs. 165/2001
alle Sezioni Unite di questa Corte suprema per sentire dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, affermando la sussistenza, nella fattispecie in esame, della giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 63, comma 4, del d.
art. 41 cod. proc. civ
Pendente il giudizio di merito la Camera di commercio del Gran Sasso ha quindi proposto ricorso ex art. 41 cod. proc. civ.
art. 380 ter cod. proc. civ
Il Pubblico Ministero ha reso ex art. 380 ter cod. proc. civ.
art. 103 Cost

Giurisprudenza citata

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Cass. SU, ord. 23 settembre 2013, n. 21676
Cass. SU, ord. 23 settembre 2013, n. 21676;
Cass. SU, 8 maggio 2006, n. 10149
Cass. SU, 8 maggio 2006, n. 10149).
Cass. SU, ord. 31 maggio 2016, n. 11387
Cass. SU, ord. 31 maggio 2016, n. 11387, in motivazione).
Cass. SU, ord. 23 marzo 2017, n. 7495
Cass. SU, ord. 23 marzo 2017, n. 7483
Cons. Stato, sez. 5, 14 aprile 2022, n. 2833
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Testo completo

e - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 333-2022 proposto da: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DEL GRAN SASSO D'ITALIA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO TRIESTE 37, presso lo studio dell'avvocato STEFANO RECCHIONI, che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro Ric. 2022 n. 00333 sez. SU -ud. 11-10-2022 - 2 - SARDI GIAMPIERO, elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato VINCENZO CAFFARIO; -controricorrente- nonchécontro CLEMENTI FAUSTA EMILIA; -intimata - per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 1253/2021 del Tribunale di TERAMO.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’11/10/2022 dal Consigliere LUCIO NAPOLITANO; lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale MARIO FRESA, il quale chiede che le Sezioni Unite della Corte rigettino il ricorso e dichiarino la sussistenza della giurisdizione ordinaria. Rilevato che: A seguito dell’accorpamento della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di L’Aquila con quella di Teramo e conseguente creazione, con decreto del 27 gennaio 2017 del Ministero per lo sviluppo economico (MISE), della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del Gran Sasso d’Italia (di seguito Camera di commercio del Gran Sasso), con determina d’urgenza n. 1 del 9 dicembre 2020 la nominata Presidente del nuovo ente nominò , quale Segretario Generale facente funzioni dell’ente medesimo, fino alla nomina del nuovo Segretario Generale , la dott.ssa Fausta Emilia Clementi.

Con la stessa delibera il dott. Giampiero Sardi, già Segretario Generale della Camera di commercio di Teramo, fu nominato Ric. 2022 n. 00333 sez. SU -ud. 11-10-2022 - 3 - Conservatore del Registro delle Imprese e Vice Segretario Generale facente funzioni della nuova Camera di commercio del Gran Sasso. Il dott. Sardi, assumendo che l’attribuzione alla dott.ssa Clementi dell’incarico di Segretario Generale facente funzioni del nuovo ente era stato attributo senza il rispetto dei criteri previsti dall’art. 19 del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, adì il Tribunale di Teramo in funzione di giudice del lavoro per sentire dichiarare privo di effetti giuridici l’incarico di Segretario Generale facente funzioni conferito alla Clementi, nonché per sentire dichiarare il proprio diritto all’attribuzione di detto incarico all’esito di procedura selettiva rispettosa dei criteri previsti dalla succitata norma, e per sentire accertare il proprio diritto alla conservazione del medesimo trattamento economico goduto anteriormente al passaggio alle dipendenze del nuovo ente.

Costituitisi in giudizio sia la Camera di commercio del Gran Sasso sia la Clementi, fu eccepito da entrambi il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo, sul presupposto che l’impugnazione proposta dal ricorrente riguardasse un atto di macro-organizzazione. Pendente il giudizio di merito la Camera di commercio del Gran Sasso ha quindi proposto ricorso ex art. 41 cod. proc. civ. alle Sezioni Unite di questa Corte suprema per sentire dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, affermando la sussistenza, nella fattispecie in esame, della giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 63, comma 4, del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Resiste con controricorso il Sardi, insistendo per l’affermazione della sussistenza della giurisdizione in capo al giudice ordinario adito. La Clementi è rimasta inquesta sede intimata. Il Pubblico Ministero ha reso ex art. 380 ter cod. proc. civ. le proprie conclusioni come trascritte in epigrafe. La ricorrente ha depositato memoria. Ric. 2022 n. 00333 sez. SU -ud. 11-10-2022 - 4 - Considerato che:

1. Deve essere affermata , nella fattispecie in esame, la giurisdizione del giudice ordinario, correttamente adito dal ricorrente Sardi nel giudizio di merito. 1.1. È espressione d’indirizzo costante di queste Sezioni Unite l’affermazione del principio secondo cui occorre far riferimento, ai fini della verifica della giurisdizione, non tanto al modo in cui la domanda è stata presentata, ma all’esatta qualificazione della domanda stessa e dei fatti posti a base della medesima (c.d. petitum sostanziale: ex multis, Cass. SU, ord. 23 aprile 2019, n. 11161).

