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Ordinanza — n. 2903/2023 — snciv Generato dall'IA

Court corrects civil order error by ordering separate cost awards for each resisting party.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2903/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation granted separate appeals to correct a material error in a previous order regarding cost allocation. The applicants argued that the original order failed to specify that the €4,200 cost award applied individually to each of the thirteen resisting parties, rather than collectively. The court ruled that the error was substantive because the omission prevented the proper division of costs among the distinct legal teams, thereby mandating a correction to award the sum per party.

Regesto Legislator

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Art. 391-bis c.p.c.; Art. 287 c.p.c.: The procedure for correcting material errors applies when the operative part omits essential details necessary for the execution of the judgment, such as specifying individual cost awards for multiple resisting parties, rendering the original decision unenforceable without amendment.

Parole chiave

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material error correction cost allocation error separate party awards operative part omission civil procedure law resisting parties cost liquidation spese elettorali

Disposizioni normative citate

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Art. 391-bis c.p.c.
in conclusione i ricorsi ex art. 391 - bis cod.
Art. 287 c.p.c.
Art. 13, comma 10, della l. n. 247 del 2012
non è soggetto a contributo unificato il procedimento di correzione di errori materiali, il che rende inapplicabile l’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.
Art. 2 del d.m. n. 55 del 2014
247 del 2012 e dell’art. 2 del d.m. n. 55 del 2014, nella misura di regola spettante;
Art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30.5.2002, n. 115
non è soggetto a contributo unificato il procedimento di correzione di errori materiali, il che rende inapplicabile l’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30.5.2002, n. 115.
art. 391 - bis cod. proc. civ
in conclusione i ricorsi ex art. 391 - bis cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. Un., n. 9438/2002
Cass., Sez. Un., n. 9438/2002; Cass.
Cass. n. 21213/2013
9438/2002; Cass. n. 21213/2013; Cass.
Cass. n. 14/2016
21213/2013; Cass. n. 14/2016; Cass.
Cass. n. 12184/2020
14/2016; Cass. n. 12184/2020);
Sez. Un., n. 9438/2002
Cass., Sez. Un., n. 9438/2002; Cass.
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Testo completo

- ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 5431-2022 proposto da: STARA FRANCESCO, elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati BENEDETTO BALLERO e FRANCESCO BALLERO; -ricorrente - CADDEO LAURA, elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE ANDREOZZI; Ric. 2022 n. 05431 sez. SU -ud. 11-10-2022 - 2 - CAREDDA ROBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. BAZZONI 1, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO ASCIANO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIOVANNI M.

LAURO; CORRIAS SALVATORE, elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati COSTANTINO MURGIA e STEFANO MONNI; -ricorrenti successivi - contro CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA, REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA, UFFICIO ELETTORALE CENTRALE PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI, UFFICIO ELETTORALE CIRCOSCRIZIONALE PRESSO IL TRIBUNALE DI CAGLIARI, GAIA ANTONIO, SAIU PIERLUIGI, PIRAS ANDREA, PAIS MICHELE, CANU SARA, MELE ANNALISA, GIAGONI DARIO, MANCA IGNAZIO, ENNAS MICHELE, ZANCHETTA PIETRO FRANCESCO, DE GIORGI VALERIO, ORRU’ MARIA LAURA, LOI DIEGO, RUBIU GIANLUIGI; -intimati - per correzione di errore materiale dell’ordinanza n. 3572/2022 della CORTE DI CASSAZIONE, depositata il 4/02/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’11/10/2022 dal Consigliere CATERINA MAROTTA.

Rilevato che:

1. l’ordinanza n. 3572/2022, oggetto del ricorso per correzione di errore materiale, nell’ambito del contenzioso elettorale contro la proclamazione del Presidente della Regione Sardegna e degli eletti, ha dichiaratoinammissibile il ricorso proposto da Antonio Gaia e Pietro Francesco Zanchetta, resistito con autonomi controricorsi dal ConsiglioRegionale della Sardegna, da Laura Caddeo, Salvatore Corrias, Francesco Stara, Valerio De Giorgi, Roberto Caredda e, con unico controricorso, da Pierluigi Saiu, Andrea Piras, Sara Canu, Michele Pais, Annalisa Mele, Dario Giagoni, Ignazio Manca e Michele Enna e condannato i ricorrenti, in solido, alle spese, liquidate in € 4.200,00;

Ric. 2022 n. 05431 sez. SU -ud. 11-10-2022 - 3 - 2. con i presenti separati ricorsi Francesco Stara, Laura Caddeo, Roberto Caredda e Salvatore Corrias chiedono la correzione dell’errore materiale asseritamente contenuto nellaparte dispositiva della suddetta ordinanza in cui sono stati omessi non solo l’ordinario richiamo agli accessori di legge ma anche l’indicazione “per ciascuno dei resistenti” (o similari) idonea a rendere effettivo il rimborso di tali spese considerato che, nella specie, i resistenti erano tredici, la cui tutela era suddivisa in sette collegi difensivi differenti; rilevano che nell’ipotesi in cui l’importo liquidato debba essere diviso in sette collegi difensivi differenziati, spetterebbero € 323,00 a ciascun ricorrente oppure € 600,00 a ciascun collegio difensivo, al di sotto di qualunque parametro;

3. nessuna delle altre parti ha svolto attività difensiva;

4. i ricorrenti Caredda e Corrias hanno anche depositato memorie. Considerato che:

1. va preliminarmente disposta la riunione dei separati ricorsi aventi ad oggetto la medesima correzione di errore materiale dell’ordinanza di questa Corte n. 3572/2022;

2. questa Corte di legittimità, in tempi recenti, superando un differente precedente orientamento, ha affermato che, in materia di spese di lite, la mancata liquidazione nel provvedimento degliaccessori di legge, così come l’omessa indicazione delle parti beneficiarie della liquidazione, costituisconoerrori materiali suscettibili di corre zione con l’apposito procedimento di cui agli artt. 287 e ss. cod. proc. civ. (così Cass. 11 dicembre 2020, n. 28323); il suddetto recente orientamento si colloca nel solco di quanto affermato da Cass., Sez.

