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Ordinanza — n. 4079/2023 — snciv Generato dall'IA

Court denies jurisdiction to review ordinary water bill disputes, ruling they belong to civil courts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4079/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the application for a preliminary ruling on jurisdiction regarding a water bill dispute. The plaintiff, IREN ACQUA TIGULLIO S.P.A., sought to have the Administrative Court decide on the legality of a tariff increase, while the defendant, Splendido S.N.C., argued the matter was a private contractual issue. The court held that disputes over individual water supply tariffs fall under ordinary civil jurisdiction because they concern a privatistic relationship rather than an administrative act against a public authority.

Regesto Legislator

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Art. 41 cod. proc. civ.; Art. 113 c.p.c.: Disputes regarding the amount of a water supply tariff belong to ordinary jurisdiction as they concern a privatistic user relationship, not an administrative act.

Parole chiave

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water supply tariff jurisdiction ordinary administrative act privatistic relationship preliminary ruling user dispute tariff legality retrocessione di credito

Disposizioni normative citate

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Art. 41 cod. proc. civ.
RITENUTO CHE 1.- La società IREN ACQUA TIGULLIO ha proposto regolament o preventivo di giurisdizione, ai sensi dell’art. 41 cod. proc. civ., allo scopo di far dichiarare, a queste Sezioni Unite, che spetta al G.
Art. 113 c.p.c.
29593/2022), in relazione alla lamenta la violazione dell'art. 113 c.p.c. e dell'art.
Art. 133, comma 1, lett. c), del c.p.a.
e dell'art. 133, comma 1, lett.
art. 41 cod. proc. civ
RITENUTO CHE 1.- La società IREN ACQUA TIGULLIO ha proposto regolament o preventivo di giurisdizione, ai sensi dell’art. 41 cod. proc. civ., allo scopo di far dichiarare, a queste Sezioni Unite, che spetta al G.
art. 1322 cod. civ
11 delle Preleggi e del principio di autonomia contrattuale di cui all’art. 1322 cod. civ.
art. 113 c.p
29593/2022), in relazione alla lamenta la violazione dell'art. 113 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass., sez. un., n. 4584/06
24-01-2023 - 9 - pubblica amministrazione nella veste di autorità (Cass., sez. un., n. 4584/06; coerente, sez.
Cass., sez. un., n. 8035/11
Corte Cost., sentenza n. 335/2008
Corte Cost., sentenza n. 335/2008, per la quota di tariffa destinata alla depurazione; sentenza n.
Corte Cost., sentenza n. 26/2011
Corte Cost., sentenza n. 325/2010
Corte Cost., sentenza n. 67/2013
Sez. Un., n. 21928/2018
Sez. Un., n. 21928/2018; n.
Sez. Un., n. 18263/2004
Sez. Un., n. 18263/2004).
Sez. Un., n. 3670/2011
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Testo completo

- ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 10653-2022 proposto da: IREN ACQUA TIGULLIO S.P.A., società appartenente al Gruppo IVA IREN, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TAGLIAMENTO 14, presso lo studio dell'avvocato GABRIELE PAFUNDI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ALESSANDRO DELLA VALLE; -ricorrente - contro Ric. 2022 n. 10653 sez. SU -ud. 24-01-2023 - 2 - SPLENDIDO DI RICCI G. PIRAS T. S.N.C., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato ANDREA MORETTI; -controricorrente - per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 23/2022 del GIUDICE DI PACE di CHIAVARI.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/01/2023 dal Consigliere ORONZO DE MASI; lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale MAURO VITIELLO, il quale chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, rigetti il ricorso ed affermi la giurisdizione del giudice ordinario. RITENUTO CHE 1.- La società IREN ACQUA TIGULLIO ha proposto regolament o preventivo di giurisdizione, ai sensi dell’art. 41 cod. proc. civ., allo scopo di far dichiarare, a queste Sezioni Unite, che spetta al G. A. conoscere e pronunciare sulle domande avanzate da Splendido s.n.c. di Ricci G.

Piras T. avanti al Giudice di Pace di Chiavari. 2.- La società attrice aveva notificato, in data 9/12/2021, atto di citazione per chiedere, “previa occorrenda l’eventuale disapplicazione della Delibera n. 643 del 2013 dell’AEEGSI nonché della Delibera n. 13/2017 del maggio 2017 della Città Metropolitana di Genova, Ente di Governo d’Ambito, e di ogni altro provvedimento ritenuto necessario, (di) accertare e dichiarare illegittime e/o comunque non dovute le somme portate nelle bollette intestate alla società attrice a titolo di partite pregresse e per l’effetto dichiarare IREN ACQUA TIGULLIO s.p.a. in persona del legale rappresentante protempore, tenuta e condannarla alla restituzione e/o rimborso, in favore della Società Splendido s.n.c. di Ricci G.

