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Ordinanza — n. 36448/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against Inps ruling on artisan firm employee count limits and apprentice requirements.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36448/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court rejected the appeal filed by Gold Art S.R.L. against the Florence Court of Appeal's decision upholding an Inps fine for exceeding artisan status limits. The company argued that the law allowed exceeding the 32-employee threshold solely through new hires, but the court found this interpretation flawed. The court ruled that the statute explicitly permits exceeding the limit only if the additional units are apprentices, a condition the company failed to meet.

Regesto Legislator

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Art. 4 legge n. 443 del 1985; The maximum employee limit for artisan firms may be raised to 40 only if the additional units are apprentices, not general new hires.

Parole chiave

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artisan firm status employee count limits apprentice requirements Inps contribution fine legal interpretation calcolo dei contributi deduzione dei contributi di mantenimento scala decrescente dei contributi

Disposizioni normative citate

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Art. 4 della legge n. 443 del 1985
Invero l’art. 4 della legge n.
Art. 9 della legge regionale Toscana n. 53 del 2008
art. 4 legge n. 443/85
Invero l’art. 4 della legge n.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 19768-2017 proposto da: GOLD ART S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI DARDANELLI 46, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPINA VENUTI, rappresentata e difesa dall'avvocato OSVALDO FRATINI; - ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Oggetto R.G.N. 19768/2017 Cron.

Rep. Ud. 27/09/2023 CC avvocati ESTER ADA SCIPLINO, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI, CARLA D'ALOISIO, GIUSEPPE MATANO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 372/2017 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 28/03/2017 R.G.N. 158/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/09/2023 dal Consigliere Dott. FRANCESCO BUFFA. RITENUTO CHE: Con sentenza del 28.3.17 la corte d’appello di Firenze, in riforma di sentenza del 2.10.15 del tribunale di Arezzo, ha rigettato l’opposizione della società in epigrafe ad avviso di addebito per euro 90.797, notificato dall’Inps per differenze contributive dovute al superamento della soglia di dipendenti per il mantenimento nell’albo delle imprese artigiane per gli anni 2007, 2008 e 2011, avendo 34,5 unità in luogo delle 32 che costituiscono la soglia limite per l’iscrizioneall’albo.

Avverso tale sentenza ricorre la società per un motivo, cui resiste l’Inps con controricorso. Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento. CONSIDERATO CHE: L’unico motivo deduce violazione degli articoli 4 legge 443 del 1985 e 9 legge regionale Toscana 53 del 2008, per avere la corte territoriale ritenuto possibile il superamento della soglia oltre i 32 dipendenti solo con nuove assunzioni di apprendisti. Il motivo di ricorso è infondato. La questione giuridicamente controversa tra le parti è se la normativa consenta di superare il limite di dipendenti fino a 40 unità a patto che le unità ulteriori siano apprendisti (sì da avere 32 dipendenti e 8 apprendisti) ovvero se le ulteriori unità debbano essere necessariamente nuove assunzioni oltre la trentaduesima.

L’interpretazione offerta dalla parte ricorrente è priva di pregio. Invero l’art. 4 della legge n. 443 del 1985, nello stabilire per ciascun settore di appartenenza dell’impresa il numero massimo di dipendenti previsti per mantenere la qualificazione di impresa artigiana, stabilisce quale ipotesi generale l’avere al massimo 32 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a sedici; prevede poi una ipotesi ulteriore, che trova applicazione nel caso vi sia un aumento di organico oltre le 32 unità, stabilendo che “il numero massimo di dipendenti può essere elevato fino a 40 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti”.

La corte territoriale ha correttamente interpretato la norma nel senso che il riferimento normativo alle nuove assunzioni è non solo in senso aggiuntivo ma anche cronologico; la conclusione è in linea non solo con una interpretazione letterale della disposizione, ma anche con la sua ratio, essendo la disposizione volta a favorire quelle imprese artigiane che svolgano attività con un maggior numero di dipendenti rispetto alla regola generale, a condizione che il lavoro aggiunto sia il lavoro giovanile sotto lo schema dell’apprendistato. Può dunque affermarsi che il limite dimensionale dell’impresa artigiana ex art. 4 legge n. 443/85 per l’impresa che svolga le proprie attività nei settori delle lavorazioni artistiche, laddove si prevede che il “numero massimo di dipendenti può essere elevato fino a 40 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti”, deve essere inteso nel senso che l’impresa mantiene la qualifica artigiana solo se le unità assunte oltre la trentaduesima siano tutti apprendisti.

Spese secondo soccombenza. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. p.q.m. Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 7.500 per compensi professionali ed euro 200 per esborsi, oltre a spese generali al 15% ed accessori come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1