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Ordinanza — n. 36396/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36396/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36396/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 22080-2020 proposto da: SANTORO ALFREDO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GAVINANA 1, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI SCOGLIO, rappresentato e difeso dall'avvocato ANGELO SANTORO; - ricorrente - contro LEONARDO S.P.A. (già FINMECCANICA S.P.A., incorporante per scissione parziale ALENIA AERMACCHI S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUIGI GIUSEPPE FARAVELLI 22, presso lo studio degli avvocati ENZO MORRICO, CAMILLA NANNETTI che la rappresentano e difendono; - controricorrente - Oggetto LICENZIAMENTO DISCIPLINARE R.G.N. 22080/2020 Cron.

Regesto Legislator

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art. 360 c.p; Ordinanza — n. 36396/2023 — snciv · Corte di Cassazione: per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il soccombente con un unico motivo; ha resistito con controricorso la società; sono state comunicate memorie di entrambe le parti; all’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni; CONSIDERATO CHE1. con il motivo di ricorso si denuncia: “omesso esame di fatto decisivo riferito al divieto di uscita provvisoria di beni aziendali autorizzata dal dirigente del settore così ostacolando l’esame dell’iter fattuale”; il motivo è inammissibile; esso deduce il vizio di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c. in una ipotesi preclusa dalla ricorrenza di una cd.

Parole chiave

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licenziamento per motivi economici soppressione delle prestazioni annullamento del licenziamento abbandono del posto di lavoro sfratto di conduttore commerciale revoca della rendita

Disposizioni normative citate

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art. 360 c.p
348 ter, ultimo comma, c.p.c., in seguito art. 360, comma 4, c.p.c., per le modifiche introdotte dall’art.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 22080-2020 proposto da: SANTORO ALFREDO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GAVINANA 1, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI SCOGLIO, rappresentato e difeso dall'avvocato ANGELO SANTORO; - ricorrente - contro LEONARDO S.P.A. (già FINMECCANICA S.P.A., incorporante per scissione parziale ALENIA AERMACCHI S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUIGI GIUSEPPE FARAVELLI 22, presso lo studio degli avvocati ENZO MORRICO, CAMILLA NANNETTI che la rappresentano e difendono; - controricorrente - Oggetto LICENZIAMENTO DISCIPLINARE R.G.N. 22080/2020 Cron.

Rep. Ud. 25/10/2023 CC avverso la sentenza n. 1835/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 22/06/2020 R.G.N. 2395/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/10/2023 dal Consigliere Dott. FABRIZIO AMENDOLA. RILEVATO CHE 1. la Corte di Appello di Napoli, con la sentenza impugnata, ha confermato la pronuncia di primo grado, resa all’esito di un procedimento ex lege n. 92 del 2012, con cui era stata respinta l’impugnativa del licenziamento disciplinare, intimato in data 11 marzo 2015, proposta da Alfredo Santoro nei confronti della Leonardo Spa, già Finmeccanica Spa;

2. La Corte, in estrema sintesi, condividendo l’assunto del primo giudice, ha ritenuto che “non sia emersa in alcun modo dalla materialità dei fatti, così come ricostruiti nel corso dell’istruttoria svolta, alcuna chiara intenzione da parte del Santoro di utilizzare i beni aziendali, dopo essersene appropriato in violazione delle disposizioni vigenti riguardo al loro utilizzo, sono per uno scopo temporaneo e con il chiaro proposito di restituirli, ciò che peraltro non esclude l’integrazione di una condotta sanzionata con il licenziamento senza preavviso”; la Corte ha, inoltre, ritenuto che la mancata consegna di tutta la documentazione inerente alla procedura disciplinare da parte della società non avesse in alcun modo pregiudicato il diritto di difesa del lavoratore;

3. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il soccombente con un unico motivo; ha resistito con controricorso la società; sono state comunicate memorie di entrambe le parti; all’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni; CONSIDERATO CHE1. con il motivo di ricorso si denuncia: “omesso esame di fatto decisivo riferito al divieto di uscita provvisoria di beni aziendali autorizzata dal dirigente del settore così ostacolando l’esame dell’iter fattuale”; il motivo è inammissibile; esso deduce il vizio di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c. in una ipotesi preclusa dalla ricorrenza di una cd.

“doppia conforme” (cfr. art. 348 ter, ultimo comma, c.p.c., in seguito art. 360, comma 4, c.p.c., per le modifiche introdotte dall’art. 3, commi 26 e 27, d. lgs. n. 149 del 2022), senza indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (v. Cass. n. 26774 del 2016; conf. Cass. n. 20944 del 2019); inoltre, il motivo viene formulato senza tenere conto degli enunciati posti dalle Sezioni unite di questa Corte con le sentenze nn. 8053 e 8054 del 2014, evocando un sindacato di merito sulla sentenza impugnata del tutto estraneo ai poteri del giudice di legittimità;

2. pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con le spese che seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020);

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in euro 200,00 per esborsi e in euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali al 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del c