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Ordinanza — n. 36442/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses Inps appeal declaring litigation extinguished due to debtor's debt payment and legal waiver.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36442/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the appeal by Inps extinguished by law because the debtor had fully paid the debt and formally waived the right to litigate. Although Inps argued that the lower court erred in applying retroactive maternity contribution rules to Enel, the debtor's actions rendered the dispute moot. Consequently, the court ruled that the subject matter of the controversy ceased to exist, terminating the proceedings without a substantive decision on the legal arguments.

Regesto Legislator

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Art. 6 d.l. n. 193/2016; Art. 391 c.p.c.: When a debtor declares reliance on a simplified debt definition scheme with a waiver of litigation rights, followed by full payment of the debt, the appeal must be declared extinguished by law and the subject matter of the controversy must be deemed ceased.

Parole chiave

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debt waiver simplified payment scheme extinguishment by law cessation of controversy full debt payment litigation waiver mootness retroattività della rendita d'invalidità

Disposizioni normative citate

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Art. 6 of D.L. n. 193/2016
650607 - 01) che, in presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio ai sensi dell'art. 6 del d.l n.
Art. 391 c.p.c.
Art. 20 of D.L. n. 112/2008
Art. 22 and 79 of D.Lgs. n. 151/2001
Art. 1, comma 1 of D.P.R. n. 145/1965
Deve pertanto, in linea con i precedenti di questa Corte (Cass. 11540/19 e 31521/22), essere dichiarata cessata la materia del contendere ed estinto per legge il giudizio di legittimità, con compensazione integrale delle spese del giudizio.
Art. 1 of Law n. 106/2006
Deve pertanto, in linea con i precedenti di questa Corte (Cass. 11540/19 e 31521/22), essere dichiarata cessata la materia del contendere ed estinto per legge il giudizio di legittimità, con compensazione integrale delle spese del giudizio.
Law n. 143/1938
art. 380bis c.p
Con la memoria ex art. 380bis c.p.c.
art. 391 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 6, Ord. n. 24083/2018
Cass. n. 11540/19
Cass. n. 31521/22
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 11279-2017 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, GIUSEPPE MATANO, LELIO MARITATO, ESTER ADA SCIPLINO, CARLA D'ALOISIO; - ricorrenti - contro Oggetto R.G.N. 11279/2017 Cron.

Rep. Ud. 27/09/2023 CC E-DISTRIBUZONE S.P.A. (già ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIROLAMO DA CARPI 6, presso lo studio dell'avvocato RENATO SILVESTRI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ARTURO MARESCA; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3246/2016 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 27/10/2016 R.G.N. 7370/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/09/2023 dal Consigliere Dott. FRANCESCO BUFFA.

RITENUTO CHE: Con sentenza del 27.10.16 la corte d’appello di Roma ha confermato la sentenza del 2013 del tribunale della stessa sede, che aveva accolto l’opposizione della società in epigrafe ad avviso di addebito con il quale l’Inps aveva chiesto il pagamento di contributi malattia e maternità per il periodo dicembre 2007-ottobre 2008 per euro 10.731.843,08. In particolare, premessa la formazione del giudicato circa l’applicabilità retroattiva della normativa sopravvenuta di cui all’articolo 20 decreto legge 112/2008 convertito in legge 133/2008, la corte ha applicato la disciplina dei contributi per maternità aventi il medesimo regime di quelli dovuti per malattia, alla luce di Corte costituzionale n. 48 del 2010.

Avverso tale sentenza ricorre l’Inps per un motivo, cui resiste controparte con controricorso. Le parti hanno presentato memorie. Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento. CONSIDERATO CHE: Con l’unico motivo si deduce violazione dell’articolo 20 comma 1 decreto legge 112 predetto, 22 comma 2 e 79 decreto legislativo 151 del 2001, 6 legge 143 del 1938, 1 comma 1 d.p.r. 145 del 1965, e 1 legge 106 del 2006, per avere la corte territoriale trascurato che alle S.p.A. derivate da trasformazione di ente pubblico come l’Enel si applicano le disposizioni vigenti nel 1990 fino a rinnovo del contratto collettivo (che non contengono richiamo all’articolo 6 legge 143 del 1948 e alla disciplina della malattia) e che il rinnovo del contratto collettivo non era stato nella specie provato.

Con la memoria ex art. 380bis c.p.c. la società controricorrente ha dedotto (provando le relative circostanze con la documentazione acclusa) di aver aderito alla c.d. rottamazione delle cartelle e di aver pagato l’intero debito (vedi estratto conto Agenzia Entrate). Questa Corte ha già affermato (Sez. 6 - , Ordinanza n. 24083 del 3/10/2018; Rv. 650607 - 01) che, in presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio ai sensi dell'art. 6 del d.l n. 193 del 2016, conv. con modif. in l. n. 225 del 2016, cui sia seguita la comunicazione dell'esattore ai sensi del comma 3 di tale norma, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 c.p.c., rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente, ovvero perché ricorre un caso di estinzione "ex lege", qualora sia resistente o intimato; in entrambe le ipotesi, peraltro, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato.

Nella specie la situazione è analoga a quella già esaminata dalla Corte, pur nella diversità delle norme di definizione agevolata applicabili, norme formalmente distinte nella fonte, ma sovrapponibili nel contenuto ai fini che qui rilevano; in entrambi i casi il debitore ha la veste di controricorrente. Deve pertanto, in linea con i precedenti di questa Corte (Cass. 11540/19 e 31521/22), essere dichiarata cessata la materia del contendere ed estinto per legge il giudizio di legittimità, con compensazione integrale delle spese del giudizio. p.q.m. dichiara cessata la materia del contendere ed estinto il giudizio di leg