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Ordinanza — n. 36139/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36139/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36139/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 35672-2019 proposto da: CETEAS S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati MANUELE MARCOVECCHIO, CARMINE DI RISIO; -ricorrente - contro D'ADDARIO ANTONIO, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ANGELO TENAGLIA; -controricorrente - Oggetto Altre ipotesi di diritto privato R.G.N.35672/2019 Cron. Rep. Ud.21/11/2023 CC avverso la sentenza n. 532/2019 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 12/09/2019 R.G.N. 191/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/11/2023 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE. RILEVATO che, con la sentenza n. 532/2019, la Corte di Appello di L’Aquila, in riforma della pronuncia del Tribunale di Pescara, ha condannato la CETEAS s.r.l.al pagamento, in favore di Antonio D’Addario, delle seguenti somme:

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Ordinanza — n. 36139/2023 — snciv · Corte di Cassazione: Rep. Ud.21/11/2023 CC avverso la sentenza n. 532/2019 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 12/09/2019 R.G.N. 191/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/11/2023 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE. RILEVATO che, con la sentenza n. 532/2019, la Corte di Appello di L’Aquila, in riforma della pronuncia del Tribunale di Pescara, ha condannato la CETEAS s.r.l.al pagamento, in favore di Antonio D’Addario, delle seguenti somme:

Parole chiave

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nozione di molestie appropriazione indebita di trattenute salariali discriminazione economica azione di risarcimento danni da sequestro adattamento delle retribuzioni desistenza dall'azione
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 35672-2019 proposto da: CETEAS S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati MANUELE MARCOVECCHIO, CARMINE DI RISIO; -ricorrente - contro D'ADDARIO ANTONIO, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ANGELO TENAGLIA; -controricorrente - Oggetto Altre ipotesi di diritto privato R.G.N.35672/2019 Cron. Rep. Ud.21/11/2023 CC avverso la sentenza n. 532/2019 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 12/09/2019 R.G.N. 191/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/11/2023 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE. RILEVATO che, con la sentenza n. 532/2019, la Corte di Appello di L’Aquila, in riforma della pronuncia del Tribunale di Pescara, ha condannato la CETEAS s.r.l.al pagamento, in favore di Antonio D’Addario, delle seguenti somme:

a) di un importo pari al 25% della retribuzione globale di fatto su ogni mensilità relativa al periodo dall’agosto 2012 fino al settembre 2018, a titolo di danno patrimoniale da illegittimo demansionamento;

b) dell’importo di euro 25.465,00 a titolo di danno non patrimoniale da mobbing;

c) dell’importo di euro 1.320,00, a titolo di danno patrimoniale da trasferimento illegittimo; il tutto oltre accessori e spese di giudizio; cheavverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione CETEAS s.r.l.affidato a tre motivi; cheAntonio D’Addario ha resistito con controricorso; cheil collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380 bis 1, secondo comma, ult. parte c.p.c. CONSIDERATO chenelle more del giudizio è stata depositata dichiarazione di rinuncia al ricorso in cassazione da parte di CETEAS s.r.l.; chetale atto risulta accettato dal controricorrente; chesussistono, pertanto, le condizioni previste dall’art. 390 cpc perché venga dichiarata l’estinzione del processo, nulla disponendo in ordine alle spese processuali ex art. 391 comma quarto cpc;chenon sussistono, invece, i presupposti per la condanna al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, per la ricorrente, atteso che il DPR n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater, fa riferimento ai soli esiti di rigetto o inammissibilità, non anche a quello di estinzione (Cass. n. 3688/2016;

Cass. n. 23175/15). PQM La Corte dichiara estinto il processo. Nulla in ordine alle spese del presente giudizio. Così deciso