Italian court dismisses Boeing's jurisdiction objection, upholding English forum selection clause for Air Italy claims.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation dismissed The Boeing Company's preliminary objection to Italian jurisdiction in a dispute over defective aircraft. Boeing argued that an exclusive choice-of-forum clause in the Airframe Warranties Agreement required English courts, while Air Italy contested the clause's applicability to extracontractual claims. The court ruled that the written agreement validly derogated from Italian jurisdiction for all related disputes, including extracontractual ones, and that the clause was not rendered invalid by the parties' separate signatures.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 4, comma 2, legge 31 maggio 1995, n. 218; A written agreement derogating from Italian jurisdiction is valid for all disputes connected to the contract, including extracontractual claims, provided the subject matter is not indisponible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
22 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.380/2022 R.G. proposto da : THE BOEING COMPANY, elettivamente domiciliata in MILANO PIAZZA BELGIOIOSO, presso lo studio dell’avvocato BUSATTA FEDERICO (BSTFRC71L19H501H) che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati ORIGONI DELLA CROCE GIAN BATTISTA (RGNGNN46P06F205Z), VECCHI DANIELE (VCCDNL66B11G388J) -ricorrente- contro AIR ITALY S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA VITTORIA COLONNA 39, presso lo studio dell’avvocato PONZANELLI GIULIO (PNZGLI53P25B832P) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati LOMBARDI GIUSEPPE (LMBGPP49M07D150Y), CRESPI REGHIZZI ZENO (CRSZNE76H18F205K), GIUDICI VALERIA (GDCVLR79D59E507C) -controricorrente- in relazione al GIUDIZIO PENDENTE PRESSO IL TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIAn. 1223/2021 .
Lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del sostituto procuratore generale Giuseppe Fichera, che ha chiesto che la Corte dichiari la giurisdizione del giudice italiano. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/10/2022 dal Consigliere MAURO DI MARZIO. RILEVATO CHE 1. ― The Boeing Company ricorre per regolamento preventivo di giurisdizione, illustrato da memoria, nella causa introdotta nei suoi confronti da Air Italy s.p.a. in liquidazione dinanzi al Tribunale di Tempio Pausania al fine di sentir accertare la responsabilità extracontrattuale della convenuta, con condanna al risarcimento dei danni subiti per effetto di gravi difetti di fabbricazione di tre velivoli del modello Boeing 737-8 MAX, già condotti dall'attrice in sublocazione, modello per il quale il 12 marzo 2019, a seguito di due disastri aerei in cui erano stati coinvolti aerei dello stesso tipo, l'ENAV aveva disposto la chiusura dello spazio aereo italiano. 2.
― Air Italy S.p.A. in liquidazione resiste con controricorso , illustrato da memoria. CONSIDERATO CHE 3. ― Secondo Boeing la giurisdizione spetterebbe al giudice inglese in forza di tre concorrenti argomenti: -) Air Italy S.p.A. in liquidazione avrebbe prospettato le proprie domande come extracontrattuali, mentre esse avrebbero invece un chiaro fondamento contrattuale, concernendo asseriti vizi che avrebbero limitato l’impiego degli aerei concessi in sublocazione: difatti Air Italy S.p.A., sottoscrivendo l’Airframe Warranties Agreement, avrebbe espressamente convenuto di far valere le proprie pretese nei confronti di Boeing dinanzi ai tribunali inglesi e con assoggettamento al diritto inglese; -) gli accordi contrattuali intercorsi tra le parti contemplavano la devoluzione alla giurisdizione inglese non solo delle controversie di natura contrattuale, ma anche quelle di natura extra-contrattuale, sicché la clausola di proroga della giurisdizione contenuta nell’Airframe Warranties Agreement si applicherebbe anche alle medesime; -) se anche la clausola di proroga della giurisdizione prevista nell’Airframe Warranties Agreement non fosse applicabile alle domande di Air Italy S.p.A. in liquidazione,difetterebbe comunque la giurisdizione italiana in quanto, nel caso in esame, non solo la condotta illecita asseritamente imputabile a Boeing, ossia la fabbricazione di aeromobili difettosi, ma anche il «danno iniziale» in tesi patito da Air Italy S.p.A., per aver preso in sublocazione gli aerei in questione, si sarebbe concretizzato negli Stati Uniti d’America.