Un., 21 giugno 2018, n. 16415 (poi ripresa da Cass., Sez. Un., 31 luglio 2018, n. 20354); nella richiamata decisione è stato ritenuto che alla mancata liquidazione delle spese di lite in favore di una parte controricorrente si può porre rimedio mediante la procedura di correzione materiale (sub specie d i correzione integrativa), in tal modo coprendosi il vuoto di tutela, rispetto all’omessa regolazione delle spese, che altrimenti si produrrebbe con riguardo alle sentenze della Corte di cassazione; Ric. 2022 n. 05431 sez. SU -ud. 11-10-2022 - 4 - si è evidenziato che, in tal caso, riguardando l’omissione riscontrata una statuizione di natura accessoria ed a contenuto normativamente obbligato, che richiede al giudice una mera operazione tecnico-esecutiva, da svolgersi sulla base di presupposti e parametri oggettivi, quale strumento per eliminare la disarmonia tra la manifestazione esteriore costituita dal documento sentenza e quanto poteva e doveva essere statuito ex lege, non si viene ad incidere, modificandolo, ne’ sul processo volitivo o valutativo del giudice, ne’ sulla sua decisione di interpretazione che - corretta o errata che sia - sia stata posta a fondamento della pronuncia finale sul thema decidendum, se non per il rilievo della soccombenza; essa è, dunque, necessaria ed obbligatoria, in quanto prevista per legge, dato che l’art. 91, comma 1, cod. proc. civ. dispone che il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese in favore dell’altra parte e ne liquida l’ammontare, tanto che la condanna al pagamento delle spese processuali deve essere emessa d’ufficio dal giudice, anche in mancanza di un’esplicita richiesta della parte vittoriosa; al fine di evitare ulteriori dubbi è stato precisato che la parte motiva della sentenza deve contenere la statuizione che pone le spese a carico del soccombente, perché solo in tal caso la divergenza fra la motivazione, che regola il carico delle spese fra le parti, ed il dispositivo, in cui è stata omessa (in tutto o in parte) la liquidazione delle stesse, rientra nella statuizione principale, e la divergenza non dà luogo a contrasto, insanabile fra motivazione e dispositivo, che escluderebbe la procedura di correzione di errore materiale;

3. nel caso di specie si evince dall’ordinanza n. 3572/2022 (v. pag.

4) che al ricorso proposto da Antonio Gaia e Pietro Francesco Zanchetta avevano resistito con autonomi controricorsi le seguenti parti:

1) il Consiglio regionale della Sardegna;

2) Laura Caddeo;

3) Salvatore Corrias;

4) Francesco Stara;

5) Valerio De Giorgi;

6) Roberto Caredda e, 7), con un unico controricorso, Pierluigi Saiu, Andrea Piras, Sara Canu, Michele Pais, Annalisa Mele, Dario Giagoni, Ignazio Manca e Michele Ennas; si evince, altresì (pag.

10) che, stante l’inammissibilità del ricorso, “le spese seguono la soccombenza”; Ric. 2022 n. 05431 sez. SU -ud. 11-10-2022 - 5 - 4. è evidente che l’indicazione contenuta nella parte dispositiva di una liquidazione delle spese in € 4.200,00 senza che sia specificato se trattasi di liquidazione in favore, congiuntamente, di tutte le sopra specificate sette parti controricorrenti si risolve in una omessa liquidazione di tali spese per ciascuna delle suddette parti; eguale errore emendabile con la procedura di correzione (integrativa), per le medesime ragioni sopra evidenziate, è quello afferente alla omessa indicazione degli accessori e della percentuale delle spese forfettarie (non strettamente inerenti alla singola pratica ma necessarie per la conduzione dello studio) rimborsabili, ai sensi dell’art. 13, comma 10, della l. n. 247 del 2012 e dell’art. 2 del d.m. n. 55 del 2014, nella misura di regola spettante;

5. in conclusione i ricorsi ex art. 391 - bis cod. proc. civ. vanno accolti e va disposta la correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza n. 3572/2022 nel senso che le spese vanno liquidate in € 4.200,00 per ciascuna delle parti controricorrenti, oltre accessori di legge e rimborso forfetario in misura del 15%;

6. infine, nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 391-biscod. proc. civ. non è ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali (v. Cass., Sez. Un., n. 9438/2002; Cass. n. 21213/2013; Cass. n. 14/2016; Cass. n. 12184/2020);

7. non è soggetto a contributo unificato il procedimento di correzione di errori materiali, il che rende inapplicabile l’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30.5.2002, n. 115.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li accoglie disponendo la correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza di questa Corte a Sezioni Unite n. 3572/2022 nel senso che là dove, nella parte dispositiva, è scritto “condanna i ricorrenti, in solido, alle spese, liquidate in € 4.200,00” deve intendersi “condanna i ricorrenti, in solido, alle spese, liquidate in € 4.200,00 per ciascuna delle parti controricorrenti, oltre accessori di legge e rimborso forfetario in misura del 15%”. Ordina la conseguente annotazione sull’originale della detta ordinanza della cor