Piras T., in persona del legale Ric. 2022 n. 10653 sez. SU -ud. 24-01-2023 - 3 - rappresentante pro tempore, della somma di euro 463,83, (…) nonché quelle meglio ritenute nel corso dell’espletanda istruttoria, maggiorata degli interessi legali da ogni singolo pagamento al saldo”. 3.- La società aveva premesso nella citazione la seguente narrazione della vicenda per cui è causa:

1) che il Servizio Idrico Integrato della Regione Liguria è articolato in quattro aree omogenee, corrispondenti ad altrettante province, definite Ambiti Territoriali Ottimali;

2) che nell’A.T.O. Centro Est della Città Metropolitana di Genova, affidataria del S.I.I. è IRETI s.p.a. (già IREN ACQUA E GAS s.p.a.), la quale agisce, per quanto riguarda il Comune di Chiavari, attraverso la IREN ACQUA TIGULLIO s.p.a. (già Idro-Tigullio s.p.a.), all’uopo convenuta in giudizio;

3) che aveva stipulato con IREN ACQUA TIGULLIO s.p.a. un contratto inerente il servizio idrico relativo all’immobile sito in Chiavari, Corso Garibaldi n.101, utenza contraddistinta con codice cliente n. 19601 e codice servizio n. 7116362; che le bollette ricevute, a partire dall’anno 2018, contenevano oltre alle componenti tariffarie di costo, le c.d. partite pregresse per conguagli maturati nel periodo 2007/2011, ammontanti complessivamente ad euro 463,83, oltre iva, come da bollette riferibili al periodo dal 10/0472018 al 08/07/2021; che dette somme erano state addebitate – indebitamente - agli utenti a seguito della Delibera n. 643 del 2013 dell’AEEGSI (Autorità per l’Energia Elettrica il Gas e il Servizio Idrico), poi divenuta ARERA (Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente), con riferimento a periodi antecedenti il trasferimento all’AEEGSI, intervenuto il 1° gennaio 2012, delle funzioni regolatorie e di controllo del settore idrico, non precedentemente considerate nel calcolo delle tariffe, essendo stato applicato il Metodo Tariffario Normalizzato (M.T.N.) di cui al d.lgs. n. 152 del 2006, contemplante un sistema di conguagli periodici tra costi preventivati e costi effettivamente sostenuti dal gestore; che con la Delibera n. 643 del Ric. 2022 n. 10653 sez.

SU -ud. 24-01-2023 - 4 - 2013, e relativi allegati, l’Autorità di regolazione imponeva ai singoli Enti d’Ambito di procedere alla quantificazione ed approvazione, entro il 30/6/2014, delle partite pregresse da addebitare agli utenti del servizio idrico evidenziando gli importi separatamente dalle tariffe, indicando agli Enti d’Ambito criteri e modalità di rateizzazione; che la Città Metropolitana di Genova, con Delibera n. 13 del 2017 e conseguente Protocollo di Intesa (con la società IRETI), provvedeva ad approvare i conguagli tariffari all’ATO genovese, per partite pregresse relative al periodo 2007/2011, prevedendone altresì la rateizzazione in quattro anni; che sulla scorta di tali determinazioni venivano inseriti nelle bollette, ed addebitate agli utenti, i conguagli relativi alle c.d. partite pregresse , oggetto di causa, nonostante la Autorità d’Ambito e, di conseguenza, il Gestore del S.I.I., non avessero il potere di deliberare e formulare la richiesta di pagamento con efficacia retroattiva, rispetto a periodi in cui i rapporti individuali di utenza avevano già avuto esecuzione, con palese violazione dell’art. 11 delle Preleggi e del principio di autonomia contrattuale di cui all’art. 1322 cod. civ. secondo il quale sono le parti a determinare il contenuto del contratto. 4.- La intimata Splendido s.n.c. di Ricci G.

