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Ordinanza — n. 7112/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 7112/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7112/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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/2022 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul conflitto negativo di giurisdizione iscritto al n.10940/2022 R.G. , sollevato dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia con ordinanza del 12 aprile 2022 nel procedimento vertente tra: CAMPOBASSO ROCCO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PORTUENSE,104, presso lo studio dell’avvocato TRINCA FABIO, rappresentato e difeso dagli avvocati VOLPE FRANCESCO (VLPFNC54C24L425P), PAPPALEPORE VITO AURELIO (PPPVTI62S04A662Y) -ricorrente costituitosi in questa sede - contro COMUNE DI TRIGGIANO -resistente non costituitosi in questa sede - Lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del sostituto procuratore generale Alberto Cardino, che ha chiesto che la Corte dichiari la giurisdizione del giudice ordinario.

Regesto Legislator

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articolo 133 c.p; Ordinanza — n. 7112/2023 — snciv · Corte di Cassazione: La stessa Corte d'appello ― ha osservato la menzionata decisione ― ha ammesso che nella specie si è pe rfezionata una fattispecie ablatoria, sia pure atipica, al momento del rilascio delle concessioni edilizie in favore delle cooperative incaricate degli interventi di edilizia residenziale pubblica, che ha realizzato l'effetto di privare i proprietari degli altri lotti, non materialmente acquisiti, dei rispettivi diritti di edificabilità per le volumetrie comprese nel piano di lottizzazione. È stato chiarito essersi verificata, in altri termini, nell'ambito di una espropriazione formale (per quanto conclusasi non con decreto ma con cessione bonaria) nei confronti di alcuni proprietari, anche una espropriazione «sostanziale» nei confronti di altri.

Parole chiave

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utilizzazione del fondo comproprietà contratto di amministrazione d'immobili fondo espropriato proprietà fondiaria terreno comunale

Disposizioni normative citate

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articolo 133 c.p
25039 del 7 dicembre 2016, hanno osservato che trova nella specie applicazione l'articolo 133 c.p.a., comma 1, lett.
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Testo completo

/2022 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul conflitto negativo di giurisdizione iscritto al n.10940/2022 R.G. , sollevato dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia con ordinanza del 12 aprile 2022 nel procedimento vertente tra: CAMPOBASSO ROCCO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PORTUENSE,104, presso lo studio dell’avvocato TRINCA FABIO, rappresentato e difeso dagli avvocati VOLPE FRANCESCO (VLPFNC54C24L425P), PAPPALEPORE VITO AURELIO (PPPVTI62S04A662Y) -ricorrente costituitosi in questa sede - contro COMUNE DI TRIGGIANO -resistente non costituitosi in questa sede - Lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del sostituto procuratore generale Alberto Cardino, che ha chiesto che la Corte dichiari la giurisdizione del giudice ordinario.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/10/2022 dal Consigliere MAURO DI MARZIO. RILEVATO CHE 1. ― Con deliberazione del Consiglio comunale di Triggiano n. 67 del 18 novembre 1997 è stato approvato il Piano di Lottizzazione della Maglia C1 4b della zona di nuova espansione C1. In detto piano era ricompreso, giacché ricadente nel lotto n. 1 della lottizzazione, il suolo edificatorio già di proprietà di Pontrelli Concetta, dante causa di Campobasso Rocco, sito in territorio di Triggiano, alla contrada Fondo Masino o San Lorenzo, esteso catastalmente complessive are 21 e centiare 76, e ivi distino al foglio 9 con le particelle n. 531 di are 7.02, n. 555 di are 11.86 e n. 1518 di are 2.88, tipizzato in zona di nuova espansione C1 Maglia C1 -4B del primo P.P.A. del Comune di Triggiano.

In forza della già menzionata deliberazione è stato imposto il vincolo espropriativo sulla volumetria espressa da tutti i suoli compresi nel piano, inclusi quelli di proprietà della Pontrelli, e poi del Campobasso, da destinare a edilizia residenziale pubblica per una quota di cubatura iniziale pari al 40,28% dell'intera volumetria edificabile, localizzandola sui lotti 8, 9, 10, 11 e 12. Il Comune di Triggiano, prima che fosse stipulata la convenzione di lottizzazione, ha avviato l’esproprio dei lotti interessati dall'edilizia residenziale pubblica, acquisendo le aree di sedime dei lotti assegnati alle cooperative edilizie attraverso atti di cessione bonaria posti in essere con i rispettivi proprietari di dette aree, e liquidando solo a questi ultimi il corrispettivo spettante a tutti i lottizzanti, quale indennità per la volumetria di edilizia residenziale pubblica.