La domanda introdotta dal Sardi dinanzi al Tribunale di Teramo in funzione di giudice del lavoro, sotto tale profilo, va intesa come diretta all’affermazione del diritto del ricorrente ad ottenere il conferimento dell’incarico di Segretario Generale facente funzioni della nuova Camera di commercio del Gran Sasso, con la conservazione del medesimo trattamento retributivo percepito quale (già) Segretario Generale alle dipendenze della Camera di commercio di Teramo. 1.2. In tema di lavoro pubblico privatizzato, la norma di riferimento in tema di giurisdizione è, come è noto, l’art. 63 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Specificamente, per quanto qui d’interesse, il comma 1 del citato art. 63 prevede che «[s]ono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4, incluse le controversie concernenti l’assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, nonché quelle concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti.

Ric. 2022 n. 00333 sez. SU -ud. 11-10-2022 - 5 - Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica, se illegittimi […]». Il comma 4 dell’art. 63 a sua volta stabilisce che «[r]estano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all’articolo 3, ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi». 1.3.

La Camera di commercio del Gran Sasso d’Italia sostiene che la giurisdizione debba radicarsi nel caso di specie in capo al giudice amministrativo, investendo la domanda posta dal Sardi nel giudizio di merito la pretesa illegittimità di un atto di c.d. macro – organizzazione nell’ambito della definizione dell’assetto dell’ente di nuova costituzione. Sennonché, ricostruito nei termini sopra indicati l’esatto contenuto della domanda proposta dal ricorrente dinanzi al Tribunale di Teramo in funzione di giudice del lavoro, non può dubitarsi che, nella fattispecie in esame, ricorra la giurisdizione del giudice ordinario adito.

Queste Sezioni Unite hanno, infatti, affermato che «[i]n tema di lavoro pubblico contrattualizzato, la giurisdizione amministrativa generale di legittimità può sussistere, eventualmente, solo in presenza del coinvolgimento nella controversia di un’attività autoritativa della pubblica amministrazione, circostanza questa che costituisce presupposto indispensabile perché una controversia possa essere attribuita, ai sensi dell’art. 103 Cost., alla speciale giurisdizione del giudice amministrativo» (cfr. Cass. SU, ord. 23 settembre 2013, n. 21676;

Cass. SU, 8 maggio 2006, n. 10149). Nella fattispecie in esame si è di fronte ad una procedura selettiva che non può essere considerata di carattere concorsuale, facendo difetto la previsione sia della nomina di una commissione Ric. 2022 n. 00333 sez. SU -ud. 11-10-2022 - 6 - esaminatrice con poteri decisori, sia della formazione di una graduatoria finale di merito dei candidati all’esito di una valutazione comparativa, connotandosi quindi l’individuazione del soggetto cui conferire l’incarico come frutto di valutazione discrezionale (in termini analoghi cfr.

Cass. SU, ord. 31 maggio 2016, n. 11387, in motivazione). Il provvedimento di attribuzione dell’incarico di Segretario Generale facente funzioni del nuovo ente alla Clementi, che il ricorrente nel giudizio di merito Sardi assume come illegittimo, presuppone, in altri termini, a monte, il disegno organizzativo dell’Ufficio di nuova costituzione, come emerge anche dalla motivazione della scelta, in ragione del preminente rilievo che la Clementi aveva svolto le funzioni di Commissario ad acta per la costituzione del nuovo ente, e non è esso stesso, come insiste invece da ultimo anche in memoria la ricorrente Camera di commercio del Gran Sasso d’Italia, atto di macro – organizzazione (nel senso che il conferimento d’incarico dirigenziale costituisce atto di micro– organizzazione si vedano Cass.

SU, ord. 23 marzo 2017, n. 7495; Cass. SU,ord. 23 marzo 2017, n. 7483). 1.4. Ne consegue che, come conviene anche la giurisprudenza amministrativa (cfr., più di recente, tra le altre, Cons. Stato, sez. 5, 14 aprile 2022, n. 2833), in tema di pubblico impiego, in tutti i casi in cui vengano in considerazione atti amministrativi presupposti, ove si agisca, come nella fattispecie in esame, a tutela di posizioni di diritto soggettivo in materia di lavoro pubblico, è consentita esclusivamente l’instaurazione del giudizio davanti al giudice ordinario, nel quale la tutela è assicurata dalla possibilità di disapplicazione dell’atto e dagli ampi poteri riconosciuti al giudice ordinario dal secondo comma dell’art. 63 del succitato d. lgs. n. 165/2001.

Deve, pertanto, affermarsi, nella fattispecie per cui è causa nel merito, la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario. Ric. 2022 n. 00333 sez. SU -ud. 11-10-2022 - 7 - 2. La disciplina delle spese del presente r egolamento di giurisdizione rest