Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 36457/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36457/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36457/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

la seguente ORDINANZA sul ricorso 20355-2017 proposto da: G.S.A. - GESTIONE SERVIZI AZIENDALI SCARL , ora in LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA, in persona del Commissario Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CUNFIDA 20, presso lo studio dell'avvocato MONICA BATTAGLIA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MASSIMO GRATTAROLA; -ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36457/2023 — snciv · Corte di Cassazione: Infine, va evidenziato che l’impugnazione ex n. 5 dell’art. 360 co. 1 c.p.c. è esclusain presenza di doppia pronuncia conforme di merito, come nel caso. In definitiva, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso. Spese secondo soccombenza. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. p.q.m. dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 8.000 per compensi professionali ed euro 200 per esborsi, oltre a spese generali al 15% ed accessori come per legge.

Parole chiave

Generato dall'IA
trasferimento dei contributi contributi di previdenza professionale rimborso dei contributi suddivisione della previdenza professionale prestazione non contributiva percepzione indebita di disoccupazione
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 20355-2017 proposto da: G.S.A. - GESTIONE SERVIZI AZIENDALI SCARL , ora in LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA, in persona del Commissario Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CUNFIDA 20, presso lo studio dell'avvocato MONICA BATTAGLIA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MASSIMO GRATTAROLA; -ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I.

S.P.A. - Società di Oggetto R.G.N.20355/2017 Cron. Rep. Ud.24/10/2023 CC Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati CARLA D'ALOISIO, ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, GIUSEPPE MATANO, ESTER ADA SCIPLINO; -controricorrenti - nonchè contro I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli avvocati FRANCESCA SALVATORI, LORELLA FRASCONA', che lo rappresentano e difendono; -controricorrente - avverso la sentenza n. 112/2017 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 24/02/2017 R.G.N. 256/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/10/2023 dal Consigliere Dott.

FRANCESCO BUFFA; il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. STEFANO VISONA' ha depositato conclusioni scritte. RITENUTO CHE: Con sentenza del 24.2.17 la corte d’appello di Torino ha confermato la sentenza del tribunale di Cuneo, che aveva rigettato il ricorso delle imprese in epigrafe per impugnativa di verbale Inail e di avviso di addebito Inps, con i quali erano fatti rispettivamente valere –per quel che qui rileva- crediti Inail per euro 188.400 dovuti in ragione di erronea applicazione del contratto collettivo nazionale UNCI in luogo del contratto nazionale autotrasporti merci e logistica, nonché del mancato assoggettamento a contribuzione dell’indennità di trasferta e dello straordinario, e della mancata corresponsione degli assegni familiari per una dipendente.

In particolare, la corte territoriale ha accertato sulla base di dati indicati nella circolare ministero lavoro 3/10/12 la maggiore rappresentatività delle organizzazioni sindacali stipulanti , ed ha fatto riferimento al relativo contratto ai soli fini contributivi; ha accertato il carattere fittizio delle trasferte che non erano legate a lavoro effettivo ed erano anzi compensate in modo fisso e ritenuto che perciò dovevano essere assoggettate a contribuzione quale lavoro ordinario;ha accertato infine che era stato svolto straordinario, non pagato ma da assoggettare a contribuzione.

Avverso tale sentenza ricorre la società per un motivo, cui resistono Inail e Inps con distinti controricorsi. Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento. CONSIDERATO CHE: Occorre premettere (richiamando Sez. L, Sentenza n.16764 del 17/07/2009, Rv. 609737 - 01) che in relazione al disposto di cui all'art. 1 del d.l. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito in legge 7 dicembre 1989, n. 389 -a norma del quale la retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale (cosiddetto "minimale contributivo")-è onere dell'ente previdenziale dimostrare l'esistenza, nel corrispondente settore produttivo, di un contratto collettivo stipulato dai sindacati maggiormente rappresentativi, il quale determini la retribuzione spettante in misura superiore a quella sulla base della quale il datore ha versato i contributi; tale onere deve essere adempiuto mediante la produzione del contratto collettivo applicabile, non essendo sufficiente il deposito dei verbali di accertamento redatti in sede ispettiva.

Nel caso, l’onere dell’ente previdenziale è stato assolto mediante produzione sia dei contratti in comparazione, comprensivi delle relative tabelle contrattuali, che dei verbali ispettivi che hanno operato i connessi conteggi. Ciò posto, il motivo di ricorso fa riferimento all’omessa motivazione su un punto decisivo per aver fatto riferimento a dati non verificati dal ministero,ma forniti dai sindacati in modo puramente autoreferenziale. Il motivo è inammissibile non solo perché tendead una rivalutazione del merito della controversia, esclusa in sede di legittimità, in ordine alla maggiore rappresentatività dei sindacati stipulanti, ma perché non deduce un fatto che la corte avrebbe omesso di valutare, posto altresì che la corte ha motivato (specie a pag.

20) proprio sulla dedotta presunta autoreferenzialità dei dati sindacali; da un lato la corte territoriale ha valorizzato i dati contenuti nella circolare amministrativa dell’1.6.12, dall’altro lato ha specificamente considerato che idati oggettivi sono stati elaborati proprio dall’amministrazione preposta a raccogliere elementi per valorizzare la rappresentatività delle organizzazioni sindacali. Sulla scorta di tali dati, la circolare ha considerato il numero complessivo delle imprese associate e dei lavoratori occupati, la diffusione territoriale delle organizzazioni sindacali, il numero dei contratti collettivi stipulati, mentre parte ricorrente non ha offerto alcun elemento concreto e specifico per contrastare tali risultanze.

Infine, va evidenziato che l’impugnazione ex n. 5 dell’art. 360 co. 1 c.p.c. è esclusain presenza di doppia pronuncia conforme di merito, come nel caso. In definitiva, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso. Spese secondo soccombenza. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. p.q.m. dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 8.000 per compensi professionali ed euro 200 per esborsi, oltre a spese generali al 15% ed accessori come per legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello pre