Cassation court dismisses Inps appeal on CIGS integration pay, ruling group agreements require explicit proxy authority.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court overturned the Milan Court of Appeal's decision granting Giuseppe Dal Prà special salary integration pay (CIGS) from INPS. While the lower court accepted that a collective agreement covered the entire Alitalia group and counted prior service time, the higher court found errors in legal reasoning regarding corporate representation. The court held that a group head cannot implicitly represent subsidiaries for CIGS claims without a specific power of attorney, and service time must be calculated only within the same legal entity.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1387 ss. c.c.; Cass. 2023/1: A group head lacks implicit authority to claim statutory benefits for subsidiaries without a specific power of attorney, and service time must be computed within the same legal entity.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 27511-2017 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIETTA CORETTI, VINCENZO TRIOLO, VINCENZO STUMPO; -ricorrente - contro DAL PRA' GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GAETANO KOCH 42, presso lo studio Oggetto CIGS R.G.N.27511/2017 Cron. Rep. Ud.16/11/2023 CC dell'avvocato VITANTONIO AMODIO, che lo rappresenta e difende; -controricorrente - nonchè contro COMPAGNIA AEREA ITALIANA S.P.A. (già ALITALIA - COMPAGNIA AEREA ITALIANA S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE TRE MADONNE 8, presso lo studio degli avvocati MAURIZIO MARAZZA, DOMENICO DE FEO, MARCO MARAZZA che la rappresentano e difendono; -controricorrente - avverso la sentenza n. 796/2017 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 24/05/2017 R.G.N. 502/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/11/2023 dal Consigliere Dott.
ALESSANDRO GNANI. RILEVATO CHE La Corte d’appello di Milano confermava la pronuncia di primo grado che aveva accolto la domanda di Dal Prà Giuseppe avente ad oggetto il pagamento dell’indennità dovuta a titolo di integrazione salariale straordinaria dovuta dall’Inps e da questo sospesa dopo due mesi.Dal Prà, lavoratore nel settore aereo, al tempo dell’accordo sindacale, cui fece seguito quello governativo e il decreto ministeriale di autorizzazione alla CIGS, era dipendente di Cai First s.p.a., azienda facente parte del gruppo Alitalia CAI s.p.a., l’unica ad avere sottoscritto l’accordo sindacale e quello governativo.
In seguito, il suo contratto di lavoro fu ceduto ad Alitalia CAI s.p.a. Riteneva la Corte che l’accordo sindacale, e anche quello governativo che al primo rifaceva richiamo, avessero riguardo alla richiesta di CIGS per tutti i lavoratori del gruppo Alitalia, quindi anche per Cai First s.p.a., e restava così irrilevante che il decreto ministeriale menzionasse solo Alitalia CAI s.p.a. La Corte riteneva poi che il requisito dell’anzianità di servizio pari a 90 giorni richiesto ai fini dell’ammissione al trattamento di CIGS sussistesse in capo a Dal Prà, dovendosi computare l’anzianità lavorativa già maturata presso la cedente CAI First s.p.a.
Avverso la sentenza, l’Inps ricorre per due motivi. Alitalia CAI s.p.a. resiste con controricorso illustrato da memoria. Resiste con controricorso anche Dal Prà Giuseppe. All’adunanza camerale il collegio riservava termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. CONSIDERATO CHE Con il primo motivo di ricorso, l’Inps deduce violazione degli artt.1 bis, co.1 d.l. n.247/04, conv. con mod. dalla l. n.291/04, 2, co.1 d.l. n.134/08, conv. con mod. dalla l. n.166/08, 2 d.P.R. n.218/00, nonché degli artt.1362 ss., 1387 ss., 1372 c.c. La Corte avrebbe considerato fondante l’accordo sindacale, nonostante il titolo costitutivo della CIGS dovesse rinvenirsi nell’accordo governativo e nel decreto ministeriale di ammissione, che non facevano riferimento ad altre imprese diverse da Alitalia CAI s.p.a.
La Corte, nell’assumere la decisione, avrebbe di fatto attribuito al gruppo Alitalia una soggettività giuridica autonoma, invece inesistente, non richiedendo che Alitalia CAI s.p.a. avesse stipulato gli accordi anche in nome e per conto delle imprese del gruppo. Con il secondo motivo di ricorso, l’Inps deduce violazione degli artt.8, co.3 d.l. n.86/88, conv. con mod. dalla l. n.160/88, 1 bis, co.1 e 1 ter d.l. n.247/04, conv. con mod. dalla l. n.291/04, nonché degli artt.1406 e 2112 c.c. La Corte non avrebbe dovuto computare, nei 90 giorni di anzianità lavorativa, quella maturata presso la cedente del contratto Cai First s.p.a., in quanto la cessione del contratto non potrebbe essere equiparata alla cessione d’azienda: nella prima l’attività lavorativa viene prestata per due soggetti (cedente e cessionario) completamente diversi, e quindi nell’ambito di due imprese distinte, nella seconda viene invece prestata nell’ambito della medesima azienda.
Il primo motivo è fondato. La Corte ha ritenuto che l’accordo sindacale sottoscritto da Alitalia CAI s.p.a. riguardasse la richiesta di CIGS anche per le imprese del gruppo considerando che l’oggetto dell’accordo era vasto e concerneva aspetti organizzativi involgenti non solo Alitalia ma le imprese del gruppo, più volte menzionate nelle clausole negoziali.Ora, che l’accordo riguardasse anche aspetti organizzativi riferibili alle imprese del gruppo, non è rilievo sufficiente ad affermare che la capogruppo abbia inteso chiedere la CIGS anche per dette imprese.
Nel momento in cui il gruppo societario non costituisce un autonomo soggetto di diritto, mantenendo ciascuna impresa del gruppo la propria autonoma soggettività giuridica (Cass.20231/10), ed essendo pacifico che l’accordo sindacale fu sottoscritto solo da Alitalia CAI s.p.a. e non da altre imprese del gruppo, la Corte avrebbe dovuto accertare se Alitalia CAI s.p.a. ebbe a sottoscriverel’accordo in funzione della richiesta di CIGS in nome e per conto delle altre imprese, e quindi in forza di una procura ad hoc. La Corte, nulla richiedendo in termini di poteri rappresentativi in capo ad Alitalia CAI s.p.a., è venuta a violare le norme sulla rappresentanza (art.1387 ss. c.c.), di fatto ammettendo che il solo riferimento in varie clausole negoziali alle imprese del gruppo bastasse a determinare in capo ad Alitalia CAI s.p.a. il potere di fare richiesta di CIGS anche per costoro, quando invece tale potere presuppone sempre un negozio quale la procura.
Né la Corte ha affermato che, dall’interpretazione delle clausole negoziali, risultavaun conferimento implicito di procura. Il secondo motivo resta assorbito. Conclusivamente, in accoglimento del primo motivo, la sentenza va cassata nei limiti del motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Milano per i conseguenti accertamenti indotti dalla presente pronuncia sulla sussistenza o meno di un potere