Italian court dismisses appeal against INAIL rate change, ruling term 'truck' includes semi-trailers.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's rejection of the company's opposition to an INAIL premium rate increase. The company argued that the term 'truck' legally encompasses semi-trailers, but the court found the appeal sought a re-evaluation of the declaration's accuracy rather than a legal interpretation. Consequently, the court ruled the declaration was incomplete regarding specific risks, dismissing the appeal and ordering the appellant to pay litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 12 d.lgs. n. 1124/1965; Art. 16 D.M. 12/12/2000: An appeal challenging the interpretation of a statutory term in an insurance declaration is inadmissible if it merely seeks a re-evaluation of the factual accuracy of the declaration rather than a distinct legal interpretation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 26892-2017 proposto da: PAUL TRANSIT S.A.S. DI BRUSEGHIN ANTONIO C., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO MUSA 12-A, presso lo studio dell'avvocato FABRIZIO PERTICA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato PIERLUIGI FABBRO; -ricorrente - contro I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli avvocati RAFFAELA FABBI, LORELLA Oggetto R.G.N. 26892/2017 Cron.
Rep. Ud. 24/10/2023 CC FRASCONA', che lo rappresentano e difendono; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2581/2017 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 09/08/2017 R.G.N. 2/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/10/2023 dal Consigliere Dott. FRANCESCO BUFFA. RITENUTO CHE: Con sentenza del 9.8.17 la corte d’appello di Trieste ha confermato la sentenza 14.7.16 del tribunale di Gorizia, che aveva rigettato l’opposizione dell’impresa in epigrafe alla variazione del tasso premi Inail operata con atto 31.12.14, alla quale era consegui to un debito aziendale per euro 53.997.
In particolare, la corte territoriale,considerato che non era stata contestata la correttezza dell’inquadramento da variazione, ha ritenuto che la denuncia iniziale di attività aziendale fosse stata fatta in modo reticente dall’impresa, utilizzando il termine “camion” piuttosto che quello di “autoarticolato”, con conseguente decorrenza retroattiva della variazione ed applicazione delle sanzioni. Avverso tale sentenza ricorre la società per un motivo, illustrato da memoria, cui resiste l’INAIL con controricorso. Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento.
CONSIDERATO CHE: Il motivo di ricorso deduce violazione dell’articolo 12 d.lgs. n. 1124 del 1965 e dell’art. 16 decreto ministeriale 12/12/2000, per avere la corte territoriale trascurato che il termine “camion” indica il complesso dei mezzi di trasporto merci in genere e ricomprendegli autoarticolati. Il motivo è inammissibile in quanto tende ad una rivalutazione del merito in ordine alla fedeltà o meno della dichiarazione resa dalla ditta ed è comunque infondato perché la dichiarazione resa è comunque incompleta; al di là della questione terminologica in ordine all’uso del termine, infatti, è stato accertato dalla corte territoriale che non era stata esplicitata nella dichiarazione aziendale alcuna indicazione del rischio dell’attività in relazione alla specificità della sua natura, derivante dalla presenza dei rimorchi negli autoarticolati.
Spese secondo soccombenza. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. p.q.m. dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 6.500 per compensi professionali ed euro 200 per esborsi, oltre a spese generali al 15% ed accessori come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se d