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Ordinanza — n. 36055/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36055/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36055/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22425/2017 R.G. proposto da: PATRONE LUIGI, rappresentato e difeso dall’Avv. EMILIO BALLETTI ed elettivamente domiciliato in ROMA, via Giuseppe Ferrari 2, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO GRISANTI -ricorrente- contro ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante dott. Luca Sabatini, elettivamente domiciliato in ROMA, Via Cesare Beccaria 29, rappresentato e difeso dall’Avv. DARIO MARINUZZI -controricorrente- avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 1481/2017 depositata il 22/03/2017, NRG 341/2013.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 36055/2023 — snciv · Corte di Cassazione: 22425/2017 R.G. proposto da: PATRONE LUIGI, rappresentato e difeso dall’Avv. EMILIO BALLETTI ed elettivamente domiciliato in ROMA, via Giuseppe Ferrari 2, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO GRISANTI -ricorrente- contro ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante dott. Luca Sabatini, elettivamente domiciliato in ROMA, Via Cesare Beccaria 29, rappresentato e difeso dall’Avv. DARIO MARINUZZI -controricorrente- avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 1481/2017 depositata il 22/03/2017, NRG 341/2013.

Parole chiave

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calcolo dell'indennità riduzione delle prestazioni indennità per lavoro ridotto aliquota della rendita d'invalidità indennità di disoccupazione rideterminazione degli alimenti
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Testo completo

CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22425/2017 R.G. proposto da: PATRONE LUIGI, rappresentato e difeso dall’Avv. EMILIO BALLETTI ed elettivamente domiciliato in ROMA, via Giuseppe Ferrari 2, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO GRISANTI -ricorrente- contro ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante dott. Luca Sabatini, elettivamente domiciliato in ROMA, Via Cesare Beccaria 29, rappresentato e difeso dall’Avv. DARIO MARINUZZI -controricorrente- avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 1481/2017 depositata il 22/03/2017, NRG 341/2013.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/11/2023 dal Consigliere ROBERTO BELLE'. RILEVATO CHE 1. la Corte d’Appello di Napoli, in parziale accoglimento dell’appello dell’I.N.P.S. ha ridotto da euro 104.733,26 ad euro 23.005,62 oltre interessi, la somma ritenuta ancora da corrispondere dall’ente a Luigi Patrone, già direttore amministrativo della ASL Napoli 1, a titolo di indennità di premio di fine servizio, precedentemente erogata nella misura di euro 130.051,29; la Corte d’Appello determinava l’importo dovuto, come è pacifico dagli atti di ambo le parti, muovendo dal massimale di cui all’art. 3, co. 7, d. lgs. 181/1997 pari ad euro 153.056,91 e detraendo quanto già percepito;

2. Luigi Patrone ha proposto ricorso per cassazione con un unico articolato motivo, resistito da controricorso dell’I.N.P.S.; il controricorrente ha depositato memoria; CONSIDERATO CHE 1. con l’unico motivo di ricorso Luigi Patrone denuncia la violazione ed errata applicazione (art. 360 n. 3 c.p.c.) dell’art. 3-bis d. lgs. 502/192, come modificato dal d. lgs. 229/1999, nonché dell’art. 3, co. 7, d. lgs. 181/1997, sostenendo che la normativa non prevedesse alcun limite massimo per l’importo dovuto a titolo di indennità di premio servizio al lavoratore che avesse svolto il servizio di Direttore Amministrativo, ma solo un massimale della “base contributiva annua”, non superabile nel considerare la retribuzione a fondamento del calcolo del dovuto;

2. il motivo è fondato;

3. norma base per il calcolo dell’indennità di premio servizio è l’art. 4, co. 1, L. 152/1968, secondo cui “l'indennità premio di servizio, prevista dagli articoli 2 e 3, sarà pari a un quindicesimo della retribuzione contributiva degli ultimi dodici mesi, considerata in ragione dell'80 per cento …… per ogni anno di iscrizione all'Istituto”; 3.1 l’art. 3-bis, co. 11, d. lgs. 502/1992 stabilisce peraltro, rispetto al “direttore generale, amministrativo e sanitario” delle aziende sanitarie pubbliche, posto in aspettativa senza assegni nel periodo di svolgimento dell’incarico, la prosecuzione del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali “calcolati sul trattamento economico corrisposto per l'incarico conferito nei limiti dei massimali di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 181”; quest’ultima norma, dettata ad altri fini contributivi e previdenziali, prevedeva appunto una “massimale annuo della base contributiva e pensionabile” in misura di “lire 250 milioni …. rivalutato annualmente”; 3.2 la giurisprudenza di questa S.C., nel coordinare la lettura delle predette norme, ha affermato che “il servizio prestato da un dipendente di un ente locale a seguito di nomina a direttore generale, amministrativo e sanitario, è utile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza, ai sensi dell'art. 3 bis d.lgs. n. 502 del 1992, come aggiunto dall'art. 3 del d.lgs. n. 229 del 1999, e per esso le amministrazioni di appartenenza effettuano il versamento dei contributi previdenziali commisurati al trattamento economico corrisposto per l'incarico conferito”, precisando che – per quanto qui interessa – “ la misura dell'indennità premio di fine servizio, dovuta al dipendente, si determina in relazione al trattamento retributivo di cui all'art. 4 della legge n. 152 del 1968, fruito dal dipendente in relazione all'incarico”, ma “nei limiti del massimale di cui all'art. 3, comma 7, del d.lgs. 181 del 1997” (Cass 13 maggio 2008, n. 11925); il principio, in sé consolidato (v. anche Cass. 15 novembre 2011, n. 29408;

Cass. 18 novembre 2011, n. 24286; Cass. 15 novembre 2018, n. 29408), non si è mai articolato in spiegazioni di dettaglio sul senso di quel massimale e sulle consequenziali modalità di calcolo; né risolvono il tema Cass. 17 ottobre 2016, n. 20971 e Cass. 29 febbraio 2016, n. 3984, le quali si limitano a riportare le precedenti massime, senza realmente motivare sul senso giuridico di quel massimale; il tenore delle norme, del resto, non lascia adito a dubbi; né l’art. 3-bis, co. 11 cit., né l’art. 3, co. 7, cit. regolano infatti le modalità di computo del trattamento, in quanto esse si riferiscono solo alla determinazione della misura dei contributi da versare; la misura del trattamento restano pertanto disciplinata unicamente dall’art. 4, co. 1, L. 152/1968, secondo il quale, come detto, “l'indennità premio di servizio, prevista dagli articoli 2 e 3, sarà pari a un quindicesimo della retribuzione contributiva degli ultimi dodici mesi, considerata in ragione dell'80 per cento …… per ogni anno di iscrizione all'Istituto”; va dunque considerata la retribuzione, ma quale retribuzione “contributiva” ovverosia nella misura presa a considerazione per il versamento dei contributi;

è allora chiaro il nesso che si realizza tra art. 4 cit. e le altre norme, che appunto stabiliscono quale sia la “retribuzione” di riferimento per la contribuzione e che è il “trattamento economico corrisposto” (art. 3-bis, co. 11) “nei limiti del massimali di cui all’art. 3, comma 7, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 181”, i quali a loro volta consistono in una cifra fissa, rivalutabile, ma solo al fine di determinare un tetto di “retribuzione contributiva”, oltre il quale la base di calcolo dell’indennità non può andare; in altre parole, per il calcolo di cui all’art. 4 va considerata la retribuzione effettiva, ma se quest’ultima supera il massimale, è quest’ultimo che regola la determinazione dell’indennità, il cui calcolo va tuttavia comunque eseguito ai sensi dell’art. 4, perché non vi è altra norma sul punto, né vi è un massimale in numerario del trattamento da riconoscere, ma solo della base retributiva da considerare; 3.3 su tali ineludibili premesse, trovano allora piana spiegazione anche i precedenti di questa S.C., che proprio quello evidentemente intendevano affermare nel ritenere che andasse considerata “la limitazione dell'obbligo contributivo, cui si correla il trattamento previdenziale costituito dall'i.p.s., al massimale determinato dal d.lgs. 24 aprile 1997, n. 181, art. 3, comma 7” (Cass. 11925/2008 cit.), ove è chiaro che il trattamento finale è “correlato” al massimale contributivo, che dunque, se superato, rileva a calmierare la misura dell’indennità, la quale va però pur sempre calcolata ai sensi dell’art. 4 L. 152/1968 e senza la previsione di limiti assoluti in numerario; non diversamente, Cass. 15 novembre 2018, n. 29408 è chiara nel precisare che per il versamento dei contributi “rileva poi la limitazione dell'obbligo contributivo, cui si correla il trattamento previdenziale costituito dall'i.p.s., al massimale determinato dal D.Lgs. 24 aprile 1997, n. 181, art. 3, comma” e che tale massimale “stabilito da norma che si riferisce alla base contributiva e pensionabile” è stato “richiamato dalla disciplina speciale in relazione al complessivo trattamento di quiescenza e di previdenza del lavoratore dipendente in aspettativa senza assegni perché nominato direttore di azienda sanitaria … e deve pertanto trovare applicazione anche nella determinazione della misura dell'indennità premio di servizio”, vale a dire che non potrebbe riconoscersi un trattamento calcolato su retribuzioni superiori a quelle che sono il massimale nel calcolo della contribuzione; conclusioni che – al di là dell’inequivoco tenore delle norme - sono del tutto logiche sul piano previdenziale, in quanto escludono sia che il calcolo del trattamento possa avvenire su importi non soggetti a contribuzione (ovverosia la differenza tra quanto in ipotesi corrisposto a titolo retributivo oltre quel massimale, che non crea obbligo contributivo), sia che, fino a quel massimale, il calcolo del trattamento previdenziale si svincoli dalla retribuzione percepita, che tra l’altro è quella cui fa riferimento espresso la norma base dell’art. 4, co.1 cit., il tutto tra l’altro in una logica coerente con il “principio di tendenziale corrispondenza proporzionale tra entità della retribuzione ed entità della contribuzione, che trova attuazioni diverse, a seconda della specificità delle situazioni” e che governa la materia (Corte Costituzionale 3 dicembre 2010, n. 351);

4. si è già detto come sia pacifico che la Corte d’Appello abbia invece considerato il massimale di cui all’art. 3, co. 7, cit. come limite assoluto del trattamento, ma in tal modo essa ha errato in diritto nel porre le basi per la definizione della causa;

5. va da sé l’infondatezza dell’eccezione di inammissibilità formulata ex art. 360 bis n. 1 c.p.c. e segue la cassazione della sentenza ed il rinvio alla medesima Corte territoriale, in diversa composizione, affinché decida sulla base di una corretta considerazione delle norme sopra richiamate;

6. va anche declinato il seguente principio: “in tema di indennità premio di fine servizio in favore dei direttori generali, amministrativi e sanitari delle aziende sanitarie pubbliche, il calcolo del trattamento va svolto sulla base della retribuzione in concreto corrisposta, nei limiti del massimale stabilito di cui al combinato disposto dell’art. 3-bis, co. 11, d. lgs. 502/1992 e dell’art. 3, comma 7, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 181, da intendersi come importo massimo da considerare nella base di calcolo di cui all’art. 4, co. 1, L. 152/1968 e non come limite assoluto in numerario”

P.Q.M.

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