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Ordinanza — n. 4637/2023 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal against administrative court for interpreting civil judgment in enforcement proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4637/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by the Municipality of Francofonte inadmissible against a decision by the Administrative Council of Sicily. The administrative court interpreted a final civil judgment to allow the plaintiff to be hired in an equivalent position rather than the specific one originally awarded. The Court ruled that the administrative judge has the power to interpret the binding civil judgment during enforcement proceedings to verify the administration's compliance, provided it stays within its own jurisdictional limits.

Regesto Legislator

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Art. 113 Cost.; Art. 113 Cost. establishes that the administrative judge, in enforcement proceedings, may interpret the binding civil judgment to verify the administration's compliance, provided the interpretation does not exceed the judge's own jurisdictional limits.

Parole chiave

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enforcement proceedings interpretation of civil judgment administrative jurisdiction limits binding civil judgment public administration compliance assistenza alle persone con disabilità ripristino delle prestazioni d'invalidità addestramento all'uso

Disposizioni normative citate

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Art. 113 Cost.
d.p.r. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1 quater
Ai sensi dell’art. 13 comma 1quaterdel d.p.r.
art. 52 d.lgs. 165/2001
Il Consiglio di Giustizia ha cosìcondiviso la possibilità, affermata dal primo giudice, di adibire il predetto ad una mansione equivalente per eventuali posti vacanti della medesima categoria: secondo la disciplina dell’art. 52 d.lgs.
art. 52 c.p
Il Consiglio di Giustizia ha cosìcondiviso la possibilità, affermata dal primo giudice, di adibire il predetto ad una mansione equivalente per eventuali posti vacanti della medesima categoria: secondo la disciplina dell’art. 52 d.lgs.

Giurisprudenza citata

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Cass. s.u. 17 gennaio 2022 n. 1227
Cass. s.u. 22 settembre 2022, n. 27746
Cass. s.u. 7 dicembre 2022, n. 36027
Cass. s.u. 19 dicembre 2011, n. 27277
Cass. s.u. 23 agosto 2022, n. 25160
27277; Cass. s.u. 23 agosto 2022, n. 25160).
Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535
Pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e le spese del giudizio regolate secondo il regime di soccombenza, con il raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535).
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Testo completo

ere - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 4338-2022 proposto da: COMUNE DI FRANCOFONTE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSSERIA 2, presso lo studio dell'avvocato SERGIO SPATOLA, rappresentato e difeso dall'avvocato ANGELO GAGLIANO; -ricorrente - contro SAMPUGNARO SEBASTIANO, rappresentato e difeso dall'avvocato ANTONIO ANGELICO; -controricorrente – avverso la sentenza n. 1020/2021 del CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA -PALERMO, depositata il 25/11/2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/01/2023 dal Consigliere ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI.

RILEVATO CHE 1. Con sentenza 25 novembre 2021, il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha rigettato l’appello del Comune di Francofonte avverso la sentenza del T.A.R. Sicilia, sez. dist. di Catania del 25 marzo 2021, che ne aveva dichiarato l’obbligo di darvi esecuzione entro novanta giorni, nominando Commissario ad acta il Segretario del Comune di Lentini, nel caso di ulteriore inadempimento. Il T.A.R. era stato, infatti, adito da Sebastiano Sampugnaro per l’ottemperanza del Comune alla sentenza del Tribunale di Siracusa n. 741/2014 (confermata per la parte qui d’interesse dalla sentenza n. 1234/2016 della Corte d’appello di Catania e questa dall’ordinanza n. 5739/2018 della Corte di Cassazione), la quale ne aveva accertato “il diritto ad essere assunto dal Comune di Francofonte”, condannando questo a provvedere in tale senso.

In particolare, la sentenza del Giudice amministrativo impugnata aveva ritenuto la possibilità, in mancanza del posto per la specifica figura (autista di scuolabus) per la quale egli aveva superato la pubblica selezione disposta dal Comune, di adibire il vincitore ad una mansione equivalente per eventuali posti vacanti della medesima categoria.2. Preliminarmente sottolineata la formazione del giudicato sulla statuizione in oggetto, ormai irrevocabile, il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha ribadito il riconoscimento del diritto del predetto “ad essere assunto dal Comune di Francofonte”; non già ad esserlo“nel posto di Autista Scuolabus così come previsto dalla selezione pubblica”.

Esso ha pertanto disatteso l’infondata pretesa del Comune appellante, che aveva dedotto l’alterazione del dispositivo del giudicato in esecuzione, per essere stato attribuito a Sebastiano Sampugnaro un bene diverso (posto equivalente a quello di Autista di Scuolabus) da quello riconosciutogli in sede di cognizione (Autista di Scuolabus); e comunque per essere nell’impossibilità di assumerlo neppure per un posto equipollente a quello per cui aveva indetto la pubblica selezione, dovendo rispettare i vincoli di spesa nel triennio 2020/22.

3. Il Consiglio di Giustizia ha cosìcondiviso la possibilità, affermata dal primo giudice, di adibire il predetto ad una mansione equivalente per eventuali posti vacanti della medesima categoria: secondo la disciplina dell’art. 52 d.lgs. 165/2001, ispirata al criterio di equivalenza formale, con riferimento alla classificazione prevista in astratto dai CCNL, riguardante bensì il lavoratore già assunto, ma ben applicabile anche a chi, pure avendo dovutoesserlo, non sia stato ancora assunto per fatto ascrivibile all’Amministrazione.

4. Con atto notificato il 14 febbraio 2022, il Comune di Francofonte ha proposto ricorso a queste Sezioni Unite con unico motivo, cui ha resistito il lavoratore con controricorso e memoria ai sensi dell’art. 380bis1 c.p.c. CONSIDERATO CHE 1. Con unico motivo, il ricorrente ha dedotto violazione degli artt. 111, ottavo comma Cost., 362 c.p.c., 110 c.p.a., per eccesso di potere giurisdizionale, non avendo il giudice amministrativo rispettato i limiti della propria giurisdizione sotto un duplice profilo:

a) di integrazione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario, con elementi ad esso esterni (in quanto non compresi negli elementi costitutivi della domanda di Sebastiano Sampugnaro di accertamento del proprio diritto ad essere assunto dal Comune nel posto,non già qualsiasi equivalente, ma di Conducente di Scuolabus, per cui l’Ente territoriale aveva disposto la selezione pubblica nella quale egli, quale unico partecipante, era risultato vincitore), così eccedendo l’ambito del potere interpretativo del giudicato in sede di ottemperanza;

b) di sconfinamento nell’area di competenza esclusiva dell’amministrazione datrice di lavoro, interferendo inammissibilmente nei suoi poteri di organizzazione e di gestione dei rapporti di lavoro, tra i quali quello di adibire i propri dipendenti a mansioni equivalenti, ai sensi dell’art. 52 c.p.a., ferma la qualità del predetto, non già di dipendente, ma di vincitore di concorso titolare di un diritto soggettivo all’assunzione.

2. Il motivo è inammissibile.

3. In via preliminare, deve essere escluso che il Comune di Francofonte abbia prestato acquiescenza alla pronuncia del T.A.R., in relazione alla possibilità – in caso di indisponibilità del posto per la specifica figura professionale per cui era stata bandita la selezionepubblica – di adibire il vincitore di concorso ad un posto di mansioni equivalenti, infondatamente dedotta dal controricorrente (al primo periodo di pg. 8). L’acquiescenza è infatti configurabile sulle parti della sentenza non impugnata integranti capi completamente autonomi, perché fondati su distinti presupposti di fatto e di diritto e pertanto suscettibili di formazione del giudicato, ma non sulle parti che si pongano in nesso conseguenziale con altra e trovino in essa il suo presupposto (Cass. 23 settembre 2016, n. 18713; Cass. 25 giugno 2020, n. 12649); peraltro, essendo stata la statuizione oggetto di specifica doglianza [al terzo capoverso di pg. 4 della sentenza; p.to sub 2) di pg. 6 del ricorso del Comune].

4. Secondo l'insegnamento consolidato della giurisprudenza di questa Corte, le decisioni del Consiglio di Stato in sede di giudizio di ottemperanza sono sindacabili in sede di legittimità sotto il profilo del rispetto dei limiti esterni della giurisdizione, soltanto ove non venga in questione ilmodo in cui il potere giurisdizionale sia stato esercitato dal giudice amministrativo, attenendo questo ai limiti interni di tale giurisdizione (Cass. s.u. 17 gennaio 2022 n. 1227). È stato ribadito ancora recentemente come nelle attribuzioni giurisdizionali del giudice amministrativo rientri, in sede di giudizio di ottemperanza, l'interpretazione della decisione che ne sia oggetto: con la conseguenza che la deduzione di eventuali errori commessi nella suddetta attività interpretativa non investe i limiti esterni delle sue attribuzioni giurisdizionali; neppure rilevando a tal fine che l'interpretazione data incida su diritti soggettivi, se ciò sia conseguenza del fatto che oggetto del giudizio di ottemperanza sia un giudicato civile, posto che esso concernediritti soggettivi e dunque ogni attività di interpretazione dello stesso non può non incidere anche su tali diritti (Cass. s.u. 22 settembre 2022, n. 27746, in motivazione p.to 11.2).

5. Occorre, inoltre, sottolineare il principio secondo cui, poiché l'oggetto del giudizio di ottemperanza consiste nella verifica dell'effettivo adempimento da parte dell'amministrazione pubblica dell'obbligo di conformarsi al comando impartito dal giudice della cognizione, il giudice dell'esecuzione può essere chiamato non solo ad enucleare e precisare il contenuto degli obblighi nascenti dalla decisione passata in giudicato, chiarendone il significato reale, ma anche – quando emergano problemi interpretativi la cui soluzione costituisca l'indispensabile presupposto della verifica di esattezza dell'esecuzione –ad adottare una statuizione analoga a quella che egli potrebbe emettere in un nuovo giudizio di cognizione (Cass. s.u. 7 dicembre 2022, n. 36027, in motivazione p.to 4).

Tale potere integrativo incontra peraltro il limite esterno della giurisdizione propria del giudice amministrativo: sicché, qualora la cognizione della questione controversa, la cui soluzione sia necessaria ai fini della verifica dell'esatto adempimento dell'amministrazione obbligata, risulti devoluta ad altro giudice, soltanto questi può provvedere al riguardo (Cass. s.u. 19 dicembre 2011, n. 27277; Cass. s.u. 23 agosto 2022, n. 25160).

6. Dalle superiori argomentazioni discende alloral’inesistenza, nel caso di specie, di un eccesso di potere giurisdizionale, essendosi il giudice amministrativo, in sede di ottemperanza, mantenuto nei limiti interni di interpretazione del giudicato, senza interferire indebitamente sui poteri del Comune nell’organizzazione e gestione dei suoi rapporti di lavoro.

7. Pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e le spese del giudizio regolate secondo il regime di soccombenza, con il raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in € 200,00 per esborsi e € 3.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali in misura del 15% e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1quaterdel d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a tito