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Ordinanza — n. 800/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as grounds are factual complaints rather than legal errors violating constitutional standards.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 800/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the plaintiffs' arguments focused on factual disputes rather than legal errors. The lower court rejected the building permit request due to insufficient data on the pipe length, a point the plaintiffs contested but did not frame as a legal violation. The court ruled that such factual disagreements fall outside the scope of appellate review, which is limited to constitutional defects in reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 208 r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775; Art. 40 cod. proc. amm.; Art. 100 cod. proc. civ.; Art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ.: Appeals must allege legal errors; factual disputes or dissatisfaction with the reasoning's sufficiency do not constitute grounds for cassation.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal factual dispute legal error constitutional review appellate jurisdiction building permit sanatoria aggiudicazione di appalto comunale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 208 r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775
Art. 40 cod. proc. amm.
Quanto alla prima di esse, è ben vero che si indicano come violate le norme di cui agli art. 40 cod. proc. amm. e 100 cod.
Art. 100 cod. proc. civ.
Art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ.
Il sindacato di legittimità sulla motivazione e, dunque esperibile, ad onta della latitudine che la denuncia del vizio poteva un tempo conferirle, secondo la lettura nomofilattica dell'art. 360, comma 1, n.
Art. 152 d.lgs. 152/2006
115 d.lgs. 152/2006, nel difetto del che il provvedimento impugnato si rendeva perciò censurabile per vizio di motivazione.
Art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
art. 115 d.lgs. 152/2006
06-12-2022 - 4 - divieto posto dall'art. 115 d.lgs. 152/2006, nel difetto del che il provvedimento impugnato si rendeva perciò censurabile per vizio di motivazione.
artt. 111 Cost
Come è noto la censurabilitàper cassazione e, segnatamente, avanti a queste Sezioni Unite delle decisione assunte dal Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche in unico grado o in grado di appello è consentita, alla stregua del combinato disposto risultante dagli artt. 111 Cost., 200 e 201 r.d.
art. 152 d.lgs. 152/2006
115 d.lgs. 152/2006, nel difetto del che il provvedimento impugnato si rendeva perciò censurabile per vizio di motivazione.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., Sez. U, 7/01/2016, n. 67
06-12-2022 - 5 - sufficienza, nella mancanz a assoluta di motivi sott o l'aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili, nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile (Cass., Sez. U, 7/01/2016, n. 67).
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Testo completo

- ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 30934-2021 proposto da: GAMBARINI MICHELANGELO, CAPELLI MARIA TERESA, O.F.G. S.N.C. DI GAMBARINI MICHELANGELO E C., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA L. CARO 62, presso lo studio dell'avvocato SIMONE CICCOTTI, rappresentati e difesi dall'avvocato MASSIMO GIAVAZZI; -ricorrenti - contro COMUNE DI CHIUDUNO; Ric. 2021 n. 30934 sez. SU -ud. 06-12-2022 - 2 - -intimato - avverso la sentenza n. 142/2021 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE, depositata il 10/08/2021.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/12/2022 dal Consigliere Dott. MARCO MARULLI; lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale PAOLA FILIPPI, il quale chiede che la Corte di Cassazione, a Sezioni unite, dichiariinammissibile il ricorso. FATTI DI CAUSA 1.Miche l angelo Gambarini, Maria Teresa Capelli e la s.n.c. O.F.G. di Gambarini Michelangelo ricorrono a queste Sezioni Unite per sentire cassare l'epigrafatasentenza con la quale il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche ha respinto l'impugnazione da loro proposta avverso il rigetto da parte del Comune di Chiuduno dell'istanza con cui avevano chiesto il rilascio in sanatoria del permesso di costruire in relazione all'avvenuto intubamento di un tratto del canale irriguo prospiciente la loro abitazione, in passato causa di ricorrenti esondazioni e di allegamento dei terreni circostanti.

Il giudice delle acque ha respinto il gravame sul rilievo che, essendo stato motivato l'impugnato rigetto con la considerazione che il progetto presentato contemplava un "tombinamento esteso", era deducibile che se l'opera avesse avuto dimensioni ridotte il provvedimento avrebbe potuto anche avere un esito diverso ed «a questo giudizio formulato dall'autorità parte ricorrente non dedica alcuna considerazione». Peraltro, ha osservato ancora il decidente, parte ricorrente «nulla dice in ordine all'effettiva lunghezza della parte intubata e della parte a cielo aperto».

Il mezzo ora proposto dai ricorrenti si vale di due motivi di ricorso, a cui non si è opposto il Comune rimasto intimato. Ric. 2021 n. 30934 sez. SU -ud. 06-12-2022 - 3 - Requisitorie scritte del Pubblico Ministero che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 2. Con il primo moti vo di ricorso si deduce la violazione e la falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 208 r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, 40 cod. proc. amm. e 100 cod. proc. civ. Rilevano i ricorrenti che, motivando il provvedimento di rigetto con l'osservazione che nulla costoro avevano allegato circa l'effettiva estensione del tratto intubato e del tratto ancora a cielo aperto, il decidente aveva inteso affermare che i motivi di impugnazione non fossero specifici.

