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Ordinanza — n. 36199/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36199/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36199/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 5734-2017 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati SERGIO PREDEN, ANTONELLA PATTERI, LIDIA CARCAVALLO, LUIGI CALIULO; - ricorrente - contro DEL BON GINO, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO 69, presso lo studio dell'avvocato PAOLO BOER, che lo rappresenta e difende; Oggetto R.G.N. 5734/2017 Cron.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 36199/2023 — snciv · Corte di Cassazione: Il motivo è fondato. Occorre premettere che nel caso l’INPS ha liquidato il trattamento con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui era stata presentata domanda di computo nella gestione separata dei contributi versati nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti e, per altro vero, che è pacifico che senza il cumulo dei contributi delle due gestioni la parte non avrebbe avuto i requisiti per accedere alla prestazione pensionistica. Ciò posto, va evidenziato che detti requisiti sussistono solo a seguito della scelta discrezionale della parte di avvalersi dei contributi di altra gestione (contributi che potrebbero ben avere altra diversa autonoma utilizzazione) ai fini del l’utilizzo della specifica gestione cui si ricollega la prestazione pensionistica.

Parole chiave

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calcolo della rendita di vecchiaia diritti a pensione deducibilità dei contributi di mantenimento compensazione della rendita d'invalidità cumulo delle pensioni regime pensionistico
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 5734-2017 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati SERGIO PREDEN, ANTONELLA PATTERI, LIDIA CARCAVALLO, LUIGI CALIULO; - ricorrente - contro DEL BON GINO, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO 69, presso lo studio dell'avvocato PAOLO BOER, che lo rappresenta e difende; Oggetto R.G.N. 5734/2017 Cron.

Rep. Ud. 16/11/2023 CC - controricorrente - avverso la sentenza n. 1433/2016 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 12/12/2016 R.G.N. 854/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/11/2023 dal Consigliere Dott. FRANCESCO BUFFA. RITENUTO CHE: Con sentenza del 12.12.16 la corte d’appello di Milano ha confermato la sentenza del 26.2.14, che aveva dichiarato il diritto del lavoratore in epigrafe alla pensione di vecchiaia dal 1.1.08 e condannato l’Inps al pagamento delle relative prestazioni. In particolare la corte ha rilevato che il lavoratore aveva maturato i requisiti di età e di anzianità contributiva al 31.12.07 e che la decorrenza della pensione andava ancora dal compimento dell’età pensionabile (nel caso 1.9.06).

Secondo la corte territoriale, la pensione Inps andava quindi liquidata in regime contributivo nella gestione separata ex articolo 2 comma 26 legge 335 del 95, con computo della contribuzione versata in epoca precedente nella gestione lavoratori dipendenti. Avverso tale sentenza ricorre l’Inps per un motivo, cui resiste con controricorso il lavoratore. Le parti hanno presentato memorie. Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento. CONSIDERATO CHE: L’unico motivo di ricorso si deduce violazione dell’articolo 3 del decreto ministeriale 282 del 96, per avere la corte territoriale riconosciuto la pensione a carico della gestione separata dalla data di maturazione dei requisiti, pur se la domanda di cumulo con i contributi della gestione ordinaria era stata avanzata in epoca successiva (in riferimento alla quale la prestazione invece è stata liquidata in via amministrativa).

Il motivo è fondato. Occorre premettere che nel caso l’INPS ha liquidato il trattamento con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui era stata presentata domanda di computo nella gestione separata dei contributi versati nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti e, per altro vero, che è pacifico che senza il cumulo dei contributi delle due gestioni la parte non avrebbe avuto i requisiti per accedere alla prestazione pensionistica. Ciò posto, va evidenziato che detti requisiti sussistono solo a seguito della scelta discrezionale della parte di avvalersi dei contributi di altra gestione (contributi che potrebbero ben avere altra diversa autonoma utilizzazione) ai fini del l’utilizzo della specifica gestione cui si ricollega la prestazione pensionistica.

Invero, l’assicurato presso la gestione separata, che sia titolare anche di contribuzione presso l’AGO, può valutare se avvalersi di tale contribuzione per conseguire una pensione autonoma a carico della stessa ove siano maturarti i relativi requisiti ed utilizzare così la contribuzione della gestione separata per ottenere una pensione supplementare, ovvero se concentrare tutta la contribuzione nella gestione separata per ottenere un’unica pensione a carico di essa da liquidare in applicazione del metodo contributivo. Si tratta di scelta rimessa all’interessato, sicché il computo nella gestione separata della contribuzione maturata in altre gestioni può avvenire solo a fronte di espressa domanda dello stesso, mentre, anteriormente alla manifestazione della volontà del pensionato, i contributi detti non possono essere valutati nella gestione separata.

La sentenza impugnata, che non si è attenuta al principio su esteso, va cassata e la causa va rimessa alla medesima corte d’appello in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e rinvia la causa, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio, alla medesima Corte