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Ordinanza — n. 6488/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal after client withdraws, leaving administrative court's damage rejection decision in force.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6488/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant withdrew the request on November 11, 2022. AMAIE S.p.A. had challenged a Council of State decision rejecting their claim for damages against the Ministry of Economic Development regarding an energy distribution concession. The court noted that the procedural judgment became extinct upon the client's withdrawal, resulting in the compensation of costs.

Regesto Legislator

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Art. 362, comma 1, cod. proc. civ.; Art. 110 cod. proc.: An appeal is inadmissible if the appellant withdraws the request before the judgment is pronounced, extinguishing the proceedings.

Parole chiave

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withdrawal of appeal inadmissibility extinction of proceedings administrative litigation damages claim concession contract costs compensation azione di mantenimento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 362, comma 1, cod. proc. civ.
Art. 110 cod. proc.
Art. 1362 e ss., cod. civ.
Art. 1374 e 1375 cod. civ.
Art. 1218 e 1223 cod. civ.
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Testo completo

- ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 29055-2021 proposto da: AMAIE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE RAFFAELLO SANZIO 9, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO LUCIANI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ROBERTO DAMONTE; -ricorrente - contro MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, in persona del Ministro pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; -controricorrente - avverso la sentenza n. 3060/2021 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 14/04/2021.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/12/2022 dal Consigliere MAURO DI MARZIO; lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale FULVIO TRONCONE, il quale conclude perché la Corte di cassazione voglia dichiarare inammissibile il ricorso. FATTI DI CAUSA 1. ― AMAIE S.p.A. ricorre per un mezzo, nei confronti del Ministero dello sviluppo economico, contro la sentenza del 14 aprile 2021, con cui il Consiglio di Stato, provvedendo in riforma di sentenza resa tra le parti dal Tar Liguria, ha respinto la domanda risarcitoria spiegata dalla società, con compensazione di spese. 2.

― Il Consiglio di Stato, premesso che AMAIE S.p.A. aveva proposto una domanda volta al risarcimento dei danni da inadempimento, da parte del Ministero, dell’obbligazione, prevista da una convenzione di concessione stipulata tra le parti, articolo 24, recante misure provvisorie in attesa del perfezionamento della procedura di cessione di ramo d’azienda da Enel S.p.A. ad AMAIE S.p.A., in forza del quale lo stesso Ministero era tenuto a compiere ogni inutile sforzo di pressione nei confronti di Enel S.p.A. affinché quest’ultima stipulasse con AMAIE S.p.A. un contratto d’affitto di ramo d’azienda per la distribuzione dell’energia elettrica nel territorio del Comune di Sanremo, ha osservato che all’accoglimento della domanda ostavano l’insussistenza del requisito dell’ingiustizia del danno, l’insussistenza del nesso causale tra la condotta addebitata al Ministero e il danno, l’insussistenza del requisito soggettivo della colpa in capo, ancora, al Ministero. 3.

― Il Ministero dello sviluppo economico ha resistito con controricorso. 4. ― Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta datata 1° novembre 2022 con cui ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 5. ― L’unico motivo denuncia difetto assoluto di giurisdizione per denegata giustizia per radicale stravolgimento nell'applicazione degli artt. 1362 e ss., 1374 e 1375 cod. civ.; 1218 e 1223 cod. civ. Motivo ex artt. 362, comma 1, cod. proc. civ, e 110 cod. proc., amm. La sentenza gravata dev'essere cassata nella parte in cui ha negato la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento in capo alla ricorrente del diritto al risarcimento del danno subito a causa della mancata immissione nella disponibilità delle strutture necessarie allo svolgimento del servizio di distribuzione dell'energia elettrica nel Comune di Sanremo, pur essendo dal 7 maggio 2001 l'unica concessionaria responsabile del servizio.

Il Giudice amministrativo, infatti, ha radicalmente stravolto l'applicazione delle disposizioni in tema di risarcimento del danno contrattuale (artt. 1362 e ss., 1374 e 1375, 1218 e 1223 cod. civ.) e ha lasciato che l'accertato danno subito dalla ricorrente rimanesse privo di tutela giuridica, cosi incorrendo in denegata giustizia. 6. ― La ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso accettata dal Ministero, il tutto in data 11 novembre 2022. 7. ― Il giudizio è estinto e le spese compensate . PER Q