Cassation appeal dismissed as jurisdictional errors are not reviewable grounds for cassation under Italian Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Alessandro Perondi's appeal against the Council of State's decision inadmissible. Perondi argued the Council of State erred in law and procedure regarding pharmacy licensing, but the Court held that such errors fall outside the scope of cassation review. The Court ruled that only absolute jurisdictional defects, not internal errors in judgment or procedure, can be raised in a cassation appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 3, n. 4 e n. 5 c.p.c.; Art. 111, comma 8, Cost.; Art. 362, comma 1, c.p.c.: The cassation court cannot review errors in judgment or procedure; it is limited to absolute or relative jurisdictional defects.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
23 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19352/2022 R.G. proposto da: PERONDI ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA A. VESALIO 22, presso lo studio dell’avvocato IRTI ALFREDO, rappresentato e difeso dagli avvocati LUCARELLI ALDO, ANGELINI RENATA -ricorrente- contro REGIONE LAZIO, elettivamente domiciliata in ROMA VIA MARCANTONIO COLONNA 27 presso l’AVVOCATURA REGIONALE, rappresentata e difesa dall’avvocato CAPRIO ELISA -controricorrente- nonché contro COMUNE DI BORGOROSE, PERNI PAOLA -intimati- avverso la SENTENZA del CONSIGLIO di STATO n. 5642/2022 depositata il 07/07/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/03/2023 dal Consigliere ANTONIO SCARPA. FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Alessandro Perondi ha proposto ricorso articolato in quattro motivi avverso la sentenza n. 5642/2022 del Consiglio di Stato, pubblicata il 7 luglio 2022. Resiste con controricorso la Regione Lazio. Gli altri intimati Comune di Borgorose e Paola Perni non hanno svolto attività difensive.
2. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380 bis.1, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporisex art. 35 del d.lgs. n. 149 del 2022. Il ricorrente ha depositato memoria in data 28 febbraio 2023.
3. Il Consiglio di Stato ha dichiarato in parte inammissibile ed in parte ha respinto l’appello proposto da Alessandro Perondi contro la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. 03268/2017. Il dottor Alessandro Perondi, titolare dell’unica farmacia spettante al Comune di Borgorose in base alla proporzione di legge tra numero di esercizi e popolazione residente, aveva agito dinanzi al T.A.R. per il Lazio avverso la deliberazione della Giunta della Regione Lazio n. 387 del 9 settembre 2011, avente ad oggetto la revisione della pianta organica delle farmacie della provincia di Rieti per l’anno 2010, limitatamente alla pianta organica delle farmacie del Comune di Borgorose, nonché avverso l’avviso prot. n. 1739 del 6 marzo 2012, con il quale il Sindaco del Comune di Borgorose aveva manifestato l’intendimento di assegnare la gestione provvisoria della seconda sede farmaceutica del Comune istituita con la predetta delibera regionale, ed il provvedimento del medesimo Sindaco prot. n. 3030 del 26 aprile 2012, con il quale era stata autorizzata la dottoressa Paola Perni a gestire in via provvisoria la seconda sede farmaceutica del medesimo Comune di Borgorose.
Il T.A.R. per il Lazio rigettò il ricorso volto all’annullamento degli atti indicati. Il Consiglio di Stato, nel disattendere il gravame, ha quindi evidenziato che il Comune di Borgorose aveva ritenuto sussistenti “particolari esigenze dell’assistenza farmaceutica in rapporto alle condizioni topografiche e di viabilità” che inducevano, in applicazione della disciplina prevista dall'art. 104 del R. D. n. 1265 del 1934, alla istituzione di una seconda sede farmaceutica, aggiuntiva rispetto a quella nella titolarità del dottor Perondi, ubicata nella frazione Corvaro del medesimo Comune.
Parimenti, la delibera regionale impugnata, anche facendo richiamo alle presupposte delibere comunali, aveva delineato una situazione di oggettiva difficoltà nella fruizione del servizio farmaceutico da parte degli abitanti del capoluogo e della frazioni circostanti, sicché la decisione di istituire una nuova farmacia, essendo finalizzata ad eliminare o comunque significativamente attenuare quelle difficoltà, poteva ragionevolmente considerarsi tale da assicurare condizioni di maggiore “comodità” dell’assistenza farmaceutica agli utenti “svantaggiati”.