RITENUTO CHE 4. ― Va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano. 4.1. ― Le circostanze che conducono alla decisione sono le seguenti: -) Qatar Airways Group ha acquistato da The Boeing Company, società statunitense produttrice di aerei, tre aerei Boeing 737-8 MAX con numeri di serie 64605, 64606 e 64607, con contratto del 29 dicembre 2016; -) Qatar Airways Group ha concluso contratti di sale and leaseback, aventi ad oggetto ciascuno dei tre velivoli, con Pembroke Aircraft Leasing 8 Limited; -)Qatar Airways Group ha quindi concesso in subleasing i tre aerei a Air Italy s.p.a., alla quale essi sono stati consegnati negli Stati Uniti d’America il 10 maggio, 11 luglio e 20 novembre 2018; -) in tali date Pembroke Aircraft Leasing 8 Limited , Qatar Airways Group e Air Italy s.p.a. hanno sottoscritto un Airframe Warranties Agreement, AWA, per ciascun aereo, avente appunto ad oggetto le garanzie prestate in dipendenza delle pattuizioni a monte concernenti i velivoli; -) gli AWA contenevano un articolo 13.2 secondo cui « ciascuna delle parti conviene irrevocabilmente che le Corti inglesi avranno competenza per conoscere e definire qualsiasi causa, azione o procedimento, nonché per risolvere qualsiasi controversia, che possa derivare da o essere connessa al presente Contratto sulle Garanzie della Cellula o da o a qualsiasi obbligazione extracontrattuale ad esso collegata e, per tali scopi, si assoggetta irrevocabilmente alla competenza di tali Corti»; -) The Boeing Company, Pembroke Aircraft Leasing 8 Limited , Qatar Airways Group e Air Italy s.p.a. hanno in pari date sottoscritto un AWA Consent and Agreement concernente ciascun AWA; -) gli AWA Consent and Agreement manifestano l’adesione di The Boeing Company agli AWA; con questi ultimi, in particolare, «le parti intendono, con il consenso e l’accordo del Produttore, prendere accordi in merito alle Garanzie nei termini e alle condizioni di cui al presente Contratto»; gli AWA richiamano cioè quale necessario presupposto dell’accordo ivi stipulato «il consenso e l’accordo del Produttore», prestato appunto con gli AWA Consent and Agreement, con i quali The Boeing Company ha dunque aderito all’accordo nel suo complesso, ivi compreso perciò il citato articolo 13.2, giacché, evidentemente, gli AWA Consent and Agreement hanno senso solo nella misura in cui consentano ad Air Italy s.p.a. (ed anche a Pembroke Aircraft Leasing 8 Limited, Qatar Airways Group, la cui posizione qui non interessa) di avvalersi dell’AWA nei confronti di The Boeing Company e specularmente a quest’ultima di avvalersi dell’AWAmedesimo nei confronti di Air Italy s.p.a.; -) gli AWA Consent and Agreement sono sottoscritti dalle parti, ivi compresa Air Italy s.p.a., contrariamente a quanto sostenuto nel controricorso, come emerge dai documenti prodotti in copia dalla ricorrente, nulla rilevando l’apposizione delle sottoscrizioni in distinti originali: questo, in fatto, è un punto fondamentale, dal momento che Air Italy s.p.a. assume di essere terza rispetto a The Boeing Company proprio sull’assunto che gli AWA Consent and Agreement non sarebbero stati da essa sottoscritti, il che è però escluso avuto riguardo alle sigle apposte in calce alle copie come si è detto prodotte dalla ricorrente; -) Air Italy s.p.a. in liquidazione ha agito dinanzi al Tribunale di Tempio Pausania nei confronti di The Boeing Company, al fine di sentir accertare la responsabilità extracontrattuale della convenuta con condanna al risarcimento dei danni subiti per effetto di gravi difetti di fabbricazione di tre velivoli, che hanno perciò subito l’interdizione al volo di cui si è detto. 4.2.
― Nella memoria illustrativa The Boeing Company ha sostenuto per la prima volta che la giurisdizione si radicherebbe presso il giudice inglese in dipendenza della convenzione sugli accordi di scelta del foro, conclusa il 30 giugno 2005 nell’ambito della conferenza dell’Aia di diritto internazionale privato, ratificata dall’Unione europea il 15 giugno 2015 in seguito alla Decisione 2014/887/UE, e così vincolante per tutti gli Stati membri (eccetto la Danimarca) e gli altri stati che l’hanno ratificata dal momento della sua entrata in vigore il 1°dicembre 2015: ma è agevole replicare che detta convenzione è sì operante in Italia, ma, alla data cui risale la pattuizione, non negli Stati Uniti d’America, in cui è ubicata la sede di The Boeing Company, che la invoca. 4.3.
― La giurisdizione italiana è esclusa invece in base all’articolo 4, comma 2, della legge 31 maggio 1995, n. 218, che consente la deroga convenzionale della giurisdizione italiana a favore di un giudice straniero o di un arbitrato estero, «se la deroga è provata per iscritto e la causa non verte su diritti indisponibili». Nel caso di specie si è già visto che la ricorrente ha prodotto gli AWA e gli AWA Consent and Agreement , c on cui è stata provata per iscritto la deroga della giurisdizione invocata da Boeing in favore delle Corti inglesi, mentre non v’è alcun dubbio che il diritto fatto valere non sia riconducibile all’area dell’indisponibilità, senza che occorra stabilire se la domanda presentata come aquiliana sia in realtà una domanda fondata in buona sostanza sull’inadempimento delle obbligazioni gravanti su The Boeing Company, dal momento che la deroga della giurisdizione nel caso in esame si estende anche alle controversie di natura extracontrattuale comunque collegate alla pattuizione intercorsa tra le parti. 5.
― Le spese del giudizio meritano di essere interamente compensate, tenuto conto dell’atteggiarsi della controversia, anche in considerazione della parziale infonda