Cassation Court dismisses appeal as inadmissible due to loss of interest in the decision regarding hydroelectric concessions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the appeal inadmissible because the appellant lost the interest in the decision following a new assessment of incentive regime adherence. The appellant argued for mandatory concession duration adjustments, while the opposing parties contended the legal optionality of incentives precluded such extensions. The Court ruled that the appellant's renewed evaluation of convenience rendered the subject matter moot, necessitating dismissal without applying sanctions for unsuccessful cassation appeals.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115; The declaration of inadmissibility based on the loss of interest in the decision does not trigger the punitive sanction mechanism reserved for cases where the cassation judgment fully confirms the contested ruling.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29068/2022 R.G. proposto da ENERGIE S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t. Benedikt Kormaier, rappresentata e difes a dall’Avv. Germana Cassar , con do micilio eletto in Roma, via dei Due Macelli, n. 66, pressolo studio dell’Avv. Alessandro Boso Caretta; –ricorrente – contro CITTA' METROPOLITANA DI TORINO, in persona del Vice Sindaco p.t., rap- presentata e difesa dall'Avv. Massimo Colarizi, con domicilio eletto in Roma, via G. Antonelli, n. 49; –controricorrente – e REGIONE PIEMONTE, MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, MINI- STERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE, PRE- SIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI e G.S.E. – GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A.;
–intimati – avverso la sentenza del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche n. 110/21, depositata il 21 luglio 2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell'8 novembre 2022 dal Consigliere Guido Mercolino; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Corrado MISTRI, che ha chiesto il rigetto del ricorso. FATTI DI CAUSA 1. L'Energie S.p.a., titolare dell'impianto di produzione idroelettrica de- nominato Fenestrelle, propose ricorso al Tribunale Superiore delle Acque Pub- bliche, chiedendo l'annullamento a)della nota del 23 marzo 2020, con cui la Città Metropolitana di Torino le aveva temporaneamente negato l'adegua- mento della validità della concessione alla durata degli incentivi di cui all'art. 1, comma terzo, del d.l. 23 dicembre 2013, n. 145 ed all'art. 4, comma primo, del d.m. 6 novembre 2014, e b)della nota del 3 novembre 2020, con cui la Regione Piemonte aveva chiesto il versamento del canone aggiuntivodovuto per le concessioni di grande derivazione idroelettrica scadute, nonché di ogni atto presupposto, preordinato e/o connesso.
A sostegno della domanda, la ricorrente dedusse a)l'ineludibilità dell'ob- bligo di adeguamento gravante sulle Amministrazioniconcedenti, che impo- neva l'adozione di provvedimenti vincolati, b)il carattere eccezionale dell'art. 1, comma terzo, del d.l. n. 145 del 2013 e la sua compatibilità con l'art. 12 del d.lgs. 16 marzo 1999, n. 79, che vieta la proroga automatica delle con- cessioni di derivazione, c)la nullità della richiesta di pagamento del canone aggiuntivo, che implicava la scadenza della concessione, dichiarata da un ente incompetente.Si costituì la Città Metropolitana, ed eccepì l'inammissibilità e l'infonda- tezza della domanda, chiedendone il rigetto. 1.1.
Con sentenza del 21 luglio 2021, il TSAP ha rigettatola domanda. A fondamento della decisione, il TSAP ha riconosciuto innanzitutto la na- tura vincolata degli atti impugnati, alla stregua della direttiva 96/92/CE e dell'art. 12 del d.lgs. n. 79 del 1999, che vietavano la proroga delle conces- sioni scadute, oltretutto ottenute senza il previo esperimento dell'evidenza pubblica, nonché della direttiva 2009/28/CE, che subordina il rilascio dei titoli autorizzativi o concessori degli impianti di produzione di energie rinnovabili ad un procedimento trasparente e non discriminatorio.
Precisato inoltre che una interpretazione orientata alla tutela della concorrenza imponeva di limi- tare la portata dell'art. 4, commaprimo, del d.m. 6 novembre 2014 alla di- sciplina degli incentivi in favore di chi ne avesse titolo, ha escluso che lo stesso comportasse l'attribuzione del diritto al rinnovo automatico della con- cessione, rilevando comunque che la norma non recava alcun accenno al re- gime delle concessioni idroelettriche, ad un'eventuale deroga all'evidenza pubblica, ed alla proroga del titolo già scaduto.
2. Avverso la predetta sentenza l'Energie ha proposto ricorso per cassa- zione, affidato ad un solo motivo. Ha resistito con controricorso, illustrato anche con memoria,la Città Metropolitana. Gli altri intimati non ha nno svolto attività difensiva. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l'unico motivo d'impugnazione, la ricorrente denuncia la violazione dell'art. 1, comma terzo, lett. b), del d.l. n. 145 del 2013, del d.m. 6 novem- bre 2014, dell'art. 23 del d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28, della direttiva 2009/28/ CE, degli artt. 49, 258 e 259 del TFUE, dell'art. 12 della direttiva 2006/123/ CE, dell'art. 12 del d.lgs. n. 79 del 1999 e dell'art. 117 Cost., censurando la sentenza impugnata per aver escluso la proroga della concessione.