Ora questa affermazione si rivela errata, posto che, al contrario di quanto divisato in sentenza, non solo l'osservazione era stata fatta oggetto di esplicita contestazione, ma si era anche spiegato, a maggior riprova di ciò , che il tratto oggetto di tombinamento era quello più prossimo o immediatamente a ridosso del'abitazione dei ricorrenti, dando di ciò anche una rappresentazione grafica, di modo che le proporzioni tra il tratto intubato e quello a cielo aperto erano immediatamente intelligibili, senza che a questo fine si rendesse necessario precisarne anche numericamente la lunghezza.

3. Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 115 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Rilevano i ricorrenti che, poiché alla stregua della norma rubricata, l'intubamento dei corsi d'acqua di superficie, altrimenti da essa vietato, è consentito solo per ragioni di tutela della pubblica incolumità, non era loro addebitabile, a comprova dell'adottato provvedimento di rigetto, di non aver indicato l'estensione del tratto intubato e della porzione di canale rimasto a cielo aperto, giacché sarebbe stato onere dell'autorità decidente spiegare le ragioni per le quali il tratto intubato era stato ritenuto così esteso da violare il Ric. 2021 n. 30934 sez. SU -ud. 06-12-2022 - 4 - divieto posto dall'art. 115 d.lgs. 152/2006, nel difetto del che il provvedimento impugnato si rendeva perciò censurabile per vizio di motivazione.

4. Tutti i sopradetti motivi si prestano ad una comune declaratoria di inammissibilità. Come è noto la censurabilitàper cassazione e, segnatamente, avanti a queste Sezioni Unite delle decisione assunte dal Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche in unico grado o in grado di appello è consentita, alla stregua del combinato disposto risultante dagli artt. 111 Cost., 200 e 201 r.d. 1775/1993, per violazione di legge, e soltanto per vizi della motivazione che si traducano nella sua inesistenza, contraddittorietà o mera apparenza, mentre non è consentito al giudice di legittimità la verifica della sufficienza o della razionalità della motivazione in ordine alle "quaestiones facti", la quale comporterebbe un raffronto tra le ragioni del decidere espresse nella sentenza impugnata e le risultanze istruttorie sottoposte al vaglio del giudice del merito (Cass., Sez.

U, 6/11/2018, n. 28220). Il sindacato di legittimità sulla motivazione e, dunque esperibile, ad onta della latitudine che la denuncia del vizio poteva un tempo conferirle, secondo la lettura nomofilattica dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., nel testo risultate dalle modifica di esso dovuta all'art. 54, comma 1, lett. b), d.l. 22 giugno 2012, n. 83 convertito dalla l. 7 agosto 2012, n. 134, nei soli limiti della riduzione di esso al "minimo costituzionale", di talché, anche con riguardo alle pronunce del T.S.A.P., l'anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all'esistenza della motivazione in sé, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali,e si esaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di Ric. 2021 n. 30934 sez.

SU -ud. 06-12-2022 - 5 - sufficienza, nella mancanz a assoluta di motivi sott o l'aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili, nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile (Cass., Sez. U, 7/01/2016, n. 67).

5. Ciò premesso, vien fatto di dire, scrutinando le doglianze declinate dai ricorrenti, che esse si muovono su un terreno estraneo al riferito quadro di diritto. Quanto alla prima di esse, è ben vero che si indicano come violate le norme di cui agli art. 40 cod. proc. amm. e 100 cod. proc. civ., ma l'illustrazione del motivo – che si articola, peraltro, in manifesto disaccordo con i canoni che presiedono stabilmente alla denuncia dell'errore di diritto avanti a questa Corte – lascia intendere , al contrario, che i rico rrenti non siano rimasti soddisfatti della motivazione con cui il decidente avrebbe ritenuto non censurata la specifica ragione di rigetto enunciata dal provvedimento impugnato, sicché la doglianza, piuttosto che esprimere una critica in punto di diritto, ostende una critica in punto di fatto, incorrendo così nella preclusione ordinamentale che impedisce a questa Corte di farsi giudice del fatto sostanziale.

Del pari anche la seconda di esse, pur evocando in rubrica l'indicazione di un vizio di legge, evidenzia il medesimo intento, dacché, condividendosi qui l'avviso espresso dal P.M. – che ha, appunto, giudicato inconferente in relazione alle ragioni di impugnazione il richiamo all'art. 152 d.lgs. 152/2006 – la dogllanza non cade sull'errore di diritto denunciato – e non potrebbe cadervi dato che la norma pretesamente violata non è stata neppure menzionata dal decidente –ma sul complessivo iter decisorio che ha portato questo a respingere la domanda ricorrente, di modo che la Ric. 2021 n. 30934 sez.

SU -ud. 06-12-2022 - 6 - doglianza rifluisce nell'alveo di una mera rimostranza di fatto non scrutinabile in questa sede.

6. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.

7. Nulla spese in difetto di costituzione avversaria. Ove dovuto sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi del dell'art.13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile. Ai sensi del dell'art.13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo