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Ordinanza — n. 3510/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court orders correction of a judgment's device to match its reasoning regarding legal costs allocation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3510/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court granted a request to correct a material discrepancy between the reasoning and the operative part of a prior judgment. The applicant argued that while the court's reasoning specified costs were allocated only to the defense lawyers for the appeal stage, the judgment's device lacked this distinction. The court agreed that this was a mere material error and ordered the insertion of the missing phrase to align the device with the established facts.

Regesto Legislator

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Art. 391-bis c.p.c.; Art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002: A material discrepancy between the reasoning and the operative part of a judgment, such as an omission of a qualifying phrase regarding cost allocation, constitutes a ground for correction under Art. 391-bis c.p.c. without triggering a substantive review of the merits.

Parole chiave

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material error correction discrepancy reasoning device legal costs allocation Italian Supreme Court c.p.c. Art. 391-bis principio dispositivo dispositivo della sentenza principio della limitazione dell'onere

Disposizioni normative citate

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Art. 391-bis c.p.c.
Art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002
13394/2022 nei termini precedentemente precisati, senza che – in virtù della natura del procedimento –consegua alcuna pronuncia sulle spese e non applicandosi nemmeno l’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
art. 391 - bis c.p
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Testo completo

- ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 17801-2022 proposto da: DONATO LETTERIA, rappresentata e difesa dagli avvocati FABRIZIO MOBILIA ed ANTONIO CARDILE; -ricorrente - contro UNIVERSITA' DEGLI STUDI MEDITERRANEA DI REGGIO CALABRIA; -intimata - per correzione di errore materiale della sentenza n. 13394/2022 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata il 28/04/2022. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/01/2023 dal Consigliere ALDO CARRATO; Rilevato: - che la Sig.ra Donato Letteria ha proposto istanza di correzione della sentenza di queste Sezioni unite n. 13394/2022 (pubblicata il 28 aprile 2022), nella parte in cui – pur a fronte della specificazione, nel corpo della motivazione, della dichiarata distrazione delle spese solo con riferimento a quelle del giudizio di legittimità –il dispositivo non contiene tale precisazione, risultando disposta, genericamente e senza alcuna distinzione, la distrazione, in favore dei difensori antistatari Avv.ti Antonio Cardile e Fabrizio Mobilia; - che, in particolare, con la formu lata istanza, si richiede la correzione nel senso che, nel dispositivo della citata sentenza, dopo le parole “…con distrazione…”, e prima delle parole “…in favore dei procuratori antistatari…”, vengano intercalate le parole “…quanto al giudizio di legittimità…”, in conformità a quanto emergente – come evidenziato –dalla motivazione della sentenza stessa.

Considerato: - che, con proposta depositata l’11 ottobre 2022, è stata ravvisata la manifesta fondatezza dell’avanzata istanza di correzione, essendosi in presenza di una mera discrasia materiale tra motivazione e dispositivo limitatamente alla previsione della distrazione delle spese in favore dei difensori antistatari; - che il collegio condivide la formulata proposta, onde può essere disposta – ai sensi dell’art. 391 - bis c.p.c. - la correzione materiale della suddetta sentenza di queste Sezioni unite n. 13394/2022 nei termini precedentemente precisati, senza che – in virtù della natura del procedimento –consegua alcuna pronuncia sulle spese e non applicandosi nemmeno l’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002;

P.Q.M.

La Corte, a Sezioni unite, dispone la correzione della sentenza n. 13394/2022, nel senso che, nel suo dispositivo, dopo le parole “con distrazione”, e prima delle parole “in favore dei procuratori antistatari”, vengano intercalate, tra due virgole, le parole “quanto al giudizio di legittimità”. Ordina alla Cancelleria di annotare la presente ordinanza sull’originale della citata sentenza n. 13394/2022. Così deciso nella camera