Le critiche mosse dall’appellante non sono state reputate dal Consiglio di Stato suscettibili di inficiare, sul piano della verosimiglianza fattuale e della logicità valutativa, la determinazione amministrativa censurata, nel quadro dei criteri del sindacato giurisdizionale su provvedimenti espressivi di discrezionalità amministrativa. I giudici di appello, confutati i diversi rilievi di fatto, hanno concluso che i provvedimenti impugnati si fondavano sulla verifica di una oggettiva situazione di difficoltà di accesso di una parte dell’utenza comunale al servizio farmaceutico, rivelandosi la scelta operata idonea ad ovviare alla stessa, favorendo la “prossimità” tra fruitori e punto di erogazione del servizio, a tutela del diritto alla salute dei primi.
Ulteriori censure dell’appellante sono state considerate carenti di interesse o “innovative”.
4. Il primo motivo del ricorso di Alessandro Perondi denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, ovvero la “concessione dell'autorizzazione al trasferimento dell'unica farmacia di Perondi da Borgorose a Corvaro in data 16 febbraio 2010”. Il secondo ed il terzo motivo di ricorso denunciano entrambi, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per motivazione apparente in relazione all'art. 132 c.p.c. Il Consiglio di Stato, nella sua sentenza, avrebbe “travisato completamente la realtà dello stato dei luoghi”.
Ed ancora: “[n]essun miglioramento è comprovato, nessuna lesione dell'accesso al farmaco è creata, e soprattutto non è mai citato il fatto storico che la Farmacia da Borgorose era stata spostata proprio per migliorare il servizio stante la maggiore popolazione nella frazione di Corvaro”. Neppure si “tiene in debita considerazione che le frazioni-satelliti sono comunque esposte a spostamenti con gli automezzi”. Inoltre, emergerebbe “con evidenza incontestabileche tutto il territorio compreso nel comune di Borgorose possiede adeguata assistenza farmaceutica”.
Il quarto motivo del ricorso di Alessandro Perondi, infine, denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’all’art. 104 T.U. n. 1265 del 1934. Viene affermato che l’istituzione di una farmacia in soprannumero nel Comune di Borgorose rischia di degradare la qualità del complessivo servizio farmaceutico.
5. La controricorrente Regione Lazio ha chiesto di dichi arare inammissibile e, comunque, di rigettare il ricorso ex adverso proposto.
6. I quattro motivi del ricorso di Alessandro Perondi, da esaminare congiuntamente per l’evidente connessione, sono inammissibili. 6.1. Le censure denunciano, in riferimento ai vizi di cui all’art. 360, comma 1, n. 3, n. 4 e n. 5 c.p.c., gli errores in iudicando e gli errores in procedendo di cui sarebbe viziata la sentenza n. 5642/2022 del Consiglio di Stato. Il sindacato della Corte di cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione, ex art. 111, comma 8, Cost. ed art. 362, comma 1, c.p.c., concerne, però, le sole ipotesi di difetto assoluto di giurisdizione per "invasione" o "sconfinamento" nella sfera riservata ad altro potere dello Stato ovvero per "arretramento" rispetto aduna materia che può formare oggetto, in via assoluta, di cognizione giurisdizionale, nonché le ipotesi di difetto relativo di giurisdizione, le quali ricorrono quando la Corte dei Conti o il Consiglio di Stato affermino la propria giurisdizione su materiaattribuita ad altro giudice o la neghino sull'erroneo presupposto di quell'attribuzione.
Il ricorso in cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione non comprende, dunque, anche il sindacato su errores in procedendo o in iudicando , il cui accertamento rientra nell'ambito del sindacato afferente ai limiti interni della giurisdizione (Cass. Sez. Unite, 4 giugno 2021, n. 15573; Cass. Sez. Unite, 4 dicembre 2020, n. 27770 ; Cass. Sez. Unite , 21 settembre 2020, n. 19675 ; Cass. Sez. Un ite , 25 marzo 2019, n. 8311). 6.2. Il ricorrente ha depositato memoria in data 28 febbraio 2023, senza dunque rispettare il termine di almeno dieci giorni prima dell’adunanza ex art. 380-bis.1 c.p.c.
Le considerazioni ivi svolte, peraltro, secondo cui la pronuncia del Consiglio di Stato sarebbe affetta da difetto assoluto di giurisdizione per sconfinamento nella sfera riservata a giudice diverso o al legislatore, apparirebbero comunque inammissibilmente volte a sollevare questioni nuove, recando aggiunte ai motivi di impugnazione.
7. Il ricorso va perciò dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente a rimborsare alla controricorrente Regione Lazio le spese del giudizio di cassazione nell’importo liquidato in dispositivo. Non deve provvedersi al riguardo per gli altri intimati Comune di Borgorose e Paola Perni, i quali non hanno svolto attività difensive. Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.
P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi € 10.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a nor