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Ordinanza — n. 35869/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35869/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35869/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 18187-2021 proposto da: COSTANZI FANTINI ENRICO, PAGNOZZI RAFFAELLA, PIERVINCENZI DAVID, ROMEO TERESA, SPEZIALE SALVATORE, tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo studio dell'avvocato LUIGI FIORILLO, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANNA BUTTAFOCO; -ricorrenti - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato Oggetto RETRIBUZIONE PUBBLICO IMPIEGO R.G.N.18187/2021 Cron.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 35869/2023 — snciv · Corte di Cassazione: - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato Oggetto RETRIBUZIONE PUBBLICO IMPIEGO R.G.N.18187/2021 Cron.

Parole chiave

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esperimento di conciliazione cessazione delle prestazioni chiusura della procedura di assistenza giudiziaria riduzione dell'assegno di mantenimento concorso di prestazioni d'assicurazione contratto d'assistenza
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 18187-2021 proposto da: COSTANZI FANTINI ENRICO, PAGNOZZI RAFFAELLA, PIERVINCENZI DAVID, ROMEO TERESA, SPEZIALE SALVATORE, tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo studio dell'avvocato LUIGI FIORILLO, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANNA BUTTAFOCO; -ricorrenti - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato Oggetto RETRIBUZIONE PUBBLICO IMPIEGO R.G.N.18187/2021 Cron.

Rep. Ud.22/11/2023 CC e difeso dagli avvocati CHERUBINA CIRIELLO, ANGELO GUADAGNINO; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2581/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 28/12/2020 R.G.N. 2450/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/11/2023 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS. RILEVATO - che, con sentenza del 28 dicembre 2020, la Corte d’Appello di Roma, confermava la decisione resa dal Tribunale di Roma e accoglieva la domanda proposta da Enrico Costanzi Fantini, Raffaela Pagnozzi, Teresa Romeo, Salvatore Speziale e David Piervincenzi, nei confronti dell’INPS, avente ad oggetto la condanna dell’Istituto alla restituzione delle somme già corrisposte e poi ripetute in relazione all’attività, assunta come ulteriore rispetto alle mansioni affidate, di stima degli immobili all’interno delle pratiche di mutui effettuate nel periodo dall’1.7.2011 al 31.8.2013; - che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto infondata la pretesa alla corresponsione di una remunerazione ad hoc trattandosi di attività che, per la stretta correlazione fra l’incarico espletato ed il rapporto di servizio, devono considerarsi comprese nei compiti e doveri di ufficio con conseguente inapplicabilità dell’art. 53, comma 2, d.lgs. n. 165/2001; - che per la cassazione di tale decisione ricorrono tutti gli originari istanti, affidando l’impugnazione a cinque motivi, cui resiste, con controricorso, l’INPS; - che nelle more dell’udienza di discussione l’INPS depositava istanza di cessazione della materia del contendere per aver le parti composto la controversia attraverso la sottoscrizione di accordi di conciliazione, parimenti depositatiin allegato CONSIDERATO - che, per quanto sopra evidenziato, va dichiarata cessata la materia del contendere; - che le spese sono state regolate in sede di conciliazione nel senso della compensazione; - che, ai sensi dell'art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, non sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bisdel citato articolo, in quanto il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato, è applicabile qualora il procedimento per cassazione si concluda con integrale conferma dell'efficacia della statuizione impugnata, cioè con il rigetto dell'impugnazione nel merito, ovvero con la dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità del ricorso, mentre in questo caso l'adottanda declaratoria della cessazione della materia del contendere, pur determinando la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio, accerta il venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata in forza di un intervenuto accordo negoziale fra le parti (cfr.

Cass. SS.UU. n. 8980/2018 cit.; Cass. n. 24632 del 2019);

P.Q.M.

La Corte dichiara cessata la materia del contendere tra le parti anche in relazione alle