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Ordinanza — n. 36361/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36361/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36361/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 21910-2022 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati PATRIZIA CIACCI, CLEMENTINA PULLI, MANUELA MASSA; -ricorrente - contro CLEMENTE MARIA CRISTINA VANDA; -intimata - Oggetto R.G.N.21910/2022 Cron. Rep. Ud.16/11/2023 CC per la correzione dell'ordinanza n. 18377/2022 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 08/06/2022 R.G.N. 14981/2019; uditala relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/11/2023 dal Consigliere Dott.

Regesto Legislator

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art. 391 bis c.p; Ordinanza — n. 36361/2023 — snciv · Corte di Cassazione: LUCA SOLAINI. R.G. 21910/22 Rilevato che: l’Inps ha proposto ricorso per la correzione di errore materiale ex art. 391 bis c.p.c. contro l’ordinanza n. 18377/22emessa il 22 marzo 2022 e pubblicata il 8 giugno 2022, con cui questa Corte ha accolto il ricorso proposto dall’Istituto previdenziale, nei confronti di Clemente Maria Cristina Vanda e rinviato la causa al giudice a quo per un nuovo esame della controversia, in base ai principi enunciati nella stessa ordinanza. La Corte ha tuttavia, nel dispositivo della sentenza, indicato, quale Giudice del rinvio, il tribunale di Termini Imerese, in luogo della Corte di appello di Palermo.

Parole chiave

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correzione di errore materiale revisione della rendita d'invalidità motivi di revisione impugnabilità della decisione di rinvio rideterminazione degli alimenti istituto di previdenza

Disposizioni normative citate

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art. 391 bis c.p
21910/22 Rilevato che: l’Inps ha proposto ricorso per la correzione di errore materiale ex art. 391 bis c.p.c.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 21910-2022 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati PATRIZIA CIACCI, CLEMENTINA PULLI, MANUELA MASSA; -ricorrente - contro CLEMENTE MARIA CRISTINA VANDA; -intimata - Oggetto R.G.N.21910/2022 Cron. Rep. Ud.16/11/2023 CC per la correzione dell'ordinanza n. 18377/2022 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 08/06/2022 R.G.N. 14981/2019; uditala relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/11/2023 dal Consigliere Dott.

LUCA SOLAINI. R.G. 21910/22 Rilevato che: l’Inps ha proposto ricorso per la correzione di errore materiale ex art. 391 bis c.p.c. contro l’ordinanza n. 18377/22emessa il 22 marzo 2022 e pubblicata il 8 giugno 2022, con cui questa Corte ha accolto il ricorso proposto dall’Istituto previdenziale, nei confronti di Clemente Maria Cristina Vanda e rinviato la causa al giudice a quo per un nuovo esame della controversia, in base ai principi enunciati nella stessa ordinanza. La Corte ha tuttavia, nel dispositivo della sentenza, indicato, quale Giudice del rinvio, il tribunale di Termini Imerese, in luogo della Corte di appello di Palermo.

Rileva il Collegio che l’errore costituisce frutto di mera disattenzione, emendabile attraverso il ricorso al rimedio della correzione dell'errore materiale; pertanto, il ricorso va accolto nei termini che seguono, come riportati in dispositivo. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass. Sez. un. 9438 del 2002; Cass. n. 10203 del 2009; Cass. n. 21213 del 2013).

P.Q.M.

Dispone che nell’ordinanzadi questa Corte di cassazione n. 18377/2022 in particolare nel dispositivo (alla pagina 4, terz’ultima riga), sia corretta l’indicazione del “tribunale di Termini Imerese, diverso giudice” che deve leggersi ed intendersi “Corte di appello di Palermo, in diversa composizione”. Dispone l’annotazione a margine dell’originale del provvedimento. Così decis