Piras T., con controricorso, ha ribadito che nella fattispecie sussiste la giurisdizione dell’A.G.O. ed in particolare dell’adito Giudice di Pace di Chiavari. CONSIDERATO CHE 1.- L’istanza di regolamento preventivo di giurisdizione è ammissibile, non essendo stata decisa la causa nel merito perché può essere proposta anche dalla parte attrice sussistendo, in presenza delle contestazioni della controparte, un interesse concreto ed immediato alla risoluzione della questione da parte delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, in via definitiva, per evitare che vi possano Ric. 2022 n. 10653 sez.

SU -ud. 24-01-2023 - 5 - essere successive modifiche della giurisdizione nel corso del giudizio così ritardando la definizione della causa, anche al fine di ottenere un giusto processo di durata ragionevole (Cass. Sez. U., n. 32727/2018). 2.- Ha osservato il P.G. che, “le controversie aventi ad oggetto l’entità della tariffa del servizio idrico integrato devono essere devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, avendo esse ad oggetto rapporti individuali di utenza che non coinvolgono la pubblica amministrazione come autorità, nemmeno qualora la causa investa anche l’atto amministrativo generale con cui sono determinate le tariffe”, in quanto “(q)uest’ultimo, infatti, può costituire oggetto di disapplicazione ai sensi dell’art. 5 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E, ove condizioni l’esistenza e il contenuto della posizione giuridica di diritto soggettivo dell’utente costituente l’oggetto del processo”. 3.- Nel caso in esame, ha proseguito il PG, “deve ritenersi decisivo, ai fini di risolvere la questione della giurisdizione, che non si controverta sui criteri di determinazione della tariffa del servizio idrico, bensì della loro corretta applicazione, da parte del gestore del servizio medesimo, previa la c.d. bollettazione.

L’oggetto sostanziale della domanda è infatti l’accertamento della illegittimità dell’applicazione in bolletta da parte del gestore delle partite pregresse ”. 4.-Va ricordato, in primo luogo, che rileva, ai fini del riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, non tanto la prospettazione compiuta dalle parti, quanto il petitum sostanziale, da identificare, soprattutto, in funzione della causa petendi, ossia dell'intrinseca natura della posizione soggettiva dedotta in giudizio (Cass. Sez. Un., n. 21928/2018; n. 21522/2017; n. 25836/2016; n. 604/2015). 5.- Queste Sezioni Unite hanno affermato che, “quando si controverta in ordine alla tariffa applicata per l'erogazione del servizio Ric. 2022 n. 10653 sez.

SU -ud. 24-01-2023 - 6 - idrico, il giudizio investe "il corrispettivo pattuito in un rapporto contrattuale su basi paritetiche, nel quale vengono in evidenza il diritto soggettivo dell'ente di riscuotere un corrispettivo per la fornitura e quello dell'utente di pagare per la fornitura realmente realmente art. 21, ottenuta", con conseguenza che la controversia, concernendo "l'«an» e il «quantum» di detto credito, senza investire scelte discrezionali dell'ente territoriale riguardanti l'organizzazione del servizio e la determinazione delle tariffe, spetta alla cognizione del giudice ordinario" (Cass. n. 13580/2019, in tema di servizio di scarico e depurazione delle acque reflue, che richiama Cass.

Sez. Un., n. 18263/2004). 6.- L'inser imento nelle bollette delle somme dovute a titolo di conguaglio tariffario per partite pregresse relative al periodo 2007/2011 va posta in correlazione con quanto previsto dalla Delibera n. 643 del 2013 di AEEGSI, nell’esercizio delle funzioni regolatorie e di controllo del settore idrico assunte in forza del d.l. n. 201 del 2011, convertito con modificazioni dalla l. n. 214 del 2011, art. 21, comma 19, nonché con la nozione di tariffa intesa come corrispettivo del servizio reso e determinata in modo tale da assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio chi inquina paga (Art. 154, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006, c.d.

Codice dell’Ambiente).

7. La domanda giudiziale proposta da Splendido s.n.c. di Ricci G. Piras T., dunque, investe la debenza delle “somme portate nelle bollette intestate alla società a titolo di partite pregresse ”, cioè di corrispettivi che tengono conto di tutte le prestazioni che il gestore del deve erogare e non già la correttezza dell’esercizio delle funzioni tariffarie da parte dei Soggetti di governo del Servizio Idrico Integrato, questione (la prima) che concerne una posizione di diritto soggettivo ed è, pertanto, devoluta alla giurisdizione del giudice Ric. 2022 n. 10653 sez.

