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Ordinanza Interlocutoria — n. 208/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses interlocutory appeal on lack of interest, remanding for public hearing.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 208/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the interlocutory appeal filed by the Municipality of Chiusa against a lower court ruling that declared its claim inadmissible. The municipality argued it lacked interest because the water concession had already expired, while the Province contended the appeal was procedurally flawed under administrative law. The court determined that the specific legal issues regarding the expiration of the water right did not require immediate resolution and thus remanded the case for a public hearing.

Regesto Legislator

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Art. 35 co. 1 lett. b) and Art. 40 co. 1 c.p.a.; The Court of Cassation may dismiss an interlocutory appeal on the ground of lack of interest when the subject matter has already been definitively prejudiced by a prior administrative act, requiring instead a remand for public hearing.

Parole chiave

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interlocutory appeal lack of interest administrative law water concession remand for hearing procedural inadmissibility Cassation Court rinuncia alla concessione

Disposizioni normative citate

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Art. 35 co. 1 lett. b) c.p.a.
Art. 40 co. 1 c.p.a.
Art. 30 l.p. 2/2015
Art. 55 T.U. 11.12.1933, n. 1775
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Testo completo

1/2022 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 31277/2021 R.G. proposto da: COMUNE DI CHIUSA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BARBERINI 29, presso lo studio dell’avvocato BETTONI MANFREDI (BTTMFR51B11H501G) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MELLAIA FRANCO (MLLFNC50S22A952T) -ricorrente- contro PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO, elettivamente domiciliato in Bolzano Piazza Silvius Magnago 1, presso lo studio dell’avvocato ROILO ALEXANDRA (RLOLND68S41B160H) che lo rappresenta e R.G. 31277/2022 adunanza S.U. 22 novembre 2022 pag. difende unitamente agli avvocati GRAZIANI LUCA (GRZLCU62R29H501D), PLANCKER LUKAS (PLNLKS68E21A952A), FADANELLI LAURA (FDNLRA65H69A952U), PURRELLO MICHELE (PRRMHL69B04I829V) -controricorrente- avverso SENTENZA di TRIB.SUP.

DELLE ACQUE PUBBLICHEROMA n. 144/2021 depositata il 10/08/2021. Letta la memoria del ricorrente. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/11/2022 dal Consigliere MASSIMO FERRO. FATTI DI CAUSA 1. Il COMUNE DI CHIUSA impugna la sentenza del TSAP n. 144/21 dep. il 10 agosto 2021, con cui è stato dichiarato inammissibile il suo ricorso avverso il decreto assessorile 2.7.2019 della Provincia autonoma di Bolzano che ne aveva pronunciato la decadenza in p unto di concessione per piccola derivazione idroelettrica;

2. la sentenza impugnata ha premesso che :

a) la decadenza veniva emessa perché alla citata concessione, già assentita in favore del comune con atto sub GD/9009per rilascio in decreto 20.6.2014 , non era seguita l’attivazione dell’impianto nel termi n e triennale (prorogabile fino a cinque) di cui all’art.30 l.p. 2/2015;

b) secondo il comune, la provincia avrebbe dovuto prorogare il termine di esecuzione delle opere, poiché non era stato possib i le costruire l’annessa condotta forzata dato che il GSE (gestore dei servizi energetici) non aveva corrisposto all’ente locale gli incentivi per il realizzo della condottaprincipale di fognatura;

c) la provincia, a sua volta, aveva eccepito l’omessa e pregiudiziale mancata impugnazione comunale del rigetto della proroga, disposto con d. 19.11.2018 e comunque l’infondatezzadella impugnazione; R.G. 31277/2022 adunanza S.U. 22 novembre 2022 pag.

3. la sentenza impugnata ha ritenuto l’inammissibilità del ricorso esponendoche:

a) sussiste i l difetto d’interesse del comune, oggetto di primo provvedimento già ex se lesivo dell’ interesse sostanziale dedotto in giudizio;

b) il circoscritto oggetto d’impugnazione avanti al TSAP, invero, benché in ipotesi rivisto nel merito in senso favorevole alla parte, non potrebbe travolgere la portata del previo diniego della proroga, in applicazione dell’art.35 co.1 lett.

b) e 40 co.1 c.p.a.;

4. il ricorso deduce l’e rroneità della sentenza raggruppando le censure in due gruppi di motivi, viene illustrato da memoria e ad esso resiste la provincia, che ha depositato controricorso . RAGIONI DELLA DECISIONE Considerato che:

1. i motivi pongono la questione dei presupposti per la decadenza dal diritto d’uso d’acqua pubblica, in relazione all’invocato art.55 T.U. 11.12.1933, n.1775, tenuto conto del diniego dellaproroga richiesta e della portata dell’art.30 l.p.2/2015;

2. non sussistono i presupposti per la trattazione camerale del ricorso, dovendone perciò essere disposto il rinvio a udienza pubblica;

P.Q.M.

la Corte rinvia a nuovo ruolo per la trattazione in udienza pubblica. Così d