Premesso che l'art. 1, comma terzo, lett. b)del d.l. n. 145 del 2013 e il d.m. 6 novembre 2014 s'inseriscono nella disciplina comunitaria di sostegno alla diffusione de- gl'impianti di produzione di energie rinnovabili, contemperando l'equa remu- nerazione degli investimenti con la stabilità nel tempo degl'incentivi, ribadisce il carattere eccezionale della prima disposizione, legata da un rapporto di spe- cialità all'art. 12 del d.lgs. n. 79 del 1999. Sostiene infatti che essa mira a ridurre l'incremento della spesa pubblicaderivante dal riconoscimento degli incentivi, orientando le scelte imprenditoriali degli operatori verso l'adesione volontaria ad una rimodulazione degli incentivi, consistente nella riduzione percentuale degli stessi, a fronte di una proroga della loro durata, pari al periodo residuo incrementato di sette anni; le modalità operative di tale ri- modulazione sono state poi dettate dal d.m. 6 novembre 2014, che ha previ- sto l'adeguamento della validità temporale dei permessi alla durata degli in- centivi.
Tale disciplina, ad avviso della ricorrente, non si pone affatto in con- trasto con le norme comunitarie ed interne volte a favorire la liberalizzazione del settore elettrico, limitandosi ad introdurre una deroga al divieto di rinnovo automatico delle concessioni di derivazione d'acqua, consistente nella proroga di quelle relative ad impianti già incentivati, al fine di consentire l'effettua- zione d'interventi di rifacimento, potenziamento ed introduzione di nuove tec- nologie, che non risulterebbero altrimenti possibili, dal momento che la ven- dita di energia non garantisce la remunerazione di tali investimenti. 1.1.
Il ricorso è inammissibile. Con atto depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2022, il difensore della società ricorrente ha infatti dichiarato che quest'ultima non ha più interesse all'impugnazione, essendo venuto meno, successivamente alla notificazione del ricorso per cassazione,il presupposto in base al quale era stato richiesto l'adeguamento della durata della concessione: ha riferito in proposito che, a seguito della comunicazione della sentenza impugnata, il Gestore dei Servizi Energetici S.p.a., con nota n. 20220006577 dell'8 marzo 2022, ha accolto la domanda, formulata dalla ricorrente, di riconoscimento dell'incentivo origina- riamente attribuito, con rinuncia di fatto all'applicazione dell'opzione di cui all'art. 1, comma terzo, lett. b), del d.l. n. 145 del 2013.
La produzione della predetta nota, avvenuta entro il termine di cui all'art. 380-bis.1 cod. proc. civ.,va ritenuta ammissibile ai sensi dell'art. 372, primo comma,cod. proc. civ., trattandosi di un documento volto ad evidenziare la cessazione della materia del contendere per fatti sopravvenuti alla proposi- zione del ricorso, tali da far venir meno l'interesse all'impugnazione, ed es- sendo state altresì rispettate le forme prescritte dal secondo comma dell'art. 372 cit. per il deposito dei documenti attinenti all'ammissibilità del ricorso o del controricorso (cfr.
Cass., Sez. II, 29/02/2016, n. 3934; 5/08/2008, n. 21122; Cass., Sez. lav., 23/06/2009, n. 14657). L'attoin questione, determinando il superamento di ogni ragione di con- trasto tra le parti, per effetto di una rinnovata valutazione della ricorrente in ordine alla convenienza dell'adesione al regime previsto dalla norma richia- mata, ed alla conseguente opportunità d'insistere sulla tesi della obbligato- rietà dell'adeguamento della durata della concessione, comprova il venir meno dell'interesse alla decisione in ordine all'impugnazione della sentenza del TSAP, la cui sopravvenienza rispetto alla notificazione del ricorso impone la dichiarazione d'inammissibilità dello stesso.
2. Ai fini del regolamento delle spese processuali, si rileva poi che la que- stione sollevata con l'impugnazione è stata già esaminata da queste Sezioni Unite, che con una recente ordinanza, emessa in un analogo giudizio, l'hanno risolta in senso sfavorevole alla ricorrente, enunciando il principio di diritto secondo cui, in tema di concessioni di grandi derivazioni di acqua per uso idroelettrico, l'opzione dei produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili per i regimi di dilazione o di rimodulazione degli incentivi previsti dall'art. 1, comma terzo, del d.l. n. 145 del 2013, convertito con modificazionidalla legge n. 9 del 2014, non comporta la proroga delle concessioni di derivazione idrica in corso, avendo, piuttosto, la previsione legale di un regime opzionale la finalità di porre le società di gestione in condizione di valutare il regime rimo- dulato più conveniente, anche e proprio in ragione della durata residua delle singole concessioni in loro titolarità (cfr.
Cass., Sez. Un., 13/01/2022, n. 948). Tale orientamento, che il Collegio condivide, consentendo di esprimere una prognosi negativa in ordine alle possibilità di accoglimento del ricorso in esame, giustifica il rigetto della richiesta di compensazione delle spese pro- cessuali avanzata dalla ricorrente, la cui soccombenza virtuale ne impone la condanna al pagamento delle spese della presente fase, che si liquidano come dal dispositivo. 2.1. In quanto fondata sul venir meno dell'interesse alla decisione, la di- chiarazione d'inammissibilità del ricorso non comporta infine l'applicazione del meccanismo sanzionatorio previsto d all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dall'art. 1, comma diciassettesimo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, operante soltanto nel caso in cui il giudizio di cassazione si concluda con l'integrale conferma della statuizione impugnata, e non anche quando, come nella specie, la dichiarazione d'inam- missibilità sia dovuta alla sopravvenuta cessazione della materia del conten- dere, la quale determina la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata, indipendente- mente dalla fondatezza o meno del ricorso, la cui valutazione assume rilievo esclusivamente ai fini della regolazione delle spese del giudizio di legittimità (cfr.
Cass., Sez. III, 20/07/2021, n. 20697; 10/02/2017, n. 3542).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in fa- vore della controricorrente, delle spese del giudizio