SU -ud. 24-01-2023 - 7 - ordinario, il quale, peraltro, assicura piena tutela con l'eventuale disapplicazione dell'atto presupposto, come esplicitamente richiesto nell’atto di citazione. 8.- Osservano queste Sezioni Unite che, come condivisibilmente evidenziato dal P.G., il petitum sostanziale (id estil bene della vita l’oggetto della domanda rivolta al Giudice) non è quello di ottenere l’annullamento della Delibera n. 643 del 2003 di AEEGSI e della Delibera n. 13 del 2017 della Città Metropolitana di Genova bensì quello di ottenere il riconoscimento del diritto alla ripetizione delle somme - in tesi – indebitamente corrisposte ad Iren Acqua Tigullio s.p.a., in relazione a somministrazioni già rese e pagate fatturate … ben potendo, in questo caso, il giudice ordinario disapplicare l'atto denunziato, assumendo i pronunciamenti idonei a rimuoverne gli effetti, senza che ciò comporti alcuna interferenza nell'esercizio della potestà amministrativa e, dunque, entro i fisiologici limiti ordinamentali della disapplicazione incidentale ai fini della tutela dei diritti soggettivi controversi". (Cass.

Sez. Un., n. 3670/2011). 9.- La fissazione della tariffa di cui si discute, infatti, è operata sulla base di una precisa quanto dettagliata indicazione normativa delle sue componenti e sulla scorta di articolati passaggi procedimentali, cui partecipano i Soggetti competenti, ivi compresi gli Enti d’Ambito, mediante l’adozione di delibere. 10.- La tariffa viene, poi, applicata e percetta dal gestore dei servizi, nel rispetto della Convenzione e del relativo disciplinare, nell’ambito di un rapporto con l’utente del servizio di natura privatistica e di tale natura si trova conferma nella costante giurisprudenza del Giudice delle leggi (v.

Corte Cost., sentenza n. 335/2008, per la quota di tariffa destinata alla depurazione; sentenza n. 26/2011, nel giudizio di ammissibilità della richiesta di referendum popolare per l’abrogazione dell’art. 154, comma 1, Tariffa del servizio idrico integrato, del d.lgs. legislativo n. 152 del 2006, limitatamente Ric. 2022 n. 10653 sez. SU -ud. 24-01-2023 - 8 - alla parte concernente “l’adeguatezza della remunerazione del capitale investito”; sentenza n. 325/2010, che ha qualificato il servizio idrico integrato come servizio pubblico a rilevanza economica, secondo le prescrizioni del diritto europeo e nazionale, da cui deriva la necessità della copertura dei costi; sentenza n. 67/2013, che ha ribadito che gli artt. 154 e 161 del Codice dell'ambiente, nonché l'art. 10, comma 14 del d.l. n. 70 del 2011, attribuiscono allo Stato la determinazione delle componenti di costo delle tariffe). 11.- Ed è proprio detto rapporto di natura privatistica che, nella specie, è stato dedotto in giudizio dalla società attrice che ha censurato l'aumento tariffario in quanto stabilito con effetto retroattivo della delibera comunale, definendolo “illegittimo” perché adottato in violazione dell’art. 11 delle Preleggi, e contestualmente chiesto che l'aumento tariffario venisse dichiarato inefficace, con ripetizione della quota di tariffa dell'acquaindebitamente corrisposta. 12.- Una tale domanda censura " incidenter tantum " il provvedimento amministrativo, chiedendone la disapplicazione ai fini della tutela del diritto soggettivo al pagamento di un canone contrattualmente stabilito, per cui la relativa controversia va riservata al giudice ordinario. 13.-Queste Sezioni Unite (ord. n. 29593/2022), in relazione alla lamenta la violazione dell'art. 113 c.p.c. e dell'art. 133, comma 1, lett. c), del c.p.a., in un caso nel quale il tribunale adito aveva qualificato come meramente patrimoniale la pretesa in questione e, per conseguenza, affermato la sussistenza della giurisdizio ne ordinaria, in luogo di quella amministrativa, hanno osservato che “la domanda con la quale l'utente del servizio pubblico di erogazione dell'acqua contesti l'importo preteso per la fornitura dal gestore del servizio in base a una determinata tariffa introduce difatti una controversia relativa al rapporto individuale di utenza e appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, poiché non vede coinvolta la Ric. 2022 n. 10653 sez.

SU -ud. 24-01-2023 - 9 - pubblica amministrazione nella veste di autorità (Cass., sez. un., n. 4584/06; coerente, sez. un., n. 8035/11)”. 14.-La liquidazione delle spese del giudizio è riservata al giudic