Con deliberazione del Consiglio comunale di Triggiano n. 20 del 5 giugno 2003 è stata altresì approvata una variante a detto piano di lottizzazione, con cui si modificava la ripartizione percentuale della volumetria tra edilizia residenziale ed edilizia pubblica, elevando la quota di quest'ultima al 41,19% della totale; a detta variante è seguita, in data 11 febbraio 2005, la stipula della convenzione di lottizzazione. 2. ― Il Campobasso ha lamentato un asserito errore commesso dal Comune di Triggiano, consistito nella corresponsione dell'indennizzo dovuto per la cessione della cubatura di ERP soltanto e per intero ai proprietari delle aree su cui insistevano i lotti assegnati alle cooperative edilizie, anziché nella ripartizione tra tutti coloro che avevano contribuito, con la cubatura loro spettante, alla realizzazione di tali fabbricati, assumendo perciò di aver subito l'imposizione di un vincolo a contenuto sostanzialmente espropriativo della volumetria rapportata al suolo edificatorio di cui era comproprietario, a seguito del rilascio da parte del Comune di Triggiano delle concessioni edilizie nn. 72/98, 82/98, 94/98, 54/00, 103/98 e 102/98: di qui, lo stesso Campobasso ha agito nei confronti del Comune di Triggiano dinanzi alla Corte di Appello di Bari per ivi sentirlo condannare al pagamento delle indennità a lui spettanti per l'espropriazione attuata sulla sua quota di comproprietà dell'immobile. 3.

― Con sentenza n. 2022 del 2014 la Corte di Appello di Bari ha dichiarato il difetto di giurisdizione del G.O. e la giurisdizione del G.A. in relazione alla controversia introdotta dal Campobasso. 4. ― Quest’ultimo ha riassunto il giudizio dinan zi al Tar Puglia, chiedendo l'accertamento del proprio diritto all'indennizzo per il vincolo sostanzialmente espropriativo imposto sul suolo di sua proprietà, con condanna del Comune di Triggiano al pagamento delle somme dovute a tali titoli, nella misura di € 193.600,00. 5. ― Nel contraddittorio con l’amministrazione comunale, che ha resistito, il Tar ha sollevato d'ufficio il conflitto di giurisdizione dinanzi a queste Sezioni Unite, osservando che esse, con sentenza n. 25039 del 7 dicembre 2016, pronunciata in relazione ad analoga controversia generata dall'approvazione, da parte del Comune di Triggiano, del piano di lottizzazione con utilizzazione della volumetria di soggetti non formalmente espropriati e non parte di una convenzione di lottizzazione, hanno affermato la giurisdizione del giudice ordinario. 6.

– Ha depositato memoria di costituzione Rocco Campobasso, chiedendo che sia dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario. CONSIDERATOCHE 7. ― Va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinari o. In analoga controversia instaurata da altro proprietario nei confronti del Comune di Triggiano, in relazione alla medesima vicenda, queste Sezioni Unite, con sentenza n. 25039 del 7 dicembre 2016, hanno osservato che trova nella specie applicazione l'articolo 133 c.p.a., comma 1, lett. g), applicabile ratione temporis in considerazione della data d'inizio del processo di primo grado, che, nell'attribuire alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo «le controversie aventi ad oggetto gli atti, i provvedimenti, gli accordi e i comportamenti, riconducibili, anche mediatamente, all'esercizio di un pubblico potere, delle pubbliche amministrazioni in materia di espropriazione per pubblica utilità», fa salva «la giurisdizione del giudice ordinario per quelle riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa».

La stessa Corte d'appello ― ha osservato la menzionata decisione ― ha ammesso che nella specie si è pe rfezionata una fattispecie ablatoria, sia pure atipica, al momento del rilascio delle concessioni edilizie in favore delle cooperative incaricate degli interventi di edilizia residenziale pubblica, che ha realizzato l'effetto di privare i proprietari degli altri lotti, non materialmente acquisiti, dei rispettivi diritti di edificabilità per le volumetrie comprese nel piano di lottizzazione. È stato chiarito essersi verificata, in altri termini, nell'ambito di una espropriazione formale (per quanto conclusasi non con decreto ma con cessione bonaria) nei confronti di alcuni proprietari, anche una espropriazione «sostanziale» nei confronti di altri.

La circostanza che nei confronti di questi ultimi non sia stato emesso un provvedimento di esproprio (o stipulato l'atto di cessione che tiene luogo di esso) non toglie che anche costoro abbiano subito una espropriazione del loro diritto (all'edificazione di una certa volumetria) nell'ambito di una più complessa vicenda ablatoria. Poiché essi non mettono in discussione la legittimità dell'esproprio invocando il conseguente risarcimento del danno, ma pretendono esclusivamente un indennizzo da attività lecita dell'amministrazione, non vi è spazio per la giurisdizione del giudice amministrativo. 8.

― Dando continuità ai medesimi argomenti, il conflitto di giurisdizione va in conclusione risolto dichiarandosi la giurisdizione del giudice ordinario. PER QUESTI MOTIVI dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, cassando la pronuncia declina