Ordinanza — n. 36200/2023 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso 9819-2017 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONELLA PATTERI, LUIGI CALIULO, SERGIO PREDEN; - ricorrente - contro MALENTACCHI MANUELA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA AGRI 1, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO NAPPI, che la rappresenta e difende; - controricorrente - Oggetto R.G.N. 9819/2017 Cron.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 36200/2023 — snciv · Corte di Cassazione: Avverso tale sentenza ricorre l’Inps per un motivo, cui resiste la lavoratrice con controricorso. Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento. CONSIDERATO CHE: Con l’unico motivo di ricorso si deduce violazione dell’articolo 24 del decreto legge 201/11 convertito in legge 214/11, per avere la corte territoriale trascurato che il requisito anagrafico era stato aumentato a 63 anni nei confronti di coloro che il 31.12.12 non avevano maturato i requisiti di età e contributivi Il motivo è fondato.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 9819-2017 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONELLA PATTERI, LUIGI CALIULO, SERGIO PREDEN; - ricorrente - contro MALENTACCHI MANUELA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA AGRI 1, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO NAPPI, che la rappresenta e difende; - controricorrente - Oggetto R.G.N. 9819/2017 Cron.
Rep. Ud. 16/11/2023 CC avverso la sentenza n. 773/2016 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 18/10/2016 R.G.N. 329/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/11/2023 dal Consigliere Dott. FRANCESCO BUFFA. RITENUTO CHE: Con sentenza con motivazione contestuale del 18.10.16 la corte d’appello di Firenze, in riforma di sentenza del 2016 del tribunale di Arezzo, ha condannato l’Inps a corrispondere alla lavoratrice in epigrafe la pensione di vecchiaia con decorrenza del compimento del 60º anno di età e non dalla data della successiva domanda ex articolo 2 comma 3 legge 503 del 92 (che prevede la clausola di salvaguardia dei requisiti contributivi maturati in precedenza e ciò anche per contributi diversi da quelli versati presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti, FPLD).
Avverso tale sentenza ricorre l’Inps per un motivo, cui resiste la lavoratrice con controricorso. Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento. CONSIDERATO CHE: Con l’unico motivo di ricorso si deduce violazione dell’articolo 24 del decreto legge 201/11 convertito in legge 214/11, per avere la corte territoriale trascurato che il requisito anagrafico era stato aumentato a 63 anni nei confronti di coloro che il 31.12.12 non avevano maturato i requisiti di età e contributivi Il motivo è fondato.
Invero, mentre l’INPS non contesta in questa sede di legittimità che la lavoratrice fosse in possesso del requisito contributivo per avere 951 contributi al dicembre 1992 (per effetto del cumulo di quelli a carico del FPLD e della gestione commercianti), va rilevato che la liquidazione della pensione, per la quale come detto sono necessari i contributi della gestione lavoratori autonomi, segue le regole della detta gestione quanto al requisito anagrafico (Cass.28261/2005). Ora, a decorrere dal 1.1.12 l’età pensionabile era stata aumentata da 60 a 63 anni dall’art. 24 del d.l. 201/11, conv.
In l. 214/11, facendosi salvi i diritti quesiti di chi avesse all’epoca già maturato i requisiti di età e contribuzione richiesti dalla previgente disciplina. Tale situazione non ricorreva però per la ricorrente, che aveva il requisito contributivo, ma non anche quello anagrafico, atteso che non aveva compiuto all’epoca ancora 60 anni (che avrebbe compiuto solo dopo l’entrata in vigore delle nuove disposizioni, nel luglio 2012). Il motivo dunque è fondato, essendovi stata la sopravvenienza normativa che ha modificato i requisiti minimi dell’età pensionabile.
La sentenza impugnata, che non si è attenuta al principio su esteso, va cassata e la causa va rimessa alla medesima corte d’appello in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e rinvia la causa, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio, alla medesima Corte d'appello, in divers