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Decreto — n. 35987/2023 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 35987/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 35987/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso 23941-2019, proposto da ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIETTA CORETTI, VINCENZO TRIOLO, MAURO SFERRAZZA, VINCENZO STUMPO, con domicilio eletto presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29 ricorrente contro MOHAMMAD TANVEER E DJEA IRENE, rappresentat i e difes i da gli avvocati LIVIO NERI e ALBERTO GUARISOe domiciliati ex lege presso la cancelleria dellaCORTE di CASSAZIONEcontroricorrenti e NISSANKA APPUHAMILAGE DON MALRAJ intimato Avverso la sentenza n. 652 del 20 1 8 della Corte d’appello di Torino , depositata il 26gennaio 2019 (RG 229 /201 8 ) , RILEVATO CHE è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazionedella proposta, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.;

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 35987/2023 — snciv · Corte di Cassazione: 652 del 20 1 8 della Corte d’appello di Torino , depositata il 26gennaio 2019 (RG 229 /201 8 ) , RILEVATO CHE è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazionedella proposta, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.;

Parole chiave

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revisione delle prestazioni d'invalidità contenzioso dell'assicurazione invalidità prestazione d'assicurazione sociale istituto di previdenza rendita d'invalidità della previdenza professionale revoca di prestazioni sociali

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
CONSIDERATO CHE il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; -2 - questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.(art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso 23941-2019, proposto da ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIETTA CORETTI, VINCENZO TRIOLO, MAURO SFERRAZZA, VINCENZO STUMPO, con domicilio eletto presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29 ricorrente contro MOHAMMAD TANVEER E DJEA IRENE, rappresentat i e difes i da gli avvocati LIVIO NERI e ALBERTO GUARISOe domiciliati ex lege presso la cancelleria dellaCORTE di CASSAZIONEcontroricorrenti e NISSANKA APPUHAMILAGE DON MALRAJ intimato Avverso la sentenza n. 652 del 20 1 8 della Corte d’appello di Torino , depositata il 26gennaio 2019 (RG 229 /201 8 ) , RILEVATO CHE è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazionedella proposta, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.;

CONSIDERATO CHE il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; -2 - questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.(art. 380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.), dichiarando l’estinzione del giudizio e pronunciando sulle spese ( art. 391, secondo comma, cod. proc. civ.); si ravvisano i presupposti per la compensazione delle spesefra le parti costituite, in ragione della complessità delle questioni dibattute, che hanno richiesto l’intervento chiarificatore della Corte costituzionale e della Corte di giustizia dell’Unione europea in ordine alla disciplina dell’assegno per il nucleo familiare; nessuna statuizione si deve adottare in ordine alle spese, riguardo alla posizione della parte che non ha svolto attività difensiva;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio e compensa le spesefra le